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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15687 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Decima Sezione Civile
Nella persona del Giudice designato dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6210 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
C.F. ), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Fazzo per procura in atti
APPELLANTE
E
(CF Controparte_1 P.IVA_2
CF ) Controparte_2 P.IVA_3
(CF ) CP_3 P.IVA_4
(CF ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7292/2024 pubbl. il 05/07/2024 del Giudice di Pace di Roma
1 Conclusioni
Parte appellante: “in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di appello, in riforma dei capi qui impugnati della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n.7292/2024 pubblicata il 5/7/2024, resa nel giudizio RG 15904/2021, non notificata, respingere tutte le domande formulate dalle sopra menzionate attrici ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3
) contro nel giudizio di primo grado;
- spese rifuse di entrambi i gradi.”
[...] Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n.7292/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, con la quale è stata condannata al pagamento della somma di euro 72.02 in favore di
[...]
, euro 139,93 nei confronti di e di 31,89 CP_5 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di il tutto a titolo di ripetizione degli importi versati quale addizionale CP_3 provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che il Fornitore aveva addebitato nelle fatture Pt_1 emesse nei confronti delle predette società Consumatori finali, quanto ai consumi delle annualità 2010 - 2011 relativi ai POD meglio indicati in atti. Il Giudice di Pace ha, altresì, pronunciato condanna alle spese di in favore delle società attrici ed ha dichiarato il proprio difetto Parte_1 di giurisdizione con riferimento alla domanda di manleva proposta da nei confronti della Pt_1 terza chiamata . Controparte_4
Tempestivamente notificato l'atto di appello, sono rimaste contumaci tutte le appellate.
All'esito della udienza cartolare del 5.6.2025 la causa è stata rinviata per la assunzione in decisione all'udienza del 25.9.2025 con assegnazione di termini abbreviati di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa conclusionale. La causa è stata quindi assunta in decisione.
2. L'appello è infondato.
Con l'unico articolato motivo di gravame l'appellante denuncia errore in diritto e violazione di legge (articolo 288, terzo comma, TFUE e sua applicazione nel diritto italiano;
principio di effettività; direttiva 2008/118/CE del Consiglio europeo, art. 1 par. 2, vigente ratione temporis;
e norme correlate) per avere il primo giudice ritenuto che “va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis, Cass, civ., sez. V., 04.06.2019, n. 15198)”, riconoscendo alle attrici azione contro il fornitore di energia per la ripetizione delle addizionali.
Deduce l'appellante di avere già in primo grado affermato la legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle richieste di rimborso da parte degli Utenti (comparsa di risposta, pag.11-15) e l'efficacia solo verticale, e non orizzontale, delle direttive self executing (pag.21), principi oramai recepiti, in esito alla pronuncia della Corte di giustizia UE dell'11 aprile 2024, anche dalla giurisprudenza italiana di merito e di legittimità.
2 Il privato fornitore di energia non è tenuto, quindi, a rimborsare in proprio al privato utente le somme che quest'ultimo gli ha versato a titolo di addizionale;
il privato utente, che ha pagato l'addizionale, non ha azione contro il privato fornitore per il rimborso, ma soltanto contro l'erario ( richiama Corte di Cassazione n.21154 del 29.7.2024;Cass. civ., 11/09/2024, n. 24373).
In forza di tali asserti ha quindi chiesto che in riforma della sentenza di prime cure siano rigettate le domande svolte dalle attrici contro con condanna delle appellate al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado.
2. La sentenza appellata va confermata sebbene con motivazione emendata.
Occorre, infatti , vagliare preliminarmente la ricaduta nel presente giudizio di appello della sentenza n. 43/2025, depositata dalla Corte costituzionale del 15 aprile 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise di cui si discute, sentenza sulla quale ha argomentato altresì in comparsa conclusionale l'appellante.
Come ha di recente argomentato la Suprema Corte in precedente alla cui motivazione si fa integrale rinvio ex art.118 disp.att.c.p.c. e che di seguito si riporta (Cass.522/2025), “l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province».
A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale.
Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale.
Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA)- l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta
3 indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22.
Né rileva alcuna ulteriore questione – neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi.” (vedi Cass. 13740 del 22.5.2025 in motivazione).
Alla luce di quanto sin qui esposto, la motivazione della sentenza impugnata, così come modificata e integrata deve essere confermata, restando assorbito ogni ulteriore questione sottesa al motivo d'appello.
3. In comparsa conclusionale l'attrice ha chiesto che in via estremamente subordinata nella denegata ipotesi in cui la decisione in primo grado non sia ritenuta meritevole di riforma nel merito, il carico delle spese di lite di entrambi i gradi sia interamente compensato tra le parti.
Ebbene quanto alle spese del presente grado, essendo rimaste contumaci tutte le parti appellate, non v'è nulla da statuire.
Tuttavia, in ordine alle spese del primo grado ,che la sentenza ha posto a carico di in virtù Pt_1 del principio di soccombenza, non è stato proposto specifico motivo di gravame. L'appellante ha, infatti, chiesto la riforma della pronuncia sulle spese quale mera conseguenza della riforma nel merito, ma non è stato proposto autonomo motivo volto ad aggredire il regolamento delle spese. Di talchè l'intervento, dopo la proposizione dell'appello, della sentenza della Corte Costituzionale sul punto non può esplicare alcun effetto, per la preclusione nascente dal giudicato che impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito. Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (vedi Cass.2019 n. 23985 e Cass. 2019 n. 27606).
L'appello deve dunque essere integralmente rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la pronuncia gravata;
2. Nella sulle spese;
3. Da atto che sussistono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per l'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del co. 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma il 10/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Decima Sezione Civile
Nella persona del Giudice designato dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6210 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
C.F. ), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Fazzo per procura in atti
APPELLANTE
E
(CF Controparte_1 P.IVA_2
CF ) Controparte_2 P.IVA_3
(CF ) CP_3 P.IVA_4
(CF ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7292/2024 pubbl. il 05/07/2024 del Giudice di Pace di Roma
1 Conclusioni
Parte appellante: “in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di appello, in riforma dei capi qui impugnati della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n.7292/2024 pubblicata il 5/7/2024, resa nel giudizio RG 15904/2021, non notificata, respingere tutte le domande formulate dalle sopra menzionate attrici ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3
) contro nel giudizio di primo grado;
- spese rifuse di entrambi i gradi.”
[...] Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n.7292/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, con la quale è stata condannata al pagamento della somma di euro 72.02 in favore di
[...]
, euro 139,93 nei confronti di e di 31,89 CP_5 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di il tutto a titolo di ripetizione degli importi versati quale addizionale CP_3 provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che il Fornitore aveva addebitato nelle fatture Pt_1 emesse nei confronti delle predette società Consumatori finali, quanto ai consumi delle annualità 2010 - 2011 relativi ai POD meglio indicati in atti. Il Giudice di Pace ha, altresì, pronunciato condanna alle spese di in favore delle società attrici ed ha dichiarato il proprio difetto Parte_1 di giurisdizione con riferimento alla domanda di manleva proposta da nei confronti della Pt_1 terza chiamata . Controparte_4
Tempestivamente notificato l'atto di appello, sono rimaste contumaci tutte le appellate.
All'esito della udienza cartolare del 5.6.2025 la causa è stata rinviata per la assunzione in decisione all'udienza del 25.9.2025 con assegnazione di termini abbreviati di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa conclusionale. La causa è stata quindi assunta in decisione.
2. L'appello è infondato.
Con l'unico articolato motivo di gravame l'appellante denuncia errore in diritto e violazione di legge (articolo 288, terzo comma, TFUE e sua applicazione nel diritto italiano;
principio di effettività; direttiva 2008/118/CE del Consiglio europeo, art. 1 par. 2, vigente ratione temporis;
e norme correlate) per avere il primo giudice ritenuto che “va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis, Cass, civ., sez. V., 04.06.2019, n. 15198)”, riconoscendo alle attrici azione contro il fornitore di energia per la ripetizione delle addizionali.
Deduce l'appellante di avere già in primo grado affermato la legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle richieste di rimborso da parte degli Utenti (comparsa di risposta, pag.11-15) e l'efficacia solo verticale, e non orizzontale, delle direttive self executing (pag.21), principi oramai recepiti, in esito alla pronuncia della Corte di giustizia UE dell'11 aprile 2024, anche dalla giurisprudenza italiana di merito e di legittimità.
2 Il privato fornitore di energia non è tenuto, quindi, a rimborsare in proprio al privato utente le somme che quest'ultimo gli ha versato a titolo di addizionale;
il privato utente, che ha pagato l'addizionale, non ha azione contro il privato fornitore per il rimborso, ma soltanto contro l'erario ( richiama Corte di Cassazione n.21154 del 29.7.2024;Cass. civ., 11/09/2024, n. 24373).
In forza di tali asserti ha quindi chiesto che in riforma della sentenza di prime cure siano rigettate le domande svolte dalle attrici contro con condanna delle appellate al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado.
2. La sentenza appellata va confermata sebbene con motivazione emendata.
Occorre, infatti , vagliare preliminarmente la ricaduta nel presente giudizio di appello della sentenza n. 43/2025, depositata dalla Corte costituzionale del 15 aprile 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise di cui si discute, sentenza sulla quale ha argomentato altresì in comparsa conclusionale l'appellante.
Come ha di recente argomentato la Suprema Corte in precedente alla cui motivazione si fa integrale rinvio ex art.118 disp.att.c.p.c. e che di seguito si riporta (Cass.522/2025), “l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province».
A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale.
Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale.
Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA)- l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta
3 indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22.
Né rileva alcuna ulteriore questione – neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi.” (vedi Cass. 13740 del 22.5.2025 in motivazione).
Alla luce di quanto sin qui esposto, la motivazione della sentenza impugnata, così come modificata e integrata deve essere confermata, restando assorbito ogni ulteriore questione sottesa al motivo d'appello.
3. In comparsa conclusionale l'attrice ha chiesto che in via estremamente subordinata nella denegata ipotesi in cui la decisione in primo grado non sia ritenuta meritevole di riforma nel merito, il carico delle spese di lite di entrambi i gradi sia interamente compensato tra le parti.
Ebbene quanto alle spese del presente grado, essendo rimaste contumaci tutte le parti appellate, non v'è nulla da statuire.
Tuttavia, in ordine alle spese del primo grado ,che la sentenza ha posto a carico di in virtù Pt_1 del principio di soccombenza, non è stato proposto specifico motivo di gravame. L'appellante ha, infatti, chiesto la riforma della pronuncia sulle spese quale mera conseguenza della riforma nel merito, ma non è stato proposto autonomo motivo volto ad aggredire il regolamento delle spese. Di talchè l'intervento, dopo la proposizione dell'appello, della sentenza della Corte Costituzionale sul punto non può esplicare alcun effetto, per la preclusione nascente dal giudicato che impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito. Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (vedi Cass.2019 n. 23985 e Cass. 2019 n. 27606).
L'appello deve dunque essere integralmente rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la pronuncia gravata;
2. Nella sulle spese;
3. Da atto che sussistono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per l'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del co. 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma il 10/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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