Sentenza 9 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2025, proposto da
LA TI UL HI, LA RI SA PO, TI IL, GN MA, GO AR, tutte rappresentate e difese dall’avv. Domenico GO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, V.le Oriani n. 44;
contro
Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Celeste S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simona Della Casa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, presentata dai ricorrenti in data 17.06.2025,
e per l’effetto per la condanna
del Comune di Riccione ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Celeste S.p.A. e del Comune di Riccione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le signore LA TI UL HI, LA RI SA PO, TI IL, GN MA e GO AR agiscono ai sensi dell’articolo 117 Cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, da esse presentata in data 17.06.2025 e protocollata in pari data ai p.g. n. 0047205/2025 e n. 0047137/2025, e per la conseguente condanna del Comune medesimo ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.
Espongono a tale fine le ricorrenti:
- di essere proprietarie di 5 unità immobiliari all’interno dell’edificio condominiale di Viale Orazio n. 14 a Riccione;
- di aver appreso che per il fronteggiante edificio residenziale di Viale Orazio n. 14 era stata presentata una SCIA, p.g. n. 30/2024 del 29.01.2024, dalla proprietaria Celeste S.p.A. per eseguirvi un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento;
- che nello specifico il progettato intervento edilizio consisterebbe nella demolizione sia del fabbricato principale, originariamente costituito da 2 piani ad uso abitativo, oltre a sottotetto non abitabile, sia del fabbricato secondario, originariamente costituito da 2 piani fuori terra, destinati entrambi ad appartamento, per realizzarvi un edificio di 5 piani fuori terra, composto di 4 appartamenti, oltre al piano interrato destinato ad autorimessa per 7 posti auto.
Espongono, altresì, le ricorrenti di aver rappresentato al Comune nella citata istanza di autotutela:
(a) che il fabbricato preesistente era stato condonato e secondo la giurisprudenza costituzionale non possono essere riconosciuti benefici edilizi (ivi compreso – come nel caso in esame – l’incremento del 20% della ST preesistente previsto dall’art. 5.4.2 del RUE) agli immobili abusivi, anche se condonati;
(b) che non poteva essere trasferito sull’edificio più grande il beneficio generato dall’edificio più piccolo, perché questo, essendo classificato come edificio di interesse testimoniale non può essere alterato, e perché comunque trattasi di unità immobiliari catastalmente e funzionalmente autonome;
(c) che nella superficie e nel volume totale derivanti dall’ampliamento, devono essere conteggiate anche le autorimesse realizzate al piano interrato;
(d) che l’intervento progettato va qualificato come nuova costruzione, con la conseguenza che devono essere rispettate le distanze minime fissate dal D.M. n. 1444/1968, che nel caso di specie risultano invece palesemente violate.
Rappresentano le ricorrenti che l’istanza è rimasta tuttavia senza risposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Riccione opponendo di aver riscontrato la richiesta delle ricorrenti con nota del 25.11.2025 e assumendo che la sopravvenienza abbia determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’Amministrazione resistente oppone altresì che il ricorso avversario sarebbe comunque inammissibile perché non vi sarebbe alcun obbligo da parte sua di provvedere sulle istanze di autotutela presentate dal privato.
Si è altresì costituita in giudizio la società Celeste S.p.A. intestataria della SCIA in questione, eccependo anch’essa l’improcedibilità del ricorso.
La società controinteressata ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso perché la vicinitas fonda la legittimazione ma non anche l’interesse ad agire e le ricorrenti non avrebbero dimostrato quale sarebbe il loro interesse a ricorrere.
Hanno replicato le ricorrenti, insistendo per l’accoglimento delle già formulate conclusioni.
A sua volta la società controinteressata ha eccepito la tardività della memoria di replica delle ricorrenti, chiedendone l’espunzione dal fascicolo, e ha rilevato che non vi è stata alcuna contestazione in punto di fatto a quanto esposto dal Comune nella nota del 25.11.2025.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata introitata.
Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Riccione.
Benché in linea generale non sia configurabile un obbligo dell’Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame, stante la natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell’an - del potere di autotutela e stante il fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni comunque prive di valore giuridicamente cogente (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 5088/2025), è indubbio nondimeno che nel caso di specie ricorra una delle ipotesi di autotutela doverosa.
Infatti, va anzitutto considerato che rispetto alla SCIA, che è e resta un atto del privato, il Comune esercita poteri lato sensu di autotutela, in quanto si tratta non di un potere di secondo grado, bensì dell’ordinario potere di vigilanza sull’attività edilizia, che tuttavia è subordinato al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 21 nonies L. n. 241/1990 (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8680/2025).
In secondo luogo, va ricordato che a mente dell’articolo 19, comma 6 ter, L. n. 241/1990 l’interessato non ha azione diretta contro la SCIA presentata da un terzo, ma può solamente «sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». Sicché, in tale ipotesi, se l’esercizio dell’autotutela, sia pure sui generis, da parte del Comune non fosse doverosa, l’interessato risulterebbe del tutto privo di tutela: il che costituisce conclusione non accettabile.
Infine, va osservata la diversa formulazione dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e dell’articolo 19, comma 4, sempre L. n. 241/1990: mentre nel primo caso l’Amministrazione “può adottare”, nel secondo caso l’Amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ovviamente ricorrano le “condizioni” per l’autotutela (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, sentenza n. 8143/2025).
In conclusione, l’eccezione è infondata.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di Celeste S.p.A..
Preliminarmente va dato atto che non è tardiva la memoria di replica depositata da parte ricorrente in data 6 dicembre 2025 rispetto all’udienza camerale del 18 dicembre 2025, rimanendo irrilevante che il giorno del deposito fosse sabato. Infatti, se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, in quanto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 52 Cod. proc. amm. si evince che il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 712/2025).
Ciò premesso, va osservato che – come documentato in atti – l’ampliamento con sopraelevazione del fabbricato di viale Orazione n. 12, pacificamente a distanza inferiore a quelle stabilite dal D.M. n. 1444/1968, determinerà una diminuzione di aria, luce, visuale. Ora, se è ben vero che legittimazione e interesse a ricorrere non coincidono, è altrettanto vero che la dimostrazione dell’interesse non può tradursi per il vicino in una prova diabolica, con conseguente compressione del relativo diritto di tutela.
Deve dunque concludersi che nel caso di specie le ricorrenti hanno dimostrato il loro interesse ad agire e che il ricorso è ammissibile.
Resta allora da verificare se il ricorso sia divenuto improcedibile, se cioè la nota del Comune di Riccione del 25.11.2025, ancorché non satisfattiva dell’interesse finale delle ricorrenti, abbia comunque posto fine alla situazione di inerzia, o se, viceversa, così come sostengono le deducenti, si tratti di una mera risposta di cortesia.
A tale fine occorre muovere dal contenuto della predetta nota.
Ebbene, il Comune, a fronte delle puntuali contestazioni delle interessate (sopra sunteggiate alle lettere a, b, c, d) ha risposto che la SCIA presentata dalla società Celeste S.p.A. è stata sorteggiata tra quelle da sottoporre a controllo, che il controllo è stato eseguito e che non sono state rilevate ragioni per adottare provvedimenti inibitori o conformativi.
Ora è indubbio che, così facendo, il Comune non sia entrato nel merito delle criticità evidenziate dalle ricorrenti nella loro istanza del 17.06.2025, che non abbia cioè adottato un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza medesima.
Ma è altrettanto indubbio che il motivo ostativo a entrare nel merito - per come prospettato dall’Ente comunale nella predetta nota - sia destituito di fondamento.
Al riguardo va anzitutto ricordato che il terzo negativamente inciso dalla SCIA presentata dal vicino non ha azione diretta contro la stessa, potendo solamente sollecitare i poteri di vigilanza dell’Amministrazione. L’esistenza di procedimenti di controllo interni da parte del Comune, dei quali non viene reso pubblico l’esito, non può in alcun modo tradursi per il terzo in una totale privazione di tutela.
Nel caso di specie, peraltro, il Comune di Riccione non ha nemmeno specificato, né nella nota, né nel giudizio (in atti vi è il solo verbale di sorteggio, peraltro depositato dalla controinteressata), se nel corso dell’espletato controllo della SCIA della controinteressata siano state esaminate le criticità evidenziate dalle ricorrenti nella richiesta di autotutela e se queste siano state ritenute infondate e per quali ragioni.
Per completezza va osservato che nessuna acquiescenza si è formata nei confronti della nota comunale del 25.11.2025, sia perché essa non ha contenuto provvedimentale, sia perché comunque le ricorrenti hanno puntualmente preso posizione sulla stessa.
In conclusione, allo stato permane l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di autotutela delle ricorrenti.
Il ricorso è pertanto fondato, sussistendo, da un lato, l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di autotutela avanzata dalle ricorrenti, non potendosi ritenere, dall’altro lato, che l’Ente vi abbia adempiuto con la nota sopravvenuta, e, al contempo, che sussista l’impedimento prospettato dall’Amministrazione per l’adozione di un provvedimento che prenda espressamente posizione sui profili di illegittimità dell’intervento edilizio della controinteressata, elencati nella citata istanza di autotutela.
Pertanto, il Comune di Riccione è condannato ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza di autotutela del 17.06.2025 presentata dalle ricorrenti, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Come da regola generale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente e ordina alla medesima di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, come da motivazione, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente decisione.
Condanna il Comune di Riccione e la società Celeste S.p.A., il primo nella misura di 2/3, la seconda nella misura di 1/3, a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e la rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
LE CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CH | UG Di TO |
IL SEGRETARIO