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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice e relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1054/2024 Sezione Volontaria promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
ENtico (FC) Viale Magrini n. 15-int. 1, con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Roma, n. 55, ENtico presso il difensore ADOTTANTE per l'adozione del maggiorenne
nato in [...] il [...] residente in [...]
n. 15 int. 1, ENtico (FC) ADOTTANDO con l'intervento del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede
FATTO E DIRITTO Con atto depositato il 14/05/2024 ricorreva all'intestato Tribunale di Forlì per Controparte_1 vedersi accolta la domanda di adozione ex art. 291 ss c.c. di nato da una Persona_1 precedente relazione della sua attuale moglie, Parte_1
Il ricorrente rappresentava in particolare di aver intrattenuto dal 2003 una relazione affettiva con
[...]
con la quale si è unito in matrimonio in data 12.03.2007. Dall'unione coniugale è nato a Pt_1
EN (FC) il 31/12/2007 (c.f. , ma ha altresì un Persona_2 C.F._2 Parte_1 figlio avuto da una precedente relazione sentimentale: (C.F. Persona_1
) nato in [...] il [...], il quale convive con il nucleo C.F._3 familiare del ricorrente sin da quando quest'ultimo e sua madre si sono uniti in matrimonio.
Per questi motivi
il ricorrente ha avanzato istanza per adottare di cui si è preso cura Persona_1 quotidianamente, moralmente ed economicamente in tutti questi anni, instaurando con il medesimo un legame di affezione paterno. L'adottando non è coniugato e suo padre biologico ( Persona_3
come attestato dall'atto di nascita) è deceduto in data 24.5.2012 (è in atti il certificato del
[...] decesso). pagina 1 di 3 Al ricorso sono allegate dichiarazioni di assenso all'adozione rese da e da Parte_1 Per_2
[...]
All'udienza del 13.5.2025 tutti gli interessati sono stati sentiti e tutti hanno confermato la loro conforme volontà che l'adozione avesse corso. L'adottante ha ribadito la propria istanza sottolineando che di fatto l'adottando fa parte della famiglia allo stesso modo del figlio l'adottando ha confermato Per_2 la sua volontà di essere adottato e di essersi sempre sentito parte della famiglia;
moglie Parte_1 dell'adottante e madre dell'adottando, ha confermato il suo consenso sottolineando la volontà che i figli siano uguali anche per la legge;
ha a sua volta confermato l'assenso già prestato Persona_2 per scritto, rilevando di avere con l'adottando, che da sempre fa parte del suo nucleo familiare, un rapporto di reciproco aiuto e sostegno. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì EN, invitato a depositare relazione informativa sulle figure interessate, ha rilevato l'insussistenza di ostacoli all'adozione. Con relazione del 6.10.2025 ha infatti riferito che adottante e adottando sono soggetti di buona condotta, che dal 25.10.2007 l'adottando risulta far parte dello stesso nucleo familiare dell'adottante e che quest'ultimo, che lavora come cuoco, ha una situazione economica stabile ed è proprietario dell'immobile in cui vive il nucleo familiare. Il pubblico ministero è intervenuto senza presentare conclusioni. Acquisiti il consenso di adottante ed adottando e l'assenso della di lui madre e del fratello uterino, si rileva che sussistono i presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291 c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque da parte del ricorrente e la differenza d'età di almeno diciotto anni con colui che si intende adottare. Nel merito, l'adozione è conveniente per l'adottando che ha stabilito nel tempo un legame affettivo con il quale è divenuto naturalmente per lui la figura di riferimento assimilabile a Controparte_1 quella paterna, avendo peraltro il giovane perso il padre biologico che è deceduto nel 2012. La consuetudine del loro rapporto familiare emerge chiaramente, non solo dagli atti, ma dalle dichiarazioni che hanno reso tutti gli interpellati. Dagli atti e dalle concordi e sicure dichiarazioni rese emerge l'esistenza di un effettivo e genuino rapporto di reciproca integrazione, affezione e accoglienza incondizionata, cioè di un rapporto affettivo serio e consolidato, non meramente strumentale, rispondente all'interesse dell'adottante e dell'adottando e non in contrasto con l'ordine pubblico o con diritti di terzi. In particolare, si deve sottolineare come sia emersa una comunione di intenti di tutti i membri della famiglia e un consolidato rapporto di fatto che consente di escludere che l'adozione possa arrecare un pregiudizio al fratello minorenne (che sta per raggiungere la maggiore età), anzi rispondendo anche al suo desiderio. Sussiste comunque anche l'interesse dell'adottando a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell'asse ereditario dell'adottante che, nel caso di specie, è percettore di reddito certo e proprietario di un immobile. Consegue l'accoglimento della domanda. In considerazione della natura del procedimento, che rientra nella volontaria giurisdizione e non implica contrapposizione tra le parti, si ritiene equo disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 313, 314 cod. civ., con l'intervento del pubblico ministero pagina 2 di 3 1. pronunzia l'adozione di nato in [...] il [...] da Per_1 Per_1 parte di ato a CESENA (FC) il 27/05/1974, con tutti gli effetti di legge;
Controparte_1
2. dichiara che per effetto dell'adozione, assume il cognome e Persona_1 CP_1 lo antepone al proprio;
3. manda alla cancelleria di comunicare la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ENtico per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato (Anno 2010 Atto n. 122 P II Serie B)
4. Nulla sulle spese. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice e relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1054/2024 Sezione Volontaria promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
ENtico (FC) Viale Magrini n. 15-int. 1, con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Roma, n. 55, ENtico presso il difensore ADOTTANTE per l'adozione del maggiorenne
nato in [...] il [...] residente in [...]
n. 15 int. 1, ENtico (FC) ADOTTANDO con l'intervento del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede
FATTO E DIRITTO Con atto depositato il 14/05/2024 ricorreva all'intestato Tribunale di Forlì per Controparte_1 vedersi accolta la domanda di adozione ex art. 291 ss c.c. di nato da una Persona_1 precedente relazione della sua attuale moglie, Parte_1
Il ricorrente rappresentava in particolare di aver intrattenuto dal 2003 una relazione affettiva con
[...]
con la quale si è unito in matrimonio in data 12.03.2007. Dall'unione coniugale è nato a Pt_1
EN (FC) il 31/12/2007 (c.f. , ma ha altresì un Persona_2 C.F._2 Parte_1 figlio avuto da una precedente relazione sentimentale: (C.F. Persona_1
) nato in [...] il [...], il quale convive con il nucleo C.F._3 familiare del ricorrente sin da quando quest'ultimo e sua madre si sono uniti in matrimonio.
Per questi motivi
il ricorrente ha avanzato istanza per adottare di cui si è preso cura Persona_1 quotidianamente, moralmente ed economicamente in tutti questi anni, instaurando con il medesimo un legame di affezione paterno. L'adottando non è coniugato e suo padre biologico ( Persona_3
come attestato dall'atto di nascita) è deceduto in data 24.5.2012 (è in atti il certificato del
[...] decesso). pagina 1 di 3 Al ricorso sono allegate dichiarazioni di assenso all'adozione rese da e da Parte_1 Per_2
[...]
All'udienza del 13.5.2025 tutti gli interessati sono stati sentiti e tutti hanno confermato la loro conforme volontà che l'adozione avesse corso. L'adottante ha ribadito la propria istanza sottolineando che di fatto l'adottando fa parte della famiglia allo stesso modo del figlio l'adottando ha confermato Per_2 la sua volontà di essere adottato e di essersi sempre sentito parte della famiglia;
moglie Parte_1 dell'adottante e madre dell'adottando, ha confermato il suo consenso sottolineando la volontà che i figli siano uguali anche per la legge;
ha a sua volta confermato l'assenso già prestato Persona_2 per scritto, rilevando di avere con l'adottando, che da sempre fa parte del suo nucleo familiare, un rapporto di reciproco aiuto e sostegno. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì EN, invitato a depositare relazione informativa sulle figure interessate, ha rilevato l'insussistenza di ostacoli all'adozione. Con relazione del 6.10.2025 ha infatti riferito che adottante e adottando sono soggetti di buona condotta, che dal 25.10.2007 l'adottando risulta far parte dello stesso nucleo familiare dell'adottante e che quest'ultimo, che lavora come cuoco, ha una situazione economica stabile ed è proprietario dell'immobile in cui vive il nucleo familiare. Il pubblico ministero è intervenuto senza presentare conclusioni. Acquisiti il consenso di adottante ed adottando e l'assenso della di lui madre e del fratello uterino, si rileva che sussistono i presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291 c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque da parte del ricorrente e la differenza d'età di almeno diciotto anni con colui che si intende adottare. Nel merito, l'adozione è conveniente per l'adottando che ha stabilito nel tempo un legame affettivo con il quale è divenuto naturalmente per lui la figura di riferimento assimilabile a Controparte_1 quella paterna, avendo peraltro il giovane perso il padre biologico che è deceduto nel 2012. La consuetudine del loro rapporto familiare emerge chiaramente, non solo dagli atti, ma dalle dichiarazioni che hanno reso tutti gli interpellati. Dagli atti e dalle concordi e sicure dichiarazioni rese emerge l'esistenza di un effettivo e genuino rapporto di reciproca integrazione, affezione e accoglienza incondizionata, cioè di un rapporto affettivo serio e consolidato, non meramente strumentale, rispondente all'interesse dell'adottante e dell'adottando e non in contrasto con l'ordine pubblico o con diritti di terzi. In particolare, si deve sottolineare come sia emersa una comunione di intenti di tutti i membri della famiglia e un consolidato rapporto di fatto che consente di escludere che l'adozione possa arrecare un pregiudizio al fratello minorenne (che sta per raggiungere la maggiore età), anzi rispondendo anche al suo desiderio. Sussiste comunque anche l'interesse dell'adottando a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell'asse ereditario dell'adottante che, nel caso di specie, è percettore di reddito certo e proprietario di un immobile. Consegue l'accoglimento della domanda. In considerazione della natura del procedimento, che rientra nella volontaria giurisdizione e non implica contrapposizione tra le parti, si ritiene equo disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 313, 314 cod. civ., con l'intervento del pubblico ministero pagina 2 di 3 1. pronunzia l'adozione di nato in [...] il [...] da Per_1 Per_1 parte di ato a CESENA (FC) il 27/05/1974, con tutti gli effetti di legge;
Controparte_1
2. dichiara che per effetto dell'adozione, assume il cognome e Persona_1 CP_1 lo antepone al proprio;
3. manda alla cancelleria di comunicare la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ENtico per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato (Anno 2010 Atto n. 122 P II Serie B)
4. Nulla sulle spese. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
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