TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16908 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. RICCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. RICCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2025 e , premettendo Parte_1 Controparte_1 che con decreto di omologa n. 8513/2021 del 26.10.2021 il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale dei coniugi prevedendo che i coniugi reciprocamente rinunciavano a qualsiasi assegno di mantenimento, che la sig.ra era ormai titolare di pensione sociale e che Controparte_1 si trovava in una condizione economica disagiata ricorrendo spesso all'aiuto dei propri familiari e che il sig. si era reso disponibile a riconoscere alla sig.ra un minimo supporto Pt_1 CP_1 economico, chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione personale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - Sentir dichiarare mutate le condizioni economiche della ricorrente sig.ra , economicamente non Controparte_1 autosufficiente;
- Per l'effetto stabilire l'importo di € 100,00 a favore della sig.ra Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni del decreto di omologa del Tribunale di Napoli n. 8513/2021 del 26.10.2021, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dottssa Immacolata Cozzolino