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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2844/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Todaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 10/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 7 marzo 2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3806/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso del requisito sanitario necessario ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato la consulenza medico legale del c.t.u,
1 in quanto errata sotto molteplici profili, non avendo lo stesso tenuto in debito conto il suo effettivo e precario stato di salute (cfr. ricorso).
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Viste le doglianze formulate nell'opposizione, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in geriatria (cfr. ordinanza del 18 dicembre 2023).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei presupposti per ottenere i benefici richiesti all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, la dott.ssa ha Per_1
posto la seguente diagnosi: “ dal 2019 a oggi non ha subito ricoveri Parte_1
ospedalieri e non pratica cure mediche specifiche e le condizioni cliniche attuali ricalcano lo stadio della patologia epatica per cui non si sono rilevate alterazioni di tipo neuro-psichico e cognitive né deficit neuromotori. Il periziato all'esame obiettivo della visita medica è risultato orientato e vigile, autonomo nei movimenti e con un normale tono dell'umore”, concludendo pertanto per la mancanza dei requisiti e delle condizioni medico-legali per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott. il quale ha formulato le seguenti valutazioni: “per riconoscere lo Per_2
status di handicap vi deve essere “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per attribuire lo “status” di portatore di Handicap in situazione di gravità la minorazione singola o plurima deve avere ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da necessitare un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (…) le minorazioni fisiche da cui il Sig. risulta essere affetto, non necessitano di un Parte_1 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale;
non vi sono pertanto i requisiti per il riconoscimento dello “status” di portatore di Handicap grave in base all'art.3 comma 3. L. 104/92”
(cfr. consulenza depositata il 18 marzo 2024).
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Visto l'esito della lite (e mancando agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.),
va condannato alla refusione delle spese giudiziali sostenute dall' Parte_1 CP_1
nella prima fase del procedimento (ridotte ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. in considerazione del fatto che l'ente previdenziale per la sua difesa si è avvalso di un suo funzionario).
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico del medesimo ricorrente rimasto soccombente.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite Parte_1 CP_1
relative alla prima fase del processo, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Parte_1 separati decreti.
Così deciso il 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2844/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Todaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 10/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 7 marzo 2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3806/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso del requisito sanitario necessario ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato la consulenza medico legale del c.t.u,
1 in quanto errata sotto molteplici profili, non avendo lo stesso tenuto in debito conto il suo effettivo e precario stato di salute (cfr. ricorso).
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Viste le doglianze formulate nell'opposizione, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in geriatria (cfr. ordinanza del 18 dicembre 2023).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei presupposti per ottenere i benefici richiesti all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, la dott.ssa ha Per_1
posto la seguente diagnosi: “ dal 2019 a oggi non ha subito ricoveri Parte_1
ospedalieri e non pratica cure mediche specifiche e le condizioni cliniche attuali ricalcano lo stadio della patologia epatica per cui non si sono rilevate alterazioni di tipo neuro-psichico e cognitive né deficit neuromotori. Il periziato all'esame obiettivo della visita medica è risultato orientato e vigile, autonomo nei movimenti e con un normale tono dell'umore”, concludendo pertanto per la mancanza dei requisiti e delle condizioni medico-legali per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott. il quale ha formulato le seguenti valutazioni: “per riconoscere lo Per_2
status di handicap vi deve essere “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per attribuire lo “status” di portatore di Handicap in situazione di gravità la minorazione singola o plurima deve avere ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da necessitare un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (…) le minorazioni fisiche da cui il Sig. risulta essere affetto, non necessitano di un Parte_1 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale;
non vi sono pertanto i requisiti per il riconoscimento dello “status” di portatore di Handicap grave in base all'art.3 comma 3. L. 104/92”
(cfr. consulenza depositata il 18 marzo 2024).
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Visto l'esito della lite (e mancando agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.),
va condannato alla refusione delle spese giudiziali sostenute dall' Parte_1 CP_1
nella prima fase del procedimento (ridotte ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. in considerazione del fatto che l'ente previdenziale per la sua difesa si è avvalso di un suo funzionario).
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico del medesimo ricorrente rimasto soccombente.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite Parte_1 CP_1
relative alla prima fase del processo, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Parte_1 separati decreti.
Così deciso il 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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