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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Signori:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.102/2020 RGCA
Promossa da
– Agente per la riscossione per la Parte_1
Provincia di Enna, (p.iva ) in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Dio, elettivamente dom.ta in Caltanissetta, C.so Sicilia n. 120;
1 Appellante
CONTRO
C. F.: in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato presso il servizio legale contenzioso del , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Santi Mastroianni per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, giusta determina dirigenziale n.1282 del 21.07.2023, depositata telematicamente il 26.07.2023
Appellato
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso nel primo grado di C.F._1 giudizio dall'Avv. Pasquale Bonomo
Appellato non costituito
Conclusioni delle parti
Per “Piaccia alla Corte di appello adita, in parziale Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza n. 460/2019 emessa dal tribunale di
Enna, dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha statuito il difetto di legittimazione passiva del e Controparte_1 disposto la condanna di a rifondere al predetto Parte_1 ente le spese processuali;
conseguentemente, ritenere e dichiarare legittima l'attività posta in essere dall'agente della riscossione e condannare il al pagamento delle Controparte_1
2 spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che venga acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado.
Per “Piaccia alla Corte di Appello Controparte_1 CP_1 adita, rigettare l'appello proposto dalla siccome Parte_1 inammissibile oltre ché infondato e confermare la sentenza di primo grado con la condanna della stessa alle spese anche di questo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_2 opposizione avverso la cartella di pagamento n.29420150006508009 notificatagli il 10.02.2016 sulla base del ruolo n. 2115/001051 reso esecutivo il 13.5.12 in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata, con ordinanza ingiunzione n. 13 del 12/2/2015 notificata il 19/2/2015 per violazione degli articoli 189 co.3 e 258 co. 1 D.Lgs n. 152/2006.
L' opponente chiedeva “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor in proprio, rispetto Controparte_2 all'ordinanza ingiunzione iscritta a ruolo e alla cartella di pagamento destinata al sindaco p.t. Del motivando Controparte_3
l'opposizione nei termini seguenti:
1) Incoerenza degli atti posti in essere dall'agente di riscossione sulla scorta dei ruoli formati dall'ente impositore”, in quanto l'ordinanza ingiunzione n.13/2015 fondamento della cartella opposta, non indica quale trasgressore o obbligato in solido,
in proprio, ma nella qualità di sindaco p.t. del Controparte_2
2)la nullità della cartella di pagamento in Controparte_3
3 quanto notificata a in proprio e non nella qualità Controparte_2 di sindaco p.t. del Controparte_3 costituitasi in giudizio eccepiva il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva rilevando la legittimità della cartella formata sulla base del ruolo consegnato dall'Ente Impositore che risponde dei vizi eventuali dedotti dall'opponente e in caso di accoglimento dell'opposizione, chiedendo la condanna dell'Ente impositore a rimborsare a le somme da questa pagate Parte_1 all'opponente in caso di condanna.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiamato su istanza di che concludeva in via Parte_1 preliminare per il proprio difetto di legittimazione passiva e conseguentemente chiedeva l'estromissione dal procedimento con condanna delle spese di lite a carico dell'agente di riscossione, ed in via gradata, di ritenere e dichiarare l'inammissibilità e o l'improcedibilità dell'azione ex diverso spiegata in quanto proposta nel termine di giorni
20 di cui all'art. 167 c.p.c. vertendosi nel caso di specie in materia di opposizione agli atti esecutivi;
nel merito di rigettare in ogni caso la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
L'iter istruttorio si sostanziava nella produzione dei documenti.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna accolta l'opposizione, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del , Controparte_1 annullava la cartella di pagamento n.29420150006508009, condannando a rifondere le spese processuali Parte_1 in favore di . Controparte_1
Avverso tale sentenza l'odierna appellante ha proposto gravame per i motivi in detto atto meglio specificati.
4 All'udienza del 27giugno 2024, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali, la causa veniva posta in decisione.
*****
Con unico motivo di gravame censura la Parte_1 sentenza del Tribunale di Enna ritenendola viziata nella parte in cui il primo Giudice, ha statuito il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e disposto la condanna di Controparte_1 Parte_1
a rifondere le spese al predetto Ente, facendo errata applicazione
[...] delle norme e delle sentenze richiamate che disciplinano la funzione ed il contenuto del ruolo e della cartella.
Secondo le ragioni prospettate, l'appellante qualifica come assolutamente legittimo e conforme ai dettati normativi l'operato di che ha proceduto alla formazione e alla Parte_1 notificazione della cartella di pagamento sulla base dei ruoli ricevuti dal
. Controparte_1
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L'appello è inammissibile.
Il primo giudice ha qualificato quella proposta dal come CP_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e nessuna doglianza è stata sollevata sul punto.
Ciò posto, la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non
è appellabile (artt. 617 co. 1 e 618 co. 3 c.p.c.), ma solo ricorribile per cassazione in forza del generale principio di cui all'art. 111 Cost. (v., fra le altre, Cass. 15 aprile 2021 n. 9868).
Consegue la declaratoria di cui in dispositivo.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €.
1.600,00 oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. a carico di Parte_1 ed a favore di .
[...] Controparte_1
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
Dichiara l'inammissibilità dell'appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 14/2013 emessa dal Tribunale di Gela in
[...] data 11.01.2013
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio liquidate
[...] come in motivazione.
Dispone, a carico dell'appellante, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Caltanissetta 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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