Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
0 9 1 3 1/0 3 O L L 2 -7 O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 O 6 . P .R LICATTALIANA EPU M P I . D A ¥ D ll IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a E , T b N a t E 2 S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 E . t Oggetto r a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 13072/00 Cron. 96.10 - Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Op. 1182 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Rep. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud. 28/11/02 - Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente T L SEN TENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8. presso l'Avvocato ROSARIO SALONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati SABATINO MINUCCI, ROSA DIFIERRO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FIORE ANTONIA, FIORE MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato VITO le rappresenta e difende unitamente che2002 NANNA, FRANCESCO UGO STEFANI, giusta delega a 2204 all'avvocato 1- margine del controricorso;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 41/00 della Corte d'Appello di BARI, emecca il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DIPIERRO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato STAFANI, che ha chiecto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot L. UL LL che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 13072/00 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d'appello di Bari ha determinato le in- dennità per l'espropriazione e l'occupazione legittima dovute dalla Provincia di Bari alle sigg. Fiore, per l'ablazione di un loro fondo sito in Acquaviva delle Fonti ai fini della co- struzione di edifici scolastici. In particolare il giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Provincia, la quale assumeva di avere affidato la progettazione e la costruzione degli edifi- ci in oggetto alla A.T.I. (con capogruppo la S.p.A. ing. O. Mazzitelli di Bari), ponendo a carico della stessa (art. 78 del capitolato speciale d'appalto) tutti gli oneri della procedura espropriativa (compreso quello afferente l'indennità di occupazione), con il mandato di svolgere tutte le attività ed operazioni connesse, anche quanto alle eventuali vertenze liti- giose che ne derivassero. Per il giudice, la circostanza che la A. T.I. non avesse "mula a che vedere” né con la determinazione dell'indennità, né con l'adozione del decreto d'esproprio (posti in esserc dal Comune di Acquaviva in name c per conto della Provincia), lasciava ritenere quest'ultima l'esclusiva titolare del rapporto dedotto in giudizio, al quale l'A.T.L. cra rimasta estranea, “non avendo per mulla fruito del potere che le era stato astrattamente conferito". La Provincia di Bari propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari, svolgendo due motivi. Rispondono con controricorso le intimate. Motivi della decisione La preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso per mancanza di data apposta alla procura speciale a ricorrere per cassazione è infondata. E' stato, infatti, affermato che la necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve es- Cons. Spirito est.to 1 RG 13072/00 sere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e in data anteriore o con- temporanea alla sottoscrizione del ricorso;
la mancanza di data non rileva ai fini della vali- dità della procura quando sussista la certezza, desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso (la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'uffi- ciale giudiziario), dell'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione (Cass. sez. un. 17 dicembre 1998, n. 12625). Nella specie (sentenza pubblicata il 27 gennaio 2000 e notificata il 18 aprile 2000), la copia del ricorso contiene a margine la procura e risulta notificata il 16 giugno 2000. Circostanza che consente di de- l'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazionesumerc dell'impugnazione.
1. Nel primo motivo dove si lamenta la violazione e falsa interpretazione degli artt. - -la Pro- 1362 e segg, c.c., nonché dei principi in materia di interpretazione del contratto vincia ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto dell'esistenza dell'affidamento in concessione della realizzazione di opera pubblica, che sarebbe desumi- bile dal tenore dell'art. 78 del capitolato speciale d'appalto. 11 motivo è infondato. Questa S.C. ha costantemente affermato che la legittimazione a resistere alla domanda dell'espropriato diretta ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle che risultino deposita- te a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione legittima (domanda proposta se- condo lo schema tipico della cd. opposizione alla stima, previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971) spetta al titolare del potere espropriativo, ossia al soggetto cui sia stato con- ferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di pro- muovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropria- tive ed addossato il relativo onere;
sicché, quando l'opera pubblica è realizzata da impresa Cons. est 2 R.G. 13072/00 privata in forza di concessione, la concessionaria sarà legittimata passiva all'azione in og- getto, se ad essa risultano conferite tutte le polestà relative al procedimento ablatorio, com esclusione di ogni potere di vigilanza e controllo da parte della P.A. concedente. A tal ri- guardo, resta del tutto irrilevante che la titolarità dell'opera realizzata appartenga alla con- cedente medesima e che questa sia il soggetto le cui esigenze l'opera stessa tende a soddisfa- re (tra le tante, cfr., soprattutto Cass. 6 novembre 1998, n. 11158). Nella fattispecie in esame è dalla lettura dello stesso art. 78 del Capitolato speciale d'appalto (integralmente trascritto nel ricorso) che si evince l'estraneità della vicenda in oggetto rispetto allo schema finora descritto. Basta, infatti, leggervi che "le predette espro- -> priazioni verranno richieste ed ottenute per nome e per conto dell'Amministrazione per dedurne che l'ATI. non ha agito in nome proprio, bensi in base a delega dell'Amministrazione, sicché la sua attività, esauritasi nel compimento (per nome e conto altrui) degli atti necessari a conseguire l'ablazione, resta sempre riferibile all'ente delegan- te, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposi zione alla stima promosso dagli espropriati (Cass. 8 maggio 2001, n. 6367). La citata di- sposizione del capitolato speciale riverbera, dunque, i suoi effetti all'interno del rapporto tra P.A. ed A.T.I., senza alcuna influenza sui rapporti sostanziali e processuali tra terzi c- spropriati ed ente cspropriante.
2. Nel determinare le indennità, il giudice ha qualificato l'area come edificabile ed ha, quindi, applicato i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. In particolare, ha rico- nosciuto che il fondo é collocato dallo strumento urbanistico in zona agricola, ma ha rite- nuto che la variante costituita dall'approvazione del progetto di costruzione del plesso sco- lastico fosse idoneo ad attribuirgli carattere edificatorio ex lege. Ha, poi, argomentato circa la vocazione edificatoria del suolo, per trovarsi esso al confine con il perimetro del P.d. F, e Cons. Saito est. 3 R.G. 13972/00 per essere stato scolto come sito del plesso scolastico, proprio al fine di far trovare questo in zona più vicina al centro abitato. Nel secondo motivo di ricorso la Provincia - censurando la violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 insiste perché sia affermata la natura agricola del fondo espropria- to, risultante dallo strumento urbanistico, affermando l'inidoneità della variante finalizzata alla costruzione del plesso scolastico a trasformarlo in area edificabile. Il motivo è fondato. Nel pervenire alla sua decisione il giudice non ha tenuto conto della distinzione, in mate- ria urbanistica, tra vincoli proprietari di natura conformativa e vincoli di natura meramente espropriativa, derivanti dall'esercizio pubblico del governo del territorio. I primi hanno contenuto ed effetti programmatici e generali, i secondi sono, invece, specifici, attengono ad una determinata opera da realizzare ed alla sua insistenza su un'area a tal precipuo line individuata. Solo i primi, in quanto aventi quelle caratteristiche di astraltezza ed indetermi- natezza, sono idonei a mutare la destinazione attribuita all'arca dallo strumento urbanisti- co;
mentre i secondi tale destinazione lasciano inalterata, sicché di essi non va tenuto conto : ai fini espropriativi. In quest'ordine di idee la costante giurisprudenza di questa S.C. afferma che l'accerta- mento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un'area ai fini della determina- zione dell'indennità di esproprio va effettuato tenendo conto non solo della destinazione at- tribuita all'area dal piano regolatore generale o dal piano di fabbricazione, ma anche delle varianti apportate in sede di "zonizzazione" del territorio da strumenti urbanistici generali (quali, ad es., il piano per l'edilizia economica e popolare), che rivestono, riguardo alla de- stinazione impressa all'arca dal piano di fabbricazione, la duplice, contemporanea efficacia di strumento attuativo di terzo livello;
non può, invece, tenersi alcun conto delle varianti Cons esh 4 RC 13072/00 apportate al piano generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestual- mento approvata (varianti cosiddette attuative), giacché queste costituiscono fonte di vincolo preordinato all'esproprio e pertanto non può ad esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria (tra le varie, cfr. Cass. 16 giugno 2000, n. 8223). Principio, questo, che viene affermato in sede di interpretazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in quale, al terzo comma, affermą, appun- to, che "per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibili- tà legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo pre- ordinato all'esproprio". Di tali concetti non ha affatto tenuto conto la sentenza impugnata, benché essa stessa ah- bia accertato che il suolo espropriato era incluso dal P.R.G. in zona agricola e che solo per effetto della variante (attuativa) approvata dal Comune di Acquaviva delle Fonti nel di- combre del 1992 esso fu destinato ad area per istruzione superiore, per la realizzazione della specifica opera consistente nella costruzione di un istituto Tecnico Commerciale. Nella specie. si trattava, dunque, di un vincolo espropriativo, assolutamente irrilevante ai fini della qualificazione dell'area. Di qui, l'inutilità della dissertazione relativa alla vocazione edificatoria del fondo (ossia alla sua edificabilitità di fatto), la quale, come è nulo, rileva esclusivamente in via supple- tiva (in carenza di strumenti urbanistici) ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo (Cass, sez. un. 23 aprile 2001, n. 172). In conclusione, la sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà alla nuova determinazione delle richieste indennità, adeguandosi ai principi sopra affermati. Cons. est. 5 R.G. 13072/00 BENTE DA IMPOSTA DI BOLLO BAR. 642 DEL 24-10-72
Per questi motivi
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del ricorso per cassazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002. Il Presidente L'Estensore CORTE SUPREMA DA CAUSATIONE Prima 21.74 IL C+ Andrea Blanctu Depot 21 MAR 2003 KACELLIERE 6 Cons. Spirito est.