TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 18042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18042 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 24/11/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 31067 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, a cui è stata riunita la causa iscritta al n.r.g.a.c.c. 32752/2025. tra
, C.F , nato il Parte_1 C.F._1
06.07. liato ai in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Antonino Castorina in via Sant'Anna II Tronco 105, cod. fisc. ( ) P.IVA C.F._2 P.IVA_1 comunicazioni e notifiche da effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica (PEC) ovvero al numero di tel./fax 0965 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, ricorrente e (CF. , Controparte_1 C.F._3 reside e nella q e esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale C.F._4
, presso e nello studio dell'Avv. Claudia Pacini ( ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._5 calce in calce all'atto di intimazione di sfratto notificato, che si allega , la quale indica ai fini delle comunicazioni la propria PEC
Email_2 resistente OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6379/25 del 8/5/2025, nel procedimento iscritto rg. 19559/25. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto in suo favore, dal Tribunale Ordinario di Roma in data 8/5/25, nel procedimento iscritto al ruolo n. 19559/25, l'ingiunzione di pagamento, a carico del sig. , la somma di euro Parte_1
3.750,00 per canoni scaduti ese di marzo 2025 (ammontando ciascun canone mensile ad Euro 850,00), oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di euro 4.095,00 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo;
la somma di euro 2.100,00 per spese processuali, di cui euro 200,00 per esborsi (cosi liquidati ai sensi del D.M. 10-3-2014, n. 55), oltre a rimborso forfettario (15%), C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.
A supporto del giudizio monitorio ha premesso, allegato e documentato quanto segue:
<…che il proprio figlio minore è Persona_1 proprietario delle porzioni immobiliari site in n. 359, piano 3, int. 4, con annessi cantina e posto auto, avente quest'ultimo ingresso da Via Oscar Ghiglia 389, distinte al NCEU del Comune di Roma al Foglio 1112, particella 1222, sub. 504 cat. A/2, z.c. 6, classe 6, vani 7,5, piano 3 S1, int. 4, scala C, r.c. euro 1.220,13 l'appartamento e la cantina, e sub 45, cat. C/6, z.c. 6, cl. 10. consistenza mq. 14, piano S1, int. 4 scala C, r.c. curo 41,21, il posto auto;
-che gli immobili de quibus sono condotti in locazione dal Sig.
( ) in virtù di contratto Parte_1 C.F._6 sottoscritto dal sig. , invece del minore, in data Parte_2
22.12.2021 (doc. 1) registrato presso l'Ufficio Territoriale di Roma il 30/12/2021 al n. 008041-serie 3T e codice identificativo
(doc.2): che in data 05/11/2022 è deceduto CodiceFiscale_7 nato a [...] il [...] e residente in [...], int.3, codice fiscale: , C.F._8 lasciando a succedergli, ab intestato la propria moglie Signora
, odierna ricorrente, ed il proprio figlio minore Parte_3
(docc. 3 e 4) i quali hanno provveduto a subentrare Persona_1 nel contratto de quo (doc. 5) che il canone convenuto ammonta ad ¬. 850,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese:
-che ad oggi non sono stati corrisposti i canoni di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo 2025 e nel mese di novembre 2024 sono stati corrisposti solo 500,00 euro e pertanto risulta una morosità per ¬.
2 3
3.750,00 cui si aggiungono gli oneri condominiali per gli anni 2022 (E. 1.624), 2023 (E. 1.827), 2024 (¬. 407), 2025 (E. 237) per complessivi ¬. 4.095,00 (doc. 06); che. da quanto sopra, emerge la ricorrenza degli estremi di cui all'artt. 658 e 664 c.p.c…>>.
Avverso il Decreto Ingiuntivo n. 6379/25 del 8/5/25, notificato in data 21.5.2025, ha proposta opposizione con atto di Parte_1 citazione deposit ruolo in data 20.06.2025, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare:
• Concedere la provvisoria esecuzione del presente atto di opposizione, e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 6379/2025, ove concessa, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il grave pregiudizio.
Nel merito:
• Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e/o l'erroneità della pretesa creditoria avanzata dalla Sig.ra CP_1
• Per l'effetto, revocare, annullare e dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 6379/2025 emesso dal Tribunale di Roma.
Accertare e dichiarare il reale dare/avere tra le parti, previo accertamento dei seguenti punti: L'esatto ammontare degli oneri accessori effettivamente dovuti dal Sig. previa verifica e Pt_1 rideterminazione delle somme addebitate a titolo di consumi idrici, che si contestano come erronei e non corrispondenti ai consumi reali.
La debenza della somma di € 1.700,00 (milleseicento/00) versata dal Sig. a titolo di deposito cauzionale all'inizio della locazione, e Pt_1 disporn pensazione con eventuali crediti della locatrice o la restituzione.
L'incidenza dei gravi vizi dell'immobile (muffa, infiltrazioni), tempestivamente denunciati e non riparati dalla locatrice, sul sinallagma contrattuale, valutando una congrua riduzione del canone di locazione per il periodo di ridotto godimento del bene, o dichiarando giustificata la parziale sospensione dei pagamenti effettuata dal Sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 1460 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione…>>. Instauratosi il contraddittorio si è costituita ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione del 10/09/2025, l'opposta CP_1
contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e
[...]
censurarsi adeguatamente l'atteggiamento conflittuale dell'opponente, nello spirito della riforma del codice di procedura civile, per i motivi di cui appresso:
3 4
<<…Infondatezza dell'opposizione.
Le doglianze mosse dall'opponente sono del tutto generiche, infondate e tardive. Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base di morosità comprovata.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 664 c.p.c. le possibilità di difesa sono limitate in quanto, come noto, la convalida passata in giudicato ha già accertato l'esistenza del contratto di locazione, la morosità del conduttore e la cessazione del rapporto locatizio.
L'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento, a seguito di una convalida di sfratto, può quindi solo limitarsi ad eccepire l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito sopravvenuti rispetto alla convalida come un pagamento successivo dei canoni (con prova documentale), l'esistenza di un accordo transattivo intervenuto dopo la convalida, la compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dopo o, infine errori materiali nel calcolo delle somme ingiunte (es. duplicazioni, canoni già pagati).
Inammissibilità in questa sede delle contestazioni sui vizi dell'immobile.
Va da sé che eventuali eccezioni, relative alla sussistenza di supposti vizi, infiltrazioni o altre circostanze inerenti l'immobile, andavano fatte valere con apposita opposizione nel giudizio di convalida di sfratto per morosità, nel quale l'odierno opponente ha scelto di non costituirsi, con conseguente formazione di giudicato in ordine all'inadempimento ed alla risoluzione del contratto di locazione.
La convalida dello sfratto, infatti, una volta emessa, costituisce giudicato e quindi determina un accertamento definitivo sulla risoluzione del rapporto locatizio e relativamente a tutti i fatti che siano antecedenti all'emissione della relativa ordinanza.
Il Tribunale correttamente ha rigettato l'opposizione, in quanto ritenuta inammissibile perché volta ad introdurre fatti impeditivi – estintivi del credito azionato, che si sarebbero potuti dedurre nel giudizio di convalida dell'intimazione di sfratto (inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento dei canoni) ormai passata in giudicato.
Infatti, una volta che l'ordinanza di convalida diventi immodificabile, il giudicato non può non limitare anche l'accertamento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall'accertamento del fatto storico costituito dal mancato pagamento dei canoni di locazione. Ciò non implica lo svilimento del rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, perché potrà farsi sempre valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, ma non certo già suppostamente esistenti al momento della convalida, come nel caso di specie.
4 5
Peraltro è pacifico che anche a voler considerare una supposta esistenza di vizi, questa andava fatta valere e non avrebbe in alcun modo giustificato la totale sospensione del pagamento dei canoni, così come è avvenuto ed è stato accertato (oltre che non contestato dallo stesso opponente).
I gravi motivi si traducono in: fumus boni iuris cioè una plausibile fondatezza delle eccezioni sollevate con l'opposizione (ad esempio contestazioni documentate sull'ammontare del credito, errori di calcolo, prova di pagamento già effettuato, nullità del contratto, ecc.),periculum in mora, il rischio cioè di un pregiudizio grave e irreparabile per l'opponente se l'esecuzione dovesse proseguire (es. rischio di insolvenza del creditore, danno economico sproporzionato).
Tali elementi sono del tutto assenti e non emergono dai motivi di opposizione, conseguentemente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dovrà essere confermata…>>.
Sulla scorta di ciò ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
• per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 6379/2025 opposto;
• in ogni caso, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta per mancanza dei presupposti per la sospensione;
• in via istruttoria, rigettare le avversarie istanze perché inammissibili e comunque irrilevanti;
Con ogni riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie…>>. Con separato atto di opposizione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. depositato in data 2.7.2025, n. 6379/2025 (RG n. 19559/2025-1, Repert. n. 3966/2025) emesso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Manuela Scoppetta, in data 08 maggio 2025, e notificato al Sig. in data 21 maggio 2025, Pt_1 con il quale è stato ingiunto il pagament mma di €. 3.750,00 per canoni di locazione, €. 4.095,00 per oneri accessori, oltre €. 2.100,00 per spese processuali e accessori di legge nonché contestuale atto di precetto comprensivo di ulteriori oneri accessori e spese per un ammontare totale di Euro 13.016,62.
Letto ed applicato l'art. 273 c.p.c., è stata disposta la riunione del presente procedimento all'identico procedimento iscritto al ruolo n.rg.31067 del 2025 più giovane.
Non sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato sino alla definizione del procedimento di merito, disposto il mutamento del rito, verificata la regolarità del contradditorio, all'esito dell'udienza del
5 6
24.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi trenta giorni con lettura della sentenza e del dispositivo.
III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione). Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. IV. In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
6 7
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.
La convalida di sfratto per morosità emessa in data 6.05.2025 nel giudizio n.r.g.a.cc. 19559 dell'anno 2025 è esitata in cosa giudicata. Invero l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale per la risoluzione del contratto di locazione e per la condanna al rilascio (v. Cass. 17 luglio 2008, n. 19695 e Cass. civ.4 febbraio 2005, n. 2280), sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (v. Cass. 1 dicembre 1994, n. 10270) e, in casi di licenza o sfratto per finita locazione, “in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione, là dove la scadenza del rapporto sia collegata alla tipologia del contratto” (v. Trib. Roma sez.VI, sent. 22 giugno 2020, n.9005; Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2280 e Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406; v. di recente, Cass. Civ., sez. III , 23/04/2020 , n. 8116 “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di
7 8
instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. Deriva da quanto precede, pertanto, che un giudicato anche sulla entità del canone dovuto è configurabile solo in caso di emanazione - e non soltanto di semplice domanda - contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuto definitivo”; conforme Cass. Civ. sez.III. 11 gennaio 2017 n. 411; v. Trib. Roma sez.VI, 10 giugno 2020 n. 8673). Ne deriva che la mancata comparizione e costituzione in giudizio ed il mancato pagamento delle somme intimate nell'ambito del giudizio di convalida, comportano inevitabilmente il passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione, nonché al credito sino a quel momento maturato dal locatore (v. in termini Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 8013 del 2.04.2019). Ciò è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sé sola ed in sé considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an della mora e non anche del quantum. Pertanto, un giudicato sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni a contratto in corso (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319; Cass. 29 maggio 2012, n. 8565). Ciò premesso nel caso in esame non è provato il pagamento della somma di euro 3.750,00 per canoni scaduti e non pagati al mese di marzo 2025 (ammontando ciascun canone mensile ad Euro 850,00), oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e della somma di euro 4.095,00 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo. Al lume delle argomentazioni che precedono il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. V. La domanda riconvenzionale della parte opponente tesa ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale è infondata e va respinta. Invero, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato. È, nondimeno, riconosciuta la possibilità in capo al locatore di trattenere la somma, anche dopo il rilascio dell'immobile, solo quando ne faccia richiesta di attribuzione a copertura di specifici danni subiti, tra cui anche l'ipotesi di pigioni ed importi rimasti impagati (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4725 del 09/11/1989, secondo cui: “In materia di locazione,
8 9
l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”). Il locatore, pertanto, nel caso in cui voglia ritenere la somma a titolo di deposito cauzionale ha l'onere di presentare domanda di attribuzione contestualmente alla richiesta di pagamento dei canoni non versati dal conduttore. Orbene, l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ex art. 11 Legge 392/78, ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole e impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita). Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Una volta cessata la locazione, il deposito cauzionale versato dev'essere restituito al locatore. La previsione in esame continua ad essere applicata anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). La disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 392/1978, infatti, non figura ricompresa nel nutrito gruppo di disposizioni per le quali l'art. 14, comma 4, della citata legge n. 431/1998 ha disposto l'espressa abrogazione. Tuttavia, mentre per le locazioni ad uso abitativo si ritiene che la disciplina del deposito cauzionale sia liberamente derogabile da parte dei contraenti, per quelle ad uso non abitativo la disciplina riveste ancora carattere cogente. Alla luce di quanto esposto deve sostenersi che l'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo - obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore) ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973 - ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione;
con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta (mentre, ai fini processuali, è sempre necessaria la relativa domanda o eccezione giudiziale, quest'ultima in particolare operando come eccezione in senso stretto di natura riconvenzionale, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242, primo comma, cod. civ., ed inammissibile, ai sensi degli artt. 447 - bis, 437 e 345 cod. proc. civ., se non proposta già in primo grado, secondo le peculiarità del rito, v. Cass. Civ., sezione III, sent. n. 9059 del 21.6.2002).
9 10
Non può, infine, conteggiarsi sul montante indicato, anche la rivalutazione monetaria che il conduttore avrebbe dovuto provare ex art. 1224 c.c. e non ha fatto.
Nella fattispecie, non essendo stata azionata una ammissibile domanda di ritenzione, ma il deposito cauzionale non può essere restituito al conduttore oltre interessi legali risalente alla stipula del contratto al soddisfo, perché l'immobile non è stato restituito.
V. Nel procedimento iscritto al n. r.g.a.c.c. 32752 / 2025.
Il decreto di riunione emesso ai sensi dell'art. 273 c.p.c. non ha come effetto quello di determinare una vera e propria fusione dei procedimenti con la conseguenza che il giudice è tenuto a riunirle ma a trattarle separatamente, dando precedenza alla causa iniziata per prima – se ammissibile, procedibile e non perenta- che sarà decisa sulla scorta dei fatti tempestivamente allegati e del materiale istruttorio in essa e solo in essa raccolto (Cass. Civ. n. 9322/2025; Cass. Civ.. 20248/2023; Cass. Civ. 24529/2018).
La causa iniziata per seconda segue la sorte prescritta dalla legge per le ipotesi di litispendenza tra diversi uffici giudiziari e ne dev'essere, dunque, disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 39 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9322 secondo cui, in motivazione: “… la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale determinare il loro concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell'ambito dei mezzi di prova offerti al giudice, lasciando l'istituto intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata. La necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire "suppletiva") del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato, finendosi altrimenti per consentire la violazione dei doveri generali di lealtà e probità cui devono attenersi le parti ed i loro difensori, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni (Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567). L'impossibilità di aggirare le decadenze istruttorie verificatesi nel giudizio di primo grado o l'inammissibilità di quelle dedotte attraverso l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito trova limite, dunque, nel fatto che la prima causa non possa condurre ad
10 11
una decisione nel merito, venendo in siffatta ipotesi meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass., Sez. 2,
14/7/2023, n. 20248; Cass., Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. 1,
15/1/2015, n. 567)…”.
VI. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n. 14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi., Sez. I, 03/09/2009, N. 19120).
Il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum). La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: A) nel giudizio più antico iscritto al ruolo n.r.g.a.c.c. 31067 del 2025: A1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nel decreto ingiuntivo n.6379/25 del 8/5/2025, notificato in data 21.5.2025 emesso nel procedimento n.r.g.a.c.c. 19559/1/2025 che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
11 12
A2) condanna la parte opponente, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento in favore dell'opposto alla refusione delle spese di lite in favore della società opponente che, in assenza di nota spese, liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
B) nel giudizio identico, più giovane, iscritto al ruolo n. r.g.a.c.c. 32752 / 2025, riunito ex art. 273 c.p.c. a quello iscritto al n.r.g.a.c.c. 31067 del 2025: B1) dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la cancellazione della causa identica dal ruolo del giudice;
B2) spese irripetibili. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 24.11.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
12
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 24/11/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 31067 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, a cui è stata riunita la causa iscritta al n.r.g.a.c.c. 32752/2025. tra
, C.F , nato il Parte_1 C.F._1
06.07. liato ai in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Antonino Castorina in via Sant'Anna II Tronco 105, cod. fisc. ( ) P.IVA C.F._2 P.IVA_1 comunicazioni e notifiche da effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica (PEC) ovvero al numero di tel./fax 0965 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, ricorrente e (CF. , Controparte_1 C.F._3 reside e nella q e esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale C.F._4
, presso e nello studio dell'Avv. Claudia Pacini ( ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._5 calce in calce all'atto di intimazione di sfratto notificato, che si allega , la quale indica ai fini delle comunicazioni la propria PEC
Email_2 resistente OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6379/25 del 8/5/2025, nel procedimento iscritto rg. 19559/25. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto in suo favore, dal Tribunale Ordinario di Roma in data 8/5/25, nel procedimento iscritto al ruolo n. 19559/25, l'ingiunzione di pagamento, a carico del sig. , la somma di euro Parte_1
3.750,00 per canoni scaduti ese di marzo 2025 (ammontando ciascun canone mensile ad Euro 850,00), oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di euro 4.095,00 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo;
la somma di euro 2.100,00 per spese processuali, di cui euro 200,00 per esborsi (cosi liquidati ai sensi del D.M. 10-3-2014, n. 55), oltre a rimborso forfettario (15%), C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.
A supporto del giudizio monitorio ha premesso, allegato e documentato quanto segue:
<…che il proprio figlio minore è Persona_1 proprietario delle porzioni immobiliari site in n. 359, piano 3, int. 4, con annessi cantina e posto auto, avente quest'ultimo ingresso da Via Oscar Ghiglia 389, distinte al NCEU del Comune di Roma al Foglio 1112, particella 1222, sub. 504 cat. A/2, z.c. 6, classe 6, vani 7,5, piano 3 S1, int. 4, scala C, r.c. euro 1.220,13 l'appartamento e la cantina, e sub 45, cat. C/6, z.c. 6, cl. 10. consistenza mq. 14, piano S1, int. 4 scala C, r.c. curo 41,21, il posto auto;
-che gli immobili de quibus sono condotti in locazione dal Sig.
( ) in virtù di contratto Parte_1 C.F._6 sottoscritto dal sig. , invece del minore, in data Parte_2
22.12.2021 (doc. 1) registrato presso l'Ufficio Territoriale di Roma il 30/12/2021 al n. 008041-serie 3T e codice identificativo
(doc.2): che in data 05/11/2022 è deceduto CodiceFiscale_7 nato a [...] il [...] e residente in [...], int.3, codice fiscale: , C.F._8 lasciando a succedergli, ab intestato la propria moglie Signora
, odierna ricorrente, ed il proprio figlio minore Parte_3
(docc. 3 e 4) i quali hanno provveduto a subentrare Persona_1 nel contratto de quo (doc. 5) che il canone convenuto ammonta ad ¬. 850,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese:
-che ad oggi non sono stati corrisposti i canoni di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo 2025 e nel mese di novembre 2024 sono stati corrisposti solo 500,00 euro e pertanto risulta una morosità per ¬.
2 3
3.750,00 cui si aggiungono gli oneri condominiali per gli anni 2022 (E. 1.624), 2023 (E. 1.827), 2024 (¬. 407), 2025 (E. 237) per complessivi ¬. 4.095,00 (doc. 06); che. da quanto sopra, emerge la ricorrenza degli estremi di cui all'artt. 658 e 664 c.p.c…>>.
Avverso il Decreto Ingiuntivo n. 6379/25 del 8/5/25, notificato in data 21.5.2025, ha proposta opposizione con atto di Parte_1 citazione deposit ruolo in data 20.06.2025, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare:
• Concedere la provvisoria esecuzione del presente atto di opposizione, e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 6379/2025, ove concessa, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il grave pregiudizio.
Nel merito:
• Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e/o l'erroneità della pretesa creditoria avanzata dalla Sig.ra CP_1
• Per l'effetto, revocare, annullare e dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 6379/2025 emesso dal Tribunale di Roma.
Accertare e dichiarare il reale dare/avere tra le parti, previo accertamento dei seguenti punti: L'esatto ammontare degli oneri accessori effettivamente dovuti dal Sig. previa verifica e Pt_1 rideterminazione delle somme addebitate a titolo di consumi idrici, che si contestano come erronei e non corrispondenti ai consumi reali.
La debenza della somma di € 1.700,00 (milleseicento/00) versata dal Sig. a titolo di deposito cauzionale all'inizio della locazione, e Pt_1 disporn pensazione con eventuali crediti della locatrice o la restituzione.
L'incidenza dei gravi vizi dell'immobile (muffa, infiltrazioni), tempestivamente denunciati e non riparati dalla locatrice, sul sinallagma contrattuale, valutando una congrua riduzione del canone di locazione per il periodo di ridotto godimento del bene, o dichiarando giustificata la parziale sospensione dei pagamenti effettuata dal Sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 1460 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione…>>. Instauratosi il contraddittorio si è costituita ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione del 10/09/2025, l'opposta CP_1
contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e
[...]
censurarsi adeguatamente l'atteggiamento conflittuale dell'opponente, nello spirito della riforma del codice di procedura civile, per i motivi di cui appresso:
3 4
<<…Infondatezza dell'opposizione.
Le doglianze mosse dall'opponente sono del tutto generiche, infondate e tardive. Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base di morosità comprovata.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 664 c.p.c. le possibilità di difesa sono limitate in quanto, come noto, la convalida passata in giudicato ha già accertato l'esistenza del contratto di locazione, la morosità del conduttore e la cessazione del rapporto locatizio.
L'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento, a seguito di una convalida di sfratto, può quindi solo limitarsi ad eccepire l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito sopravvenuti rispetto alla convalida come un pagamento successivo dei canoni (con prova documentale), l'esistenza di un accordo transattivo intervenuto dopo la convalida, la compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dopo o, infine errori materiali nel calcolo delle somme ingiunte (es. duplicazioni, canoni già pagati).
Inammissibilità in questa sede delle contestazioni sui vizi dell'immobile.
Va da sé che eventuali eccezioni, relative alla sussistenza di supposti vizi, infiltrazioni o altre circostanze inerenti l'immobile, andavano fatte valere con apposita opposizione nel giudizio di convalida di sfratto per morosità, nel quale l'odierno opponente ha scelto di non costituirsi, con conseguente formazione di giudicato in ordine all'inadempimento ed alla risoluzione del contratto di locazione.
La convalida dello sfratto, infatti, una volta emessa, costituisce giudicato e quindi determina un accertamento definitivo sulla risoluzione del rapporto locatizio e relativamente a tutti i fatti che siano antecedenti all'emissione della relativa ordinanza.
Il Tribunale correttamente ha rigettato l'opposizione, in quanto ritenuta inammissibile perché volta ad introdurre fatti impeditivi – estintivi del credito azionato, che si sarebbero potuti dedurre nel giudizio di convalida dell'intimazione di sfratto (inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento dei canoni) ormai passata in giudicato.
Infatti, una volta che l'ordinanza di convalida diventi immodificabile, il giudicato non può non limitare anche l'accertamento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall'accertamento del fatto storico costituito dal mancato pagamento dei canoni di locazione. Ciò non implica lo svilimento del rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, perché potrà farsi sempre valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, ma non certo già suppostamente esistenti al momento della convalida, come nel caso di specie.
4 5
Peraltro è pacifico che anche a voler considerare una supposta esistenza di vizi, questa andava fatta valere e non avrebbe in alcun modo giustificato la totale sospensione del pagamento dei canoni, così come è avvenuto ed è stato accertato (oltre che non contestato dallo stesso opponente).
I gravi motivi si traducono in: fumus boni iuris cioè una plausibile fondatezza delle eccezioni sollevate con l'opposizione (ad esempio contestazioni documentate sull'ammontare del credito, errori di calcolo, prova di pagamento già effettuato, nullità del contratto, ecc.),periculum in mora, il rischio cioè di un pregiudizio grave e irreparabile per l'opponente se l'esecuzione dovesse proseguire (es. rischio di insolvenza del creditore, danno economico sproporzionato).
Tali elementi sono del tutto assenti e non emergono dai motivi di opposizione, conseguentemente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dovrà essere confermata…>>.
Sulla scorta di ciò ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
• per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 6379/2025 opposto;
• in ogni caso, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta per mancanza dei presupposti per la sospensione;
• in via istruttoria, rigettare le avversarie istanze perché inammissibili e comunque irrilevanti;
Con ogni riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie…>>. Con separato atto di opposizione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. depositato in data 2.7.2025, n. 6379/2025 (RG n. 19559/2025-1, Repert. n. 3966/2025) emesso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Manuela Scoppetta, in data 08 maggio 2025, e notificato al Sig. in data 21 maggio 2025, Pt_1 con il quale è stato ingiunto il pagament mma di €. 3.750,00 per canoni di locazione, €. 4.095,00 per oneri accessori, oltre €. 2.100,00 per spese processuali e accessori di legge nonché contestuale atto di precetto comprensivo di ulteriori oneri accessori e spese per un ammontare totale di Euro 13.016,62.
Letto ed applicato l'art. 273 c.p.c., è stata disposta la riunione del presente procedimento all'identico procedimento iscritto al ruolo n.rg.31067 del 2025 più giovane.
Non sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato sino alla definizione del procedimento di merito, disposto il mutamento del rito, verificata la regolarità del contradditorio, all'esito dell'udienza del
5 6
24.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi trenta giorni con lettura della sentenza e del dispositivo.
III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione). Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. IV. In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
6 7
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.
La convalida di sfratto per morosità emessa in data 6.05.2025 nel giudizio n.r.g.a.cc. 19559 dell'anno 2025 è esitata in cosa giudicata. Invero l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale per la risoluzione del contratto di locazione e per la condanna al rilascio (v. Cass. 17 luglio 2008, n. 19695 e Cass. civ.4 febbraio 2005, n. 2280), sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (v. Cass. 1 dicembre 1994, n. 10270) e, in casi di licenza o sfratto per finita locazione, “in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione, là dove la scadenza del rapporto sia collegata alla tipologia del contratto” (v. Trib. Roma sez.VI, sent. 22 giugno 2020, n.9005; Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2280 e Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406; v. di recente, Cass. Civ., sez. III , 23/04/2020 , n. 8116 “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di
7 8
instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. Deriva da quanto precede, pertanto, che un giudicato anche sulla entità del canone dovuto è configurabile solo in caso di emanazione - e non soltanto di semplice domanda - contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuto definitivo”; conforme Cass. Civ. sez.III. 11 gennaio 2017 n. 411; v. Trib. Roma sez.VI, 10 giugno 2020 n. 8673). Ne deriva che la mancata comparizione e costituzione in giudizio ed il mancato pagamento delle somme intimate nell'ambito del giudizio di convalida, comportano inevitabilmente il passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione, nonché al credito sino a quel momento maturato dal locatore (v. in termini Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 8013 del 2.04.2019). Ciò è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sé sola ed in sé considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an della mora e non anche del quantum. Pertanto, un giudicato sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni a contratto in corso (Cass. 24 luglio 2007, n. 16319; Cass. 29 maggio 2012, n. 8565). Ciò premesso nel caso in esame non è provato il pagamento della somma di euro 3.750,00 per canoni scaduti e non pagati al mese di marzo 2025 (ammontando ciascun canone mensile ad Euro 850,00), oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e della somma di euro 4.095,00 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo. Al lume delle argomentazioni che precedono il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. V. La domanda riconvenzionale della parte opponente tesa ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale è infondata e va respinta. Invero, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato. È, nondimeno, riconosciuta la possibilità in capo al locatore di trattenere la somma, anche dopo il rilascio dell'immobile, solo quando ne faccia richiesta di attribuzione a copertura di specifici danni subiti, tra cui anche l'ipotesi di pigioni ed importi rimasti impagati (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4725 del 09/11/1989, secondo cui: “In materia di locazione,
8 9
l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”). Il locatore, pertanto, nel caso in cui voglia ritenere la somma a titolo di deposito cauzionale ha l'onere di presentare domanda di attribuzione contestualmente alla richiesta di pagamento dei canoni non versati dal conduttore. Orbene, l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ex art. 11 Legge 392/78, ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole e impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita). Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Una volta cessata la locazione, il deposito cauzionale versato dev'essere restituito al locatore. La previsione in esame continua ad essere applicata anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). La disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 392/1978, infatti, non figura ricompresa nel nutrito gruppo di disposizioni per le quali l'art. 14, comma 4, della citata legge n. 431/1998 ha disposto l'espressa abrogazione. Tuttavia, mentre per le locazioni ad uso abitativo si ritiene che la disciplina del deposito cauzionale sia liberamente derogabile da parte dei contraenti, per quelle ad uso non abitativo la disciplina riveste ancora carattere cogente. Alla luce di quanto esposto deve sostenersi che l'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo - obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore) ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973 - ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione;
con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta (mentre, ai fini processuali, è sempre necessaria la relativa domanda o eccezione giudiziale, quest'ultima in particolare operando come eccezione in senso stretto di natura riconvenzionale, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242, primo comma, cod. civ., ed inammissibile, ai sensi degli artt. 447 - bis, 437 e 345 cod. proc. civ., se non proposta già in primo grado, secondo le peculiarità del rito, v. Cass. Civ., sezione III, sent. n. 9059 del 21.6.2002).
9 10
Non può, infine, conteggiarsi sul montante indicato, anche la rivalutazione monetaria che il conduttore avrebbe dovuto provare ex art. 1224 c.c. e non ha fatto.
Nella fattispecie, non essendo stata azionata una ammissibile domanda di ritenzione, ma il deposito cauzionale non può essere restituito al conduttore oltre interessi legali risalente alla stipula del contratto al soddisfo, perché l'immobile non è stato restituito.
V. Nel procedimento iscritto al n. r.g.a.c.c. 32752 / 2025.
Il decreto di riunione emesso ai sensi dell'art. 273 c.p.c. non ha come effetto quello di determinare una vera e propria fusione dei procedimenti con la conseguenza che il giudice è tenuto a riunirle ma a trattarle separatamente, dando precedenza alla causa iniziata per prima – se ammissibile, procedibile e non perenta- che sarà decisa sulla scorta dei fatti tempestivamente allegati e del materiale istruttorio in essa e solo in essa raccolto (Cass. Civ. n. 9322/2025; Cass. Civ.. 20248/2023; Cass. Civ. 24529/2018).
La causa iniziata per seconda segue la sorte prescritta dalla legge per le ipotesi di litispendenza tra diversi uffici giudiziari e ne dev'essere, dunque, disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 39 c.p.c. (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9322 secondo cui, in motivazione: “… la riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale determinare il loro concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell'ambito dei mezzi di prova offerti al giudice, lasciando l'istituto intatta l'autonomia delle cause, con la conseguenza che, in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni, il giudice dovrà trattare solo quella anteriormente iniziata, decidendo sulla scorta dei fatti allegati e del materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione di quella successivamente instaurata. La necessità della riunione trova, infatti, giustificazione solo in tale funzione (per così dire "suppletiva") del procedimento successivamente instaurato, posto che, in caso contrario, risulterebbe del tutto incongrua la difformità di disciplina rispetto all'istituto della litispendenza regolato dall'art. 39 cod. proc. civ., che, nell'ipotesi in cui la stessa causa sia proposta dinanzi a giudici diversi, prevede che il procedimento iniziato per secondo sia cancellato dal ruolo e non possa, pertanto, essere trattato, finendosi altrimenti per consentire la violazione dei doveri generali di lealtà e probità cui devono attenersi le parti ed i loro difensori, in quanto si favorirebbe l'abuso dello strumento processuale e si determinerebbe una lesione del diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni (Cass., Sez. 1, 15/1/2015, n. 567). L'impossibilità di aggirare le decadenze istruttorie verificatesi nel giudizio di primo grado o l'inammissibilità di quelle dedotte attraverso l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito trova limite, dunque, nel fatto che la prima causa non possa condurre ad
10 11
una decisione nel merito, venendo in siffatta ipotesi meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass., Sez. 2,
14/7/2023, n. 20248; Cass., Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; Cass., Sez. 1,
15/1/2015, n. 567)…”.
VI. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n. 14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi., Sez. I, 03/09/2009, N. 19120).
Il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum). La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: A) nel giudizio più antico iscritto al ruolo n.r.g.a.c.c. 31067 del 2025: A1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nel decreto ingiuntivo n.6379/25 del 8/5/2025, notificato in data 21.5.2025 emesso nel procedimento n.r.g.a.c.c. 19559/1/2025 che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
11 12
A2) condanna la parte opponente, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento in favore dell'opposto alla refusione delle spese di lite in favore della società opponente che, in assenza di nota spese, liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
B) nel giudizio identico, più giovane, iscritto al ruolo n. r.g.a.c.c. 32752 / 2025, riunito ex art. 273 c.p.c. a quello iscritto al n.r.g.a.c.c. 31067 del 2025: B1) dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la cancellazione della causa identica dal ruolo del giudice;
B2) spese irripetibili. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 24.11.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
12