Articolo 12 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 11
Versione
16 dicembre 1993
Art. 12. 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993