CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2023, n. 36937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36937 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato AI DI per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe reso false dichiarazioni sulla propria identità personale ai carabinieri che stavano procedendo alla sua identificazione, mentre era alla guida di Penale Sent. Sez. 5 Num. 36937 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/06/2023 un'autovettura. Avrebbe dichiarato di avere dimenticato a casa i documenti di identità e avrebbe declinato false generalità al fine di evitare che i militari scoprissero che egli era gravato da provvedimento di revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso andrebbe ricondotto nell'ambito applicativo dell'art. 496 cod. pen. Il ricorrente sostiene che il fatto, una volta ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 496 cod. peri., andrebbe sicuramente riconosciuto di particolare tenuità, con conseguente applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la particolare tenuità del fatto, in relazione all'art. 495 cod. pen. Rappresenta che: il d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l'art. 131-bis cod. pen., estendendone l'applicazione ai reati con minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva;
a seguito della riforma, la fattispecie prevista dall'art. 495 cod. pen. rientra nei limiti edittali previsti dal nuovo art. 131-bis cod. pen., essendo punito con la reclusione da uno a sei anni. Tanto premesso, sostiene che, nel caso in esame, andrebbe applicata la causa di esclusione della punibilità, atteso che ricorrerebbero tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto le attenuanti generiche, dando rilievo ai precedenti penali dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L' avv. Cesare Gai, per l'imputato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO ! 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto. Invero, «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonostante, in astratto, sarebbe possibile un'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen. Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente». L'effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendo oggi l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi a una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva pari o inferiore a due anni;
ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare anche la condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale "nuova versione" è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislaltive a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data (dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo inferiore a due anni). A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della 3 Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il motivo si presenta generico, atteso che il ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero gli elementi concreti che dovrebbero far ritenere il fatto di particolare tenuità, a fronte, peraltro, della valutazione dei giudici di merito - e, in particolare, del giudice di primo grado - che avevano escluso l'applicabilità dell'istituto in questione non solo per i limiti edittali, ma anche e soprattutto per la particolare carica offensiva della condotta dell'imputato (cfr. pagina 3 della sentenza di primo grado). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. la seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato AI DI per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe reso false dichiarazioni sulla propria identità personale ai carabinieri che stavano procedendo alla sua identificazione, mentre era alla guida di Penale Sent. Sez. 5 Num. 36937 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/06/2023 un'autovettura. Avrebbe dichiarato di avere dimenticato a casa i documenti di identità e avrebbe declinato false generalità al fine di evitare che i militari scoprissero che egli era gravato da provvedimento di revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso andrebbe ricondotto nell'ambito applicativo dell'art. 496 cod. pen. Il ricorrente sostiene che il fatto, una volta ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 496 cod. peri., andrebbe sicuramente riconosciuto di particolare tenuità, con conseguente applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la particolare tenuità del fatto, in relazione all'art. 495 cod. pen. Rappresenta che: il d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l'art. 131-bis cod. pen., estendendone l'applicazione ai reati con minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva;
a seguito della riforma, la fattispecie prevista dall'art. 495 cod. pen. rientra nei limiti edittali previsti dal nuovo art. 131-bis cod. pen., essendo punito con la reclusione da uno a sei anni. Tanto premesso, sostiene che, nel caso in esame, andrebbe applicata la causa di esclusione della punibilità, atteso che ricorrerebbero tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto le attenuanti generiche, dando rilievo ai precedenti penali dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L' avv. Cesare Gai, per l'imputato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO ! 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto. Invero, «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5 , n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonostante, in astratto, sarebbe possibile un'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen. Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente». L'effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendo oggi l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi a una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva pari o inferiore a due anni;
ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare anche la condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale "nuova versione" è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislaltive a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data (dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo inferiore a due anni). A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della 3 Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il motivo si presenta generico, atteso che il ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero gli elementi concreti che dovrebbero far ritenere il fatto di particolare tenuità, a fronte, peraltro, della valutazione dei giudici di merito - e, in particolare, del giudice di primo grado - che avevano escluso l'applicabilità dell'istituto in questione non solo per i limiti edittali, ma anche e soprattutto per la particolare carica offensiva della condotta dell'imputato (cfr. pagina 3 della sentenza di primo grado). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. la seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 giugno 2023.