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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2537 del RG. 2014 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
) in qualità di eredi legittimi del defunto , C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Caravetta e nel cui studio in Corigliano Calabro alla
Via Santo Stefano n. 26, elettivamente domiciliano;
attori
contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Manes e nel cui studio in
Paola alla Via Valitutti, n. 18, elettivamente domicilia;
convenuto
nonché
, nella qualità di gestore del Fondo Garanzie Vittime della Strada, in CP_2
persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla Via Yser, n. 14
convenuto contumace
nonché
RG 2537/2014 già , in Controparte_3 Controparte_4
qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs 209/2005 rappresentata e difesa dall'avv.
Sergio Campise e nel cui studio in Catanzaro alla Via Alessandro Turco, n. 71,
elettivamente domicilia;
convenuto
Conclusioni: Come in atti e come da verbale del 11.09.2024 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori nella loro qualità spiegata,
evocavano in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, patiti in conseguenza della morte del congiunto , avvenuta a seguito di sinistro stradale del 20.08.2010 per Persona_1
tutti i motivi indicati nel proprio atto costitutivo che qui si intende integralmente riportato.
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 25.01.2015 si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Cosenza la
RG 2537/2014 quale contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto,
per tutti i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 23.12.2014 si costituiva Controparte_3
quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada la quale contestava in
[...]
fatto ed in diritto la domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, per tutti i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si è costituito per di cui ne CP_2
andrà dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi ed espletamento
CTU.
All'udienza del 11 settembre 2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta ella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di la quale seppur CP_2
regolarmente evocata in giudizio non ha inteso costituirsi.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Pacifico è il fatto storico del sinistro con esito mortale occorso in data 20.08.2010 alle ore
02.00 circa in agro di Corigliano Calabro alla C.da Pannello dove il sig. Persona_1
viaggiava a bordo del suo motociclo Yamaha 400 e decedeva a causa della caduta.
RG 2537/2014 Passando a scrutinare, il merito, ritiene questo giudicante, che gli attori non hanno fornito piena prova in merito alla dinamica del sinistro così come esposto nelle premesse dell'atto di citazione, presupposto richiesto per giustificare l'accoglimento della domanda.
Le risultanze probatorie acquisite, infatti, non forniscono adeguato e sufficiente sostegno alla verificazione dell'incidente come descritto dagli attori nell'atto di citazione.
Gli attori, espongono che in data 20/08/2010, alle ore 02,00 circa, Persona_1
percorreva, alla guida del ciclomotore Yahama 400 quando giunto in contrada Pannello, in
Corigliano Calabro, “…improvvisamente un'auto non identificata, provenendo dalla corsia di marcia
opposta, invadeva la carreggiata tale da determinare una turbativa alla guida del giovane che
conseguentemente perdeva il controllo del proprio motociclo, sbandava e finiva la sua corsa urtando il
guardrail. Il giovane , in seguito all'urto faceva un volo di parecchi metri, colpendo rovinosamente Per_1
il guardrail destro della carreggiata da lui percorsa. La inevitabile caduta violenta determinava un grave
trauma cranico che ne ha causato la morte sul colpo del giovane…”
Va ricordato che colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, del giovane, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Va inoltre rammentato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. nn. 1860/1990, 10762/1992, 8086/1995, 12304/2005) che afferma costantemente che per promuovere richiesta risarcitoria nei confronti del F.G.V.S. sul presupposto di cui alla lett. a) dell'articolo 283, “il danneggiato deve provare sia la condotta dolosa o colposa del
conducente dell'altro veicolo, ma anche, e soprattutto, che questo esistesse e che sia effettivamente rimasto
sconosciuto”.
RG 2537/2014 Nel quadro probatorio acquisito il giudicante dovrà valutare non soltanto la fuga dell'investitore al momento del sinistro, ma anche se l'identificazione del veicolo sia stata resa impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. n. 274/2015), e, ciò anche alla luce delle testimonianze in atti,
e alla valutazione dell'attendibilità delle stesse, nonché della documentazione versata in atti. Nel caso di specie le risultanze della prova testimoniale in atti non fanno emergere con sufficiente chiarezza la dinamica del sinistro e il colpevole addebito del verificarsi del sinistro in capo al veicolo danneggiante.
Dagli atti di causa è emerso che l'unico teste oculare non ha dato conferma della dinamica del sinistro per come riportata nell'atto di citazione. Infatti il teste Tes_1
indifferente alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, all'udienza del
22.09.2016 dopo aver confermato l'accadimento del sinistro in quanto teste oculare riferisce testualmente: “…non è vera la circostanza di cui al n. 2 della prefata memoria (“Vero che
improvvisamente un'auto non identificata, provenendo dalla corsia di marcia opposta, invadeva la
carreggiata del giovane, tale da determinare una turbativa alla guida del che Persona_1
conseguentemente perdeva il controllo del proprio motociclo, sbandava e finiva la sua corsa urtando il
guard-rail…”). E, soprattutto, riferisce: “….E' vero quanto dedotto nel cap. 13 della memoria. Preciso
che io sono arrivato sul posto ed ho trovato il corpo del sig. , che conoscevo di vista, sulla Persona_1
carreggiata. Non posso riferire se la persona fosse priva di vita o meno. Non ho visto alcun veicolo invadere
la carreggiata del giovane e non so precisare se sia stata determinata una turbativa alla guida del
. Posso, invece dire, che ho incrociato un'autovettura proveniente dalla parte opposta che mi ha Per_1
lampeggiato. A precisazione del cap. 5 posso dire che quando sono giunto sul posto non c'erano altre auto
ferme, né altre persone. Ero soltanto io in compagnia con la signora che era con me in auto. Il Persona_2
corpo del giovane era riverso sulla sua corsia di marcia….”.
Orbene, dall'istruttoria espletata numerose sono le incongruenze emerse, tra la supposta descrizione del fatto, indicata in citazione, e la deposizione dell'unico teste oculare Tes_1
RG 2537/2014 , che non solo riferisce di non aver visto alcuna autovettura invadere la corsia Tes_1
percorsa dal povero ma nessuna altra autovettura o altro passante, all'infuori del Per_1
teste escusso e della in sua compagnia, è nell'immediatezza intervenuto. Persona_2
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni rese dagli altri testi di parte attrice i quali non solo non hanno assistito al sinistro ma hanno reso tutti dichiarazioni de
relato actoris.
Nella medesima direzione del teste vanno anche le dichiarazioni rese dai Tes_1
Carabinieri escussi.
Infatti il teste riferisce “…dai rilievi da me svolti sul luogo del sinistro, Testimone_2
non sono emersi elementi tali da far presumere la presenza di un veicolo oltre alla moto Yamaha 400.
Preciso che la presenza di un veicolo oltre alla moto era affermata invece dalle persone presenti sul luogo,
le quali presumevano una sbandata dello stesso che avevano comunque solo visto allontanarsi. Le persone
delle quali parlo erano due giovani che ho trovato già sul luogo quando sono intervenuto dopo la pattuglia
dei miei colleghi…” (cfr udienza 24.09.2018).
Alla stregua dei rilievi e delle considerazioni dianzi esposte, la deposizione del teste
[...]
non può suffragare la ricostruzione dei fatti presentata dagli attori nel proprio atto Tes_1
di citazione ne deriva, pertanto, che le domande attrici non possono trovare accoglimento e vanno rigettate.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Atteso il complesso probatorio di particolare rilevanza, sussistono valide ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, restando interamente a carico delle parti attrici le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
RG 2537/2014 1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta le domande attrici;
3) Compensa le spese del giudizio;
4) Pone, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti attrici.
Così deciso in Castrovillari, il 29 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2537/2014
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2537 del RG. 2014 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
) in qualità di eredi legittimi del defunto , C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Caravetta e nel cui studio in Corigliano Calabro alla
Via Santo Stefano n. 26, elettivamente domiciliano;
attori
contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Manes e nel cui studio in
Paola alla Via Valitutti, n. 18, elettivamente domicilia;
convenuto
nonché
, nella qualità di gestore del Fondo Garanzie Vittime della Strada, in CP_2
persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla Via Yser, n. 14
convenuto contumace
nonché
RG 2537/2014 già , in Controparte_3 Controparte_4
qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs 209/2005 rappresentata e difesa dall'avv.
Sergio Campise e nel cui studio in Catanzaro alla Via Alessandro Turco, n. 71,
elettivamente domicilia;
convenuto
Conclusioni: Come in atti e come da verbale del 11.09.2024 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori nella loro qualità spiegata,
evocavano in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, patiti in conseguenza della morte del congiunto , avvenuta a seguito di sinistro stradale del 20.08.2010 per Persona_1
tutti i motivi indicati nel proprio atto costitutivo che qui si intende integralmente riportato.
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 25.01.2015 si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Cosenza la
RG 2537/2014 quale contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto,
per tutti i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 23.12.2014 si costituiva Controparte_3
quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada la quale contestava in
[...]
fatto ed in diritto la domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, per tutti i motivi esposti nel proprio atto di costituzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si è costituito per di cui ne CP_2
andrà dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi ed espletamento
CTU.
All'udienza del 11 settembre 2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta ella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di la quale seppur CP_2
regolarmente evocata in giudizio non ha inteso costituirsi.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Pacifico è il fatto storico del sinistro con esito mortale occorso in data 20.08.2010 alle ore
02.00 circa in agro di Corigliano Calabro alla C.da Pannello dove il sig. Persona_1
viaggiava a bordo del suo motociclo Yamaha 400 e decedeva a causa della caduta.
RG 2537/2014 Passando a scrutinare, il merito, ritiene questo giudicante, che gli attori non hanno fornito piena prova in merito alla dinamica del sinistro così come esposto nelle premesse dell'atto di citazione, presupposto richiesto per giustificare l'accoglimento della domanda.
Le risultanze probatorie acquisite, infatti, non forniscono adeguato e sufficiente sostegno alla verificazione dell'incidente come descritto dagli attori nell'atto di citazione.
Gli attori, espongono che in data 20/08/2010, alle ore 02,00 circa, Persona_1
percorreva, alla guida del ciclomotore Yahama 400 quando giunto in contrada Pannello, in
Corigliano Calabro, “…improvvisamente un'auto non identificata, provenendo dalla corsia di marcia
opposta, invadeva la carreggiata tale da determinare una turbativa alla guida del giovane che
conseguentemente perdeva il controllo del proprio motociclo, sbandava e finiva la sua corsa urtando il
guardrail. Il giovane , in seguito all'urto faceva un volo di parecchi metri, colpendo rovinosamente Per_1
il guardrail destro della carreggiata da lui percorsa. La inevitabile caduta violenta determinava un grave
trauma cranico che ne ha causato la morte sul colpo del giovane…”
Va ricordato che colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, del giovane, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Va inoltre rammentato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. nn. 1860/1990, 10762/1992, 8086/1995, 12304/2005) che afferma costantemente che per promuovere richiesta risarcitoria nei confronti del F.G.V.S. sul presupposto di cui alla lett. a) dell'articolo 283, “il danneggiato deve provare sia la condotta dolosa o colposa del
conducente dell'altro veicolo, ma anche, e soprattutto, che questo esistesse e che sia effettivamente rimasto
sconosciuto”.
RG 2537/2014 Nel quadro probatorio acquisito il giudicante dovrà valutare non soltanto la fuga dell'investitore al momento del sinistro, ma anche se l'identificazione del veicolo sia stata resa impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. n. 274/2015), e, ciò anche alla luce delle testimonianze in atti,
e alla valutazione dell'attendibilità delle stesse, nonché della documentazione versata in atti. Nel caso di specie le risultanze della prova testimoniale in atti non fanno emergere con sufficiente chiarezza la dinamica del sinistro e il colpevole addebito del verificarsi del sinistro in capo al veicolo danneggiante.
Dagli atti di causa è emerso che l'unico teste oculare non ha dato conferma della dinamica del sinistro per come riportata nell'atto di citazione. Infatti il teste Tes_1
indifferente alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, all'udienza del
22.09.2016 dopo aver confermato l'accadimento del sinistro in quanto teste oculare riferisce testualmente: “…non è vera la circostanza di cui al n. 2 della prefata memoria (“Vero che
improvvisamente un'auto non identificata, provenendo dalla corsia di marcia opposta, invadeva la
carreggiata del giovane, tale da determinare una turbativa alla guida del che Persona_1
conseguentemente perdeva il controllo del proprio motociclo, sbandava e finiva la sua corsa urtando il
guard-rail…”). E, soprattutto, riferisce: “….E' vero quanto dedotto nel cap. 13 della memoria. Preciso
che io sono arrivato sul posto ed ho trovato il corpo del sig. , che conoscevo di vista, sulla Persona_1
carreggiata. Non posso riferire se la persona fosse priva di vita o meno. Non ho visto alcun veicolo invadere
la carreggiata del giovane e non so precisare se sia stata determinata una turbativa alla guida del
. Posso, invece dire, che ho incrociato un'autovettura proveniente dalla parte opposta che mi ha Per_1
lampeggiato. A precisazione del cap. 5 posso dire che quando sono giunto sul posto non c'erano altre auto
ferme, né altre persone. Ero soltanto io in compagnia con la signora che era con me in auto. Il Persona_2
corpo del giovane era riverso sulla sua corsia di marcia….”.
Orbene, dall'istruttoria espletata numerose sono le incongruenze emerse, tra la supposta descrizione del fatto, indicata in citazione, e la deposizione dell'unico teste oculare Tes_1
RG 2537/2014 , che non solo riferisce di non aver visto alcuna autovettura invadere la corsia Tes_1
percorsa dal povero ma nessuna altra autovettura o altro passante, all'infuori del Per_1
teste escusso e della in sua compagnia, è nell'immediatezza intervenuto. Persona_2
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni rese dagli altri testi di parte attrice i quali non solo non hanno assistito al sinistro ma hanno reso tutti dichiarazioni de
relato actoris.
Nella medesima direzione del teste vanno anche le dichiarazioni rese dai Tes_1
Carabinieri escussi.
Infatti il teste riferisce “…dai rilievi da me svolti sul luogo del sinistro, Testimone_2
non sono emersi elementi tali da far presumere la presenza di un veicolo oltre alla moto Yamaha 400.
Preciso che la presenza di un veicolo oltre alla moto era affermata invece dalle persone presenti sul luogo,
le quali presumevano una sbandata dello stesso che avevano comunque solo visto allontanarsi. Le persone
delle quali parlo erano due giovani che ho trovato già sul luogo quando sono intervenuto dopo la pattuglia
dei miei colleghi…” (cfr udienza 24.09.2018).
Alla stregua dei rilievi e delle considerazioni dianzi esposte, la deposizione del teste
[...]
non può suffragare la ricostruzione dei fatti presentata dagli attori nel proprio atto Tes_1
di citazione ne deriva, pertanto, che le domande attrici non possono trovare accoglimento e vanno rigettate.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Atteso il complesso probatorio di particolare rilevanza, sussistono valide ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, restando interamente a carico delle parti attrici le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
RG 2537/2014 1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta le domande attrici;
3) Compensa le spese del giudizio;
4) Pone, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti attrici.
Così deciso in Castrovillari, il 29 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2537/2014