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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4218/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007012855000 MODELLO 770 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate IS, la società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250007012855000, notificata in data 05.03.2025, recante pretesa del complessivo importo di € 22.891,88, derivante dal controllo modello
770/2022 periodo d'imposta 2021. Ha dedotto di aver già effettuato i relativi versamenti, mediante ravvedimento operoso. Ha evidenziato di aver provveduto, a seguito della ricezione della cartella, al pagamento dell'importo preteso di € 22.897,76, con espresso animo di ripetizione, al fine di poter partecipare, senza il rischio di vedersi esclusa, a procedure di evidenza pubblica. Ha insistito per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, della cartella, con condanna della controparte al pagamento di quanto indebitamente versato.
2. In data 01.07.2025 si è costituito l'ufficio impositore, assumendo di aver provveduto ad effettuare uno sgravio parziale, risultando dovuto tuttora un residuo di € 903,69. Ha rappresentato, in particolare, che “Sono state regolarizzate le tardività indicate ai punti 1 e 2 per ravvedimento valido. Residuano esiti a debito per ritenute non versate di euro 2.000 al rigo ST 5 mod. 1 (il versamento indicato risulta abbinato al rigo ST10 mod. 1 a copertura della ritenuta dichiarata) ed euro 5,89 al rigo ST10 mod. 1 (punti 3 e 4). E' inoltre presente un esito di euro 46,22 da quadro SX 32 in quanto il credito è stato riportato negli anni successivi (punto 5). E' stato abbinato il riversamento di euro 12.976,12 nel rigo SX49 effettuato in data
19/04/2022 (punto 6). Residua l'importo di euro 903,69 dovuto per le seguenti differenze: SX 49 002
Credito Maturato nell'anno 261.159,63 (dichiarato) – 260.222,64 (liquidato) SX 49 006 Credito utilizzato in
F24 261,159,63 (dichiarato) – 261.126,33 (liquidato).”.
3. Con memorie del 14.10.25, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di sospensiva, in ragione dello sgravio quasi totale, ed ha insistito nella domanda di rimborso di quanto versato con animo di ripetizione e nella condanna alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 16.10.25, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, oggetto di rinuncia, rinviando per la trattazione del merito.
5. In data 3.12.15, si è costituita anche l'ADER, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni riguardanti il merito della pretesa.
6. All'udienza odierna, è stata deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. È di tutta evidenza, orbene, che, in ragione dello sgravio parziale della pretesa, si profili, in parte qua, un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, ex art. 46 d.lgs. 546/92.
8. Quanto alla debenza della residua somma pretesa dall'ufficio, va evidenziato che la ricorrente in alcun modo ha contestato i conteggi esposti nella comparsa di costituzione dell'Agenzia delle Entrate depositata l'1.7.25: la debenza di tali somme deve ritenersi, dunque, provata, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
9. Non vi è luogo per l'emissione di un'espressa pronuncia di condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato, avendo il presente procedimento natura eminentemente impugnatoria, benché nella forma dell'impugnazione-merito, propria del giudizio tributario, fermo restando che l'ufficio è tenuto, in virtù dell'effetto conformativo della sentenza, ad effettuare le restituzioni dovute, nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 69 co. 4 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 127 T.U.G.T. di cui al d.lgs. 175/24) e che il contribuente, decorso tale termine, può richiedere l'ottemperanza al giudice tributario, a norma del comma successivo della predetta disposizione.
10. Il parziale ripartirsi della soccombenza – in ragione del residuare di una pretesa di importo comunque significativo, sia pure di gran lunga inferiore alla pretesa originaria - giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, mentre la restante parte va posta a carico degli uffici resistenti, in solido, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa sgravata, rigettando nel resto il ricorso.
Compensa le spese in ragione del 30%, condannando gli uffici resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il Presidente relatore
DR AN
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4218/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007012855000 MODELLO 770 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate IS, la società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250007012855000, notificata in data 05.03.2025, recante pretesa del complessivo importo di € 22.891,88, derivante dal controllo modello
770/2022 periodo d'imposta 2021. Ha dedotto di aver già effettuato i relativi versamenti, mediante ravvedimento operoso. Ha evidenziato di aver provveduto, a seguito della ricezione della cartella, al pagamento dell'importo preteso di € 22.897,76, con espresso animo di ripetizione, al fine di poter partecipare, senza il rischio di vedersi esclusa, a procedure di evidenza pubblica. Ha insistito per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, della cartella, con condanna della controparte al pagamento di quanto indebitamente versato.
2. In data 01.07.2025 si è costituito l'ufficio impositore, assumendo di aver provveduto ad effettuare uno sgravio parziale, risultando dovuto tuttora un residuo di € 903,69. Ha rappresentato, in particolare, che “Sono state regolarizzate le tardività indicate ai punti 1 e 2 per ravvedimento valido. Residuano esiti a debito per ritenute non versate di euro 2.000 al rigo ST 5 mod. 1 (il versamento indicato risulta abbinato al rigo ST10 mod. 1 a copertura della ritenuta dichiarata) ed euro 5,89 al rigo ST10 mod. 1 (punti 3 e 4). E' inoltre presente un esito di euro 46,22 da quadro SX 32 in quanto il credito è stato riportato negli anni successivi (punto 5). E' stato abbinato il riversamento di euro 12.976,12 nel rigo SX49 effettuato in data
19/04/2022 (punto 6). Residua l'importo di euro 903,69 dovuto per le seguenti differenze: SX 49 002
Credito Maturato nell'anno 261.159,63 (dichiarato) – 260.222,64 (liquidato) SX 49 006 Credito utilizzato in
F24 261,159,63 (dichiarato) – 261.126,33 (liquidato).”.
3. Con memorie del 14.10.25, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di sospensiva, in ragione dello sgravio quasi totale, ed ha insistito nella domanda di rimborso di quanto versato con animo di ripetizione e nella condanna alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 16.10.25, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, oggetto di rinuncia, rinviando per la trattazione del merito.
5. In data 3.12.15, si è costituita anche l'ADER, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni riguardanti il merito della pretesa.
6. All'udienza odierna, è stata deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. È di tutta evidenza, orbene, che, in ragione dello sgravio parziale della pretesa, si profili, in parte qua, un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, ex art. 46 d.lgs. 546/92.
8. Quanto alla debenza della residua somma pretesa dall'ufficio, va evidenziato che la ricorrente in alcun modo ha contestato i conteggi esposti nella comparsa di costituzione dell'Agenzia delle Entrate depositata l'1.7.25: la debenza di tali somme deve ritenersi, dunque, provata, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
9. Non vi è luogo per l'emissione di un'espressa pronuncia di condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato, avendo il presente procedimento natura eminentemente impugnatoria, benché nella forma dell'impugnazione-merito, propria del giudizio tributario, fermo restando che l'ufficio è tenuto, in virtù dell'effetto conformativo della sentenza, ad effettuare le restituzioni dovute, nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 69 co. 4 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 127 T.U.G.T. di cui al d.lgs. 175/24) e che il contribuente, decorso tale termine, può richiedere l'ottemperanza al giudice tributario, a norma del comma successivo della predetta disposizione.
10. Il parziale ripartirsi della soccombenza – in ragione del residuare di una pretesa di importo comunque significativo, sia pure di gran lunga inferiore alla pretesa originaria - giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, mentre la restante parte va posta a carico degli uffici resistenti, in solido, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa sgravata, rigettando nel resto il ricorso.
Compensa le spese in ragione del 30%, condannando gli uffici resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il Presidente relatore
DR AN