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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1467/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 24.7.2024
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...]
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso,
digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC Email_1
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed elettivamente
[...] Persona_1 Persona_2
domiciliato in Venezia presso l' , via Forte Marghera n. 191 Controparte_2
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente: IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015 n. 107
per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna ricorrente la Controparte_1
predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_1
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_2
per € 1.000,00 (2 anni dal 2021/2022 al 2022/2023) Parte_3
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024), Parte_4
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo
- l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del Controparte_1
al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve intendersi formulata a titolo di
[...]
risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147,
rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente: - In via preliminare e/o pregidiziale: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione del bonus formativo per l'a.s. 2023/2024 per difetto di interesse ad agire secondo quanto esposto al punto 1) della presente memoria difensiva;
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di
[...]
contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16
ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo,
sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218
c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare Controparte_1
la carenza di interesse ad agire in relazione alla ricorrente per l'a.s. 2023/24, Parte_3
in cui aveva ottenuto supplenza annuali per la quale il diritto alla Carta Docente era previsto da legge ex art. 15 del D.L. 69/2023. Nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. In sede di prima udienza parte ricorrente rinunciava in relazione alla ricorrente alla Pt_3
domanda in relazione all'a.s. 2023/24. Quindi, dimessa da parte ricorrente documentazione afferente all'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso, tenuto conto della rinuncia operata in sede di prima udienza, è fondato.
5. Va premesso che i ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
per : 2022/2023 e 2023/2024, incarichi di supplenza fino al termine delle Parte_1
attività didattiche;
per : 2022/2023 e 2023/2024, incarichi di supplenza fino al termine delle Parte_2
attività didattiche;
per 2021/2022 e 2022/2023, incarichi di supplenza fino al termine delle Parte_3
attività didattiche;
per 2022/2023 e 2023/2024: supplenza fino al termine delle attività Parte_4
didattiche e, per l'a.s. 2023/24, una serie di supplenze formalmente brevi e saltuarie da settembre a giugno sul medesimo posto, per la copertura di assenza di docente con diritto alla conservazione del posto.
6. E' documentato e comunque non contestato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel cd.
“circuito scolastico”.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. Quanto alla ricorrente per l'a.s. 2023/24: uguale conclusione va assunta, ad avviso Pt_4
del giudicante, anche in relazione al personale comunque utilizzato per la gran parte dell'anno scolastico con sostanziale continuità, per una durata anche superiore a quella dei titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche, ad es. per sostituzione di docenti aventi diritto alla conservazione del posto: in questi casi l'attività docente prestata in sostituzione deve ritenersi analoga a quella svolta dal personale sostituito non solo per le tempistiche e la sostanziale utilizzazione per l'intero a.s., ma anche per la necessità di integrazione del docente supplente rispetto alla programmazione complessiva dell'attività da parte dell'istituto scolastico.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico - da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
per € 1.000,00, Parte_1
per € 1.000,00, Parte_2
per € 1.000,00, Parte_3
per € 1.000,00, Parte_4
con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro favore, oltre CP_1
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda
Cass., 29961/23). 11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%,
e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo