Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 17885
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Sentenza 19 marzo 2002

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Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. è principio di validità generale, identificabile nella necessità di evitare che attraverso la presentazione di istanze a catena si possa ottenere indefinitamente il rinvio della concreta espiazione della pena detentiva. Ne consegue che tale limite è applicabile anche alla sospensione dell'esecuzione disposta in base agli artt. 91 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 17885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17885
    Data del deposito : 19 marzo 2002

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