Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 1
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. è principio di validità generale, identificabile nella necessità di evitare che attraverso la presentazione di istanze a catena si possa ottenere indefinitamente il rinvio della concreta espiazione della pena detentiva. Ne consegue che tale limite è applicabile anche alla sospensione dell'esecuzione disposta in base agli artt. 91 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 17885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17885 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 19/03/2002
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 1149
3. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 36088/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE Massimiliano, n. 9/10/69
avverso l'ordinanza emessa il 6/8/01 dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva:
con provvedimento del 10/7/01 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata da BE Massimiliano, detenuto in espiazione di pene cumulate, ai sensi degli artt. 91 e 94 DPR 309/1990. L'incidente proposto dall'interessato avverso tale procedimento è stato respinto dal Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 6/8/01. Il Tribunale ha ritenuto ostativo il disposto del comma 7 dell'art.656 C.P.P. come sostituito dalla legge 27/5/98 n. 165 - secondo cui la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 DPR 309/1990 - avendo il BE già ottenuto la sospensione della esecuzione delle pene che stava espiando in relazione a una precedente domanda del beneficio di cui all'art. 94 DPR 309/1990. Avverso tale pronuncia il BE ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto che l'art. 656 comma 7 non sarebbe applicabile, per la peculiarità dell'istituto, al beneficio suddetto.
La censura è priva di fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con la conseguente in ordine alle spese processuali previste dell'art. 616 C.P.P. Il disposto del comma 7 dell'art. 656 C.P.P. è invero chiaro nell'escludere senza eccezioni - per una ratio di validità generale, identificabile nella necessità di evitare che attraverso la presentazione di istanze a catena si posa ottenere indefinitamente il rinvio della concreta espiazione della pena detentiva - la reiterabilità della sospensione dell'esecuzione in tutti i casi di riproposizione di domande dirette a ottenere qualsiasi misura, e con l'entrata in vigore di tale norma è stato dunque posto un limite anche alla applicabilità dell'art. 91 comma 4 richiamato dall'art.94 DPR 309/1990.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002