Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2014, n. 40627
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Sentenza 18 marzo 2014

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Non costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'assoggettamento dell'estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l'estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo, poichè l'esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva computato nel cumulo delle pene da eseguire anche due anni di reclusione per i quali il condono, concesso in epoca antecedente all'estradizione in Italia, era stato revocato in data successiva alla consegna del condannato alle Autorità nazionali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2014, n. 40627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40627
    Data del deposito : 18 marzo 2014

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