Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
Non costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'assoggettamento dell'estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l'estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo, poichè l'esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva computato nel cumulo delle pene da eseguire anche due anni di reclusione per i quali il condono, concesso in epoca antecedente all'estradizione in Italia, era stato revocato in data successiva alla consegna del condannato alle Autorità nazionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2014, n. 40627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40627 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/03/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 873
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 41494/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IA N. IL 16/02/1951;
avverso l'ordinanza n. 189/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG: che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6.6.2013, la Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di IA AR, volta ad ottenere la rettifica del cumulo di pene concorrenti emesso in data 14.12.2011 dalla Procura Generale territoriale.
1.1. Nell'istanza respinta il difensore lamentava che il Procuratore Generale avesse conteggiato, nel predetto cumulo, anche la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e di 10.000,00 Euro di multa inflitta all'imputato dalla Corte di Appello milanese con sentenza del 19.4.2011 (irrevocabile il 16.7.2011), nonostante tale condanna non rientrasse tra quelle in relazione alle quali il IA era stato estradato dalla Spagna nel 2006; si doleva, inoltre, che il provvedimento di cumulo avesse disatteso il provvedimento in data 1.2.2011 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Roma, quale Giudice dell'Esecuzione, aveva escluso l'eseguibilità della sentenza n. 8) di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Roma il 17.6.2009, in quanto detta sentenza non risultava inclusa nei provvedimenti di estradizione.
1.2. L'ordinanza reiettiva, preso atto del provvedimento in data 21.2.2013 con il quale il Procuratore Generale di Milano aveva rettificato il summenzionato cumulo del 14.12.2011, non conteggiando la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 10.000,00 Euro di multa inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 19.4.2011, e determinando la pena residua complessiva in sedici anni, cinque mesi e otto giorni di reclusione, evidenziava che, solo per errore materiale, nel cumulo del 14.12.2011 era stata elencata tra le sentenze da eseguire anche quella resa il 30.10.1997 dal G.I.P. di Roma, irrevocabile il 6.3.2001 (contraddistinta dal n. 8 nel provvedimento di cumulo 17.6.2009 della Procura Generale romana, con pena di sedici anni di reclusione ed Euro 30.987,41 di multa), che, viceversa, in forza del citato provvedimento in data 1.2.2011 emesso in sede di esecuzione, era stata dichiarata non eseguibile. In conclusione, doveva considerarsi corretto il provvedimento di cumulo del Procuratore Generale di Milano, nella versione rettificata del 21.2.2013, che aveva determinato la pena residua da espiare in sedici anni, cinque mesi e otto giorni di reclusione, dopo aver escluso la pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta dalla Corte milanese con la sentenza del 19.4.2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IA AR, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
Nel ritenere corretto il provvedimento di cumulo del Procuratore Generale di Milano rettificato il 21.2.2013, l'ordinanza non aveva tenuto conto delle doglianze sollevate nel ricorso per incidente di esecuzione meglio illustrate nell'udienza del 6.6.2013. In particolare, la difesa aveva sollecitato un provvedimento con cui si prendesse definitivamente atto di come il IA fosse stato consegnato dalle Autorità spagnole per l'esecuzione della pena complessiva di ventiquattro anni, sette mesi e tredici giorni di reclusione, somma delle pene residue espiande relative alle sei condanne per cui furono emessi i mandati di arresto europeo. Solo su tale pena avrebbero dovuto essere apportate le ulteriori riduzioni per effetto della concessione dell'indulto ex lege n. 241 del 2006, del computo del periodo presofferto dal giorno dell'arresto in data 6.1.2006 e delle detrazioni operate a seguito della concessione della liberazione anticipata.
Nell'udienza del 6.6.2013 la difesa aveva specificato come dovesse ritenersi del tutto illegittimo l'aumento, rispetto alla condanna complessiva per l'espiazione della quale il IA era stato estradato, di ulteriori due anni di reclusione per effetto della revoca del condono ex lege n. 394 del 1990 disposto con ordinanza del Tribunale di Roma in data 6.2.2009 (n. 5 del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale romana il 21.4.2011). Rilevava, inoltre, la difesa ricorrente che la sentenza sulla cui base era stata disposta la revoca del condono risultava ineseguibile (sentenza del G.I.P. di Roma del 30.10.1997).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, dal momento che i motivi sviluppati dal ricorrente propongono questioni non dedotte in sede di incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo pene del 14.12.2011, nè risultanti dal verbale di udienza del 6.6.2013.
4. Nella memoria integrativa recante la data del 12.3.2014 il difensore del ricorrente ha evidenziato che la questione della revoca dell'indulto era stata effettivamente affrontata in udienza, anche se non ne era stato dato atto a verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pur dovendosi concordare con le considerazioni esposte dal Procuratore Generale poc'anzi sintetizzate, questa Corte ritiene di dover rigettare il ricorso, in quanto infondato in diritto.
2. Deve premettersi che il "principio di specialità", previsto dall'art. 721 cod. proc. pen. e sancito dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. n. 300 del 1963, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna, diversi da quello per cui la consegna è avvenuta, salvi i casi espressamente previsti, è stato ribadito dalla L. n. 69 del 2005, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".
Tale norma, infatti, disponendo che "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'art. 26", subordina sempre la consegna alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non sia sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il "consegnato" non abbia rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona a un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo stato estero conceda l'assenso.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato, nella interpretazione di tale principio (cfr. Sez. 1, n. 734 del 2/12/2010, dep. 14/1/2011, Moscovita, Rv. 249473, Sez. 1, n. 9145 del 28/2/2006, Destro, Rv. 233943; Sez. 1, n. 3835 del 4/10/1993, Lauro, Rv. 195444), che la regola della specialità opera anche in fase esecutiva e impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza per fatti diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa o comunque di qualsiasi provvedimento successivo che renda eseguibile una sentenza. In tale contesto interpretativo si è, in particolare, osservato che anche la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa (Sez. 1, n. 40256 del 19/10/2007, Parasiliti Mollica, Rv. 238052), dovendo, al contrario, sospendersi la procedura esecutiva diretta a rendere eseguibili condanne, già condizionalmente sospese, in attesa della eventuale estradizione suppletiva e riattivarsi la stessa una volta che l'estradizione suppletiva fosse concessa.
Si è, inoltre, a contrario coerentemente affermato - con principio che il Collegio condivide e che si attaglia al caso di specie - che non costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'assoggettamento dell'estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l'estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo.
Ed invero, l'esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario (Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 3/6/1996, Rotterdam, Rv. 205345).
2.2. In forza del ricordato principio, la pena da espiare in virtù della revoca di beneficio precedentemente concesso, non può considerarsi, come asserito dalla difesa, una "pena ulteriore" rispetto a quella per cui fu disposta l'estradizione, dal momento che detta pena - e la difesa stessa non lo contesta - risulta parte di quella complessivamente irrogata, per l'espiazione della quale il IA venne estradato (pag. 1 del ricorso).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014