Decreto decisorio 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 23/02/2021, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00305/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2015, proposto da
RI PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Pinello, Michele Steccanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ve,Bl,Pd,Tv non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del SUAP del Comune di Conegliano prot. n. 54318 / GTSUA del 15.12.2014, con cui è stato denegato il permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento di trasformazione del territorio richiesto dal ricorrente relativamente all'ambito di via Benedetto Croce individuato in catasto al Fg. 27 mapp. 828 e 859 NCT comunale, nonché di ogni altro atto rispetto ad esso presupposto e/o conseguente, ed in particolare del provvedimento prot. n. 29027 dell'11.12.2014 con cui la locale Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha disposto il rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica richiesta con riguardo all'intervento medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Conegliano;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 marzo 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 23 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO