Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 7 novembre 2024, iscritta al n. 2754 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a Bucarest, in [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Oriolo Romano (VT), Piazza Porta Romana n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesca Matta che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 9 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio ci- vile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 11 febbraio 2014 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Manziana (RM), parte I, n. 1); che dalla loro unione sono nate le figlie a Roma il 16 marzo 2016, e Persona_1
a Roma il 9 ottobre 2020; che la prosecuzione della convi- Persona_2
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Vejano (VT), Via Umberto n. 92, resterà assegnata in uso esclusivo alla moglie con tutti i beni in essa contenuti, salvo i beni e gli effetti personali del marito e quanto al medesimo possa occorrere per arredare la sua nuova abitazione, affinché possa viverci insieme con le figli Persona_1 Per_2
[...]
3. Il IG lascerà la casa familiare per trasferire altrove la propria residenza a Pt_2
far data dall'udienza di separazione;
4. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé, compatibilmente con i suoi impegni lavo- rativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, con possibilità di pernotto presso di lui, e il fine settimana, a setti- mane alterne, dal sabato mattina alle ore 8:00 sino alla domenica sera dopo cena oppure sino alle ore 18:00 a seconda del turno di lavoro del padre. Le modalità di frequentazione delle figlie con il padre rimarranno invariate durante il periodo pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
estivo, salva la possibilità per i genitori di optare per la frequentazione di un centro estivo con costi da ripartirsi in parti uguali fra loro;
5. Le minori trascorreranno le festività invernali e le ricorrenze con uno dei genitori secondo gli accordi che gli stessi prenderanno anno per anno e di volta in volta.
Ogni genitore avrà la possibilità di portare con sé in vacanza le figlie durante il pe- riodo estivo, per non più di due settimane consecutive, da concordare con l'altro entro il mese di maggio di ogni anno;
6. Il IG verserà alla IG.r tramite accredito sul Parte_2 Parte_1
conto corrente con iban IT73 K076 0103 2000 0103 0805 137, entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo al mantenimento delle figlie minori pari a complessivi
€ 400,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separa- zione;
7. I coniugi si faranno carico in ragione del 50 % ciascuno, di tutte le spese extra- ordinarie afferenti le figlie e, specificamente, delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle spese per attività sportive e ricreative in genere. In caso di disaccordo sulla ripartizione delle predette spese troverà applicazione il pro- tocollo del Tribunale di Viterbo.;
6) I coniugi stabiliscono che ai fini fiscali le figlie e sa- Persona_1 Persona_2
ranno a carico della madre nella misura del 100% e che sarà la madre a riscuotere l'assegno unico familiare;
7) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio;
8) Nessuna pretesa economica è avanzata dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro,
a titolo di mantenimento personale;
9) I veicoli di cui si è detto in premessa continueranno a rimanere in uso ai coniugi in attesa di poter effettuare i rispettivi passaggi di proprietà;
10) I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro in via definitiva ogni ulteriore rapporto patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'uno dall'altra all'infuori di quanto ivi concordato”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (pro- cedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Man- ziana (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
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Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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