CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2023, n. 41896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41896 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
16 OTT 2023 ••I._ SENTENZA sul ricorso proposto da: DA IN RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni: "rigetto del ricorso". f treeelTATA IN CANCRI-MAI rimm o!kvk -)rzIARio Penale Sent. Sez. 3 Num. 41896 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 20 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo convalidava il provvedimento del Questore di Palermo del 16 maggio 2022, ex art. 13 bis del d. I. n. 14/2017, con il quale si imponeva a CO TI PI (unitamente a Ventimiglia Giovanni) l'obbligo di presentazione nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle 18,30 alla Caserma dei Carabinieri di Palermo. 2. Ricorre in cassazione CO TI IE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 13 bis d. I. 14/2017) e vizio di motivazione per assenza della pericolosità sociale e della necessità ed urgenza. Manca nel provvedimento impugnato qualsiasi motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero giustificato la necessità della misura disposta dal Questore. L'applicazione della misura presuppone la verifica della pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica e il giudice per le indagini preliminari ha motivato genericamente richiamando una rissa (peraltro ancora in accertamento e concretatasi il 10 novembre 2021, circa sei mesi prima del provvedimento). La Corte Edu con la sentenza n. 43395 del 23 febbraio 2017, caso De SO V / Italia, ha evidenziato l'inadeguatezza degli standard di garanzia per le misure di prevenzione della legislazione italiana. Il Questore dovrebbe motivare anche per l'art. 13 della costituzione, sulla sussistenza di una situazione di reale necessità ed urgenza. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non si rinviene la sussistenza di una effettiva necessità ed urgenza per la limitazione della libertà personale. I precedenti penali richiamati nell'ordinanza sono risalenti nel tempo e sia per il numero sia per la natura non possono far ritenere una attualità della pericolosità del ricorrente. 2. 2. Violazione di legge (art. 13 bis d. I. 14/2017, 6, legge n. 40/1989, 3 e 10 legge n. 241/1990) e vizio della motivazione per assenza di motivazione sulla durata della misura. Il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto valutare anche la durata di anni 2 della misura. Il decreto impositivo del Questore e l'ordinanza di convalida dovrebbero essere motivati anche sulla durata della misura in relazione alle necessità e al grado di pericolosità riscontrato, motivazione di cui l'ordinanza impugnata è radicalmente assente. Ha chiesto pertanto l'annullamento delle ordinanze impugnate. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo, cioè assenza di motivazione sulla durata degli obblighi di presentazione, e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Il ricorso risulta infondato nel resto. 5. Il primo motivo risulta infondato, in quanto, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, oggetto della convalida del provvedimento del Questore è unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., sicché il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi indicati nel comma 1, 1 bis e 1 ter del d. I. n. 14 del 2017; ciò per il richiamo che la norma effettua all'art. 6, commi 3 e 4, legge n. 401 del 1989 (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 - dep. 13/03/2009, Marchesini e altro, Rv. 242988; vedi anche Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 266488). Conseguentemente tutta la motivazione del provvedimento impugnato è riferibile all'obbligo di presentazione alla P.G. e non anche agli altri divieti. Nell'ordinanza si descrive adeguatamente il fatto, e si motiva sulla personalità dell'autore, e sulla necessità dell'obbligo di presentazione. Non sussistono, pertanto, ipotesi di interventi di legittimità. Nel caso concreto il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di una rissa, avvenuta in Cefalù il giorno 10 novembre 2021, aggravata dalle lesioni;
la vicenda si è verificata, ck. peraltro,itera~ CO aveva ricevuto la misura di prevenzione del rimpatrio emessa dal Questore il 9 aprile 2019, con la quale era fatto divieto al ricorrente di rientrare nel Comune di Cefalù per la durata di anni tre. Già in precedenza la misura era stata violata dal ricorrente, il 7 agosto 2019 e il 26 luglio 2020 (quest'ultimo episodio già accertato con condanna definitiva). Proprio per evitare il ripetersi di gravi fatti, analoghi a quelli in analisi, il provvedimento impugnato ritiene giustificata la misura dell'obbligo di firma: "ritenuto che la condotta posta in essere da CO [...] è da ritenersi gravemente pregiudizievole per la sicurezza pubblica, avuto riguardo alla partecipazione alla rissa innanzi al pub i predetti in superiorità numerica rispetto al Cusenza, tutto alla presenza di avventori e passanti"; per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, occorre considerare la gravità e la modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, NT e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". A tale ultimo proposito, l'ordinanza impugnata evidenzia i precedenti penali del ricorrente ("precedente condanna per furto, per Così deciso il 9/02/2023 resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, commesso sempre a Cefalù il 7 luglio 2018") e la sua pericolosità attuale anche per la ripetuta violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. Per la possibilità di imporre la presentazione all'autorità di P.S., anche senza la precedente violazione di un divieto, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828. 6. Risulta, invece, fondato il secondo motivo, in quanto la valutazione sulla congruità della durata della misura deve ricevere puntuale valutazione sotto il profilo argomentativo, incidendo su un diritto costituzionalmente protetto che, per essere limitato oltre il termine minimo di legge - 1 anno - esige una più analitica giustificazione delle ragioni che ne legittimano la compressione (vedi Cassazione, 3 sez., n. 52514 del 2014). Nel nostro caso, pur valutando il provvedimento nel suo intero contenuto, non si ravvisa una motivazione (neanche implicita) sulla durata, di anni 2, applicata nel suo massimo;
ciò anche per il complessivo richiamo al provvedimento del Questore che non contiene, a sua volta, specifica motivazione sulla durata della misura. È legittima, infatti, la motivazione per relationem dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal Questore, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero, ma solo qualora gli atti richiamati contengano una specifica motivazione (Sez. 3, n. 3645 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Mannocci, Rv. 259178; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259657; Sez. 1, n. 30306 del 09/05/2003 - dep. 18/07/2003, Beghini, Rv. 226183).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni: "rigetto del ricorso". f treeelTATA IN CANCRI-MAI rimm o!kvk -)rzIARio Penale Sent. Sez. 3 Num. 41896 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 20 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo convalidava il provvedimento del Questore di Palermo del 16 maggio 2022, ex art. 13 bis del d. I. n. 14/2017, con il quale si imponeva a CO TI PI (unitamente a Ventimiglia Giovanni) l'obbligo di presentazione nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle 18,30 alla Caserma dei Carabinieri di Palermo. 2. Ricorre in cassazione CO TI IE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 13 bis d. I. 14/2017) e vizio di motivazione per assenza della pericolosità sociale e della necessità ed urgenza. Manca nel provvedimento impugnato qualsiasi motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero giustificato la necessità della misura disposta dal Questore. L'applicazione della misura presuppone la verifica della pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica e il giudice per le indagini preliminari ha motivato genericamente richiamando una rissa (peraltro ancora in accertamento e concretatasi il 10 novembre 2021, circa sei mesi prima del provvedimento). La Corte Edu con la sentenza n. 43395 del 23 febbraio 2017, caso De SO V / Italia, ha evidenziato l'inadeguatezza degli standard di garanzia per le misure di prevenzione della legislazione italiana. Il Questore dovrebbe motivare anche per l'art. 13 della costituzione, sulla sussistenza di una situazione di reale necessità ed urgenza. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non si rinviene la sussistenza di una effettiva necessità ed urgenza per la limitazione della libertà personale. I precedenti penali richiamati nell'ordinanza sono risalenti nel tempo e sia per il numero sia per la natura non possono far ritenere una attualità della pericolosità del ricorrente. 2. 2. Violazione di legge (art. 13 bis d. I. 14/2017, 6, legge n. 40/1989, 3 e 10 legge n. 241/1990) e vizio della motivazione per assenza di motivazione sulla durata della misura. Il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto valutare anche la durata di anni 2 della misura. Il decreto impositivo del Questore e l'ordinanza di convalida dovrebbero essere motivati anche sulla durata della misura in relazione alle necessità e al grado di pericolosità riscontrato, motivazione di cui l'ordinanza impugnata è radicalmente assente. Ha chiesto pertanto l'annullamento delle ordinanze impugnate. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo, cioè assenza di motivazione sulla durata degli obblighi di presentazione, e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Il ricorso risulta infondato nel resto. 5. Il primo motivo risulta infondato, in quanto, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, oggetto della convalida del provvedimento del Questore è unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., sicché il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi indicati nel comma 1, 1 bis e 1 ter del d. I. n. 14 del 2017; ciò per il richiamo che la norma effettua all'art. 6, commi 3 e 4, legge n. 401 del 1989 (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 - dep. 13/03/2009, Marchesini e altro, Rv. 242988; vedi anche Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 266488). Conseguentemente tutta la motivazione del provvedimento impugnato è riferibile all'obbligo di presentazione alla P.G. e non anche agli altri divieti. Nell'ordinanza si descrive adeguatamente il fatto, e si motiva sulla personalità dell'autore, e sulla necessità dell'obbligo di presentazione. Non sussistono, pertanto, ipotesi di interventi di legittimità. Nel caso concreto il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di una rissa, avvenuta in Cefalù il giorno 10 novembre 2021, aggravata dalle lesioni;
la vicenda si è verificata, ck. peraltro,itera~ CO aveva ricevuto la misura di prevenzione del rimpatrio emessa dal Questore il 9 aprile 2019, con la quale era fatto divieto al ricorrente di rientrare nel Comune di Cefalù per la durata di anni tre. Già in precedenza la misura era stata violata dal ricorrente, il 7 agosto 2019 e il 26 luglio 2020 (quest'ultimo episodio già accertato con condanna definitiva). Proprio per evitare il ripetersi di gravi fatti, analoghi a quelli in analisi, il provvedimento impugnato ritiene giustificata la misura dell'obbligo di firma: "ritenuto che la condotta posta in essere da CO [...] è da ritenersi gravemente pregiudizievole per la sicurezza pubblica, avuto riguardo alla partecipazione alla rissa innanzi al pub i predetti in superiorità numerica rispetto al Cusenza, tutto alla presenza di avventori e passanti"; per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, occorre considerare la gravità e la modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, NT e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". A tale ultimo proposito, l'ordinanza impugnata evidenzia i precedenti penali del ricorrente ("precedente condanna per furto, per Così deciso il 9/02/2023 resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, commesso sempre a Cefalù il 7 luglio 2018") e la sua pericolosità attuale anche per la ripetuta violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. Per la possibilità di imporre la presentazione all'autorità di P.S., anche senza la precedente violazione di un divieto, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828. 6. Risulta, invece, fondato il secondo motivo, in quanto la valutazione sulla congruità della durata della misura deve ricevere puntuale valutazione sotto il profilo argomentativo, incidendo su un diritto costituzionalmente protetto che, per essere limitato oltre il termine minimo di legge - 1 anno - esige una più analitica giustificazione delle ragioni che ne legittimano la compressione (vedi Cassazione, 3 sez., n. 52514 del 2014). Nel nostro caso, pur valutando il provvedimento nel suo intero contenuto, non si ravvisa una motivazione (neanche implicita) sulla durata, di anni 2, applicata nel suo massimo;
ciò anche per il complessivo richiamo al provvedimento del Questore che non contiene, a sua volta, specifica motivazione sulla durata della misura. È legittima, infatti, la motivazione per relationem dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal Questore, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero, ma solo qualora gli atti richiamati contengano una specifica motivazione (Sez. 3, n. 3645 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Mannocci, Rv. 259178; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 - dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259657; Sez. 1, n. 30306 del 09/05/2003 - dep. 18/07/2003, Beghini, Rv. 226183).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.