Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
Il socio di una società a responsabilità limitata, la quale abbia presentato istanza per il proprio fallimento, non è legittimato a proporre il regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il regolamento può essere proposto dagli stessi soggetti legittimati ad opporsi alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal cui novero è escluso colui che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento. In tal caso il socio non può essere considerato portatore di un autonomo interesse, perché la delibera assembleare che esprimeva la volontà societaria favorevole all'istanza di fallimento, anche in rappresentanza della sua quota, ha efficacia vincolante per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, ai sensi degli artt. 2377 e 2486 cod.civ., ed è esecutiva fino alla sospensione o all'annullamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TT IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato ANTONIO QUATTROCIOCCHI BRANCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO BAIA AZZURRA VACANZE Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato GIANLUCA BRANCADORO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE PATANEI, giusta delega in calce al ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza del Tribunale di ROMA, depositata il 09/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.
LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da LE
TT avverso la sentenza in data 9 ottobre 1999 del Tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Baia Azzurra Vacanze a seguito dell'istanza presentata dalla stessa società, con il quale si deduce la competenza del Tribunale di Vicenza;
Lette le memorie difensive del curatore del fallimento e del ricorrente;
Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva quanto segue:
Come è noto, nel sistema delineato dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile l'istanza per regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposta dagli stessi soggetti legittimati ad opporsi alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 181. fall., e quindi, oltre che dal fallito, da "qualunque interessato", ossia da chiunque sia portatore di un interesse economico o anche soltanto morale che si assuma leso dall'instaurazione della procedura fallimentare (Cass. 1994 n. 2783;
1992 n. 9353; 1977 n. 2339; 1972 n. 2519).
Con particolare riferimento alla posizione del socio di società, questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermarne la legittimazione ad opporsi alla dichiarazione di fallimento della società (e quindi anche a proporre regolamento di competenza), rientrando tra i soggetti interessati a contrastare l'apertura della esecuzione concorsuale, anche in relazione alla propria posizione di creditore verso la stessa società v. tra le altre, Cass. 1997 n. 1663). Va peraltro considerato che il richiamato art. 181. fall. esclude dai soggetti legittimati all'opposizione colui che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento e che tale esclusione è ovviamente applicabile anche al diverso mezzo di impugnazione del regolamento di competenza si pone pertanto nella specie la questione se possa ravvisarsi una posizione di terzietà e quindi di legittimazione propria del socio rispetto alla società richiedente la dichiarazione di fallimento.
A tale quesito deve essere fornita risposta negativa, attesa l'efficacia vincolante per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, ai sensi degli artt. 2377 e 2486 c.c., della delibera dell'assemblea dei soci in data l'ottobre 1999 con la quale si era assunta la decisione di presentare l'istanza per la dichiarazione di fallimento. Non risulta peraltro che tale deliberazione sia stata impugnata dal socio TT, nonostante l'asserita non rituale sua convocazione.
Il ricorrente non può pertanto essere considerato portatore di un autonomo interesse, essendo la delibera assembleare che esprimeva la volontà societaria favorevole all'istanza di fallimento, anche in rappresentanza della sua quota, esecutiva fino alla sospensione o all'annullamento.
Deve essere conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna del TT al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 208.000=, oltre L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001