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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5722/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua ER – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 5722/2024; avente ad oggetto: “Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss.
c.p.c.”;
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Maria Vellucci (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via Castelluccio n. 14;
Attore
E
(C.F. ), anche quale Controparte_1 C.F._3 erede di e Persona_1 Parte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
(C.F. ), rappresentate Controparte_2 C.F._4
e difese dall'Avv. Claudio Ciufo (C.F. ed C.F._5
elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma (RM) al Piazzale Medaglie d'Oro n. 72;
Convenute
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. il chiedeva la revoca della sentenza n. Parte_1
2587/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua ER.
Si costituivano e la eccependo, in Controparte_1 Parte_3 via preliminare, l'inammissibilità della revocazione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
Il preliminarmente ricostruisce le Parte_1 vicende giudiziarie intercorse tra le parti. Propone revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. avverso la sentenza n. 2587/2024 del
Tribunale di Santa Maria Capua ER, con la quale veniva, tra l'altro, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Commissario della Regione Campania per la liquidazione degli Usi Civici e rigettata l'eccezione di giudicato formulata in ordine alle questioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio dalla e da Parte_3 CP_1
e e concernenti la validità dell'acquisto e/o
[...] Pt_3
l'usucapione del fondo rustico sito in agro di in Parte_1 località “Cotoniera”. Ritiene che su tali questioni siano
- 2 -
intervenute le sentenze della Corte di Cassazione n.
23869/2008 e della Corte di Appello di Napoli n. 4953/2015 in sede di rinvio, con le quali, rispettivamente, sarebbe stata dichiarata la nullità di tutti gli atti intercorsi tra il
[...]
e gli eredi , nonché tra gli eredi e Parte_1 CP_1 CP_1 la e tra la e il Pt_3 Pt_3 Parte_1
(confermando l'esecuzione della sentenza n. 851/2001 del
Tribunale di Santa Maria Capua ER che aveva disposto il rilascio del fondo a favore del in Parte_1 quanto detenuto senza titolo dalle controparti) e definitivamente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Commissario degli Usi Civici per la
Campania e il Molise, atteso che sulle stesse le controparti non avrebbero avanzato alcuna impugnazione.
La e preliminarmente Parte_3 Controparte_1 ricostruiscono le vicende intervenute tra le parti. Eccepiscono che la revocazione ex art. 395 c.p.c. può essere proposta solo avverso le sentenze pronunciate in grado di appello od in unico grado, mentre la sentenza 2587/24, quanto al capo concernente la sussistenza del giudicato, è sentenza di primo grado appellabile e che, in ogni caso, il n. 5 dello stesso articolo esclude l'impugnabilità con il ricorso per revocazione nel caso in cui la sentenza abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato. Ritengono che, dunque, il capo relativo alla giurisdizione avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per
Cassazione mentre il capo relativo al preteso giudicato con appello. Evidenziano che, in ogni caso, come rilevato anche all'interno della sentenza oggetto di revocazione, la non Pt_3 sarebbe stata mai parte dei precedenti giudizi e, dunque, anche
- 3 -
per tale ragione, nei suoi confronti non esisterebbe alcun giudicato.
In diritto
La domanda proposta è inammissibile, posto che la revocazione ex art. 395 c.p.c. è mezzo di impugnazione esperibile avverso le sole sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non già avverso le sentenze appellabili.
Sul punto deve rilevarsi come non possa condividersi quanto ritenuto dal secondo cui avverso la Parte_1 sentenza n. 2587/2024 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua ER non fosse proponibile appello sul presupposto che la spontanea esecuzione della sentenza (avvenuta con la riassunzione del giudizio dinanzi al Commissario della Regione
Campania per la liquidazione degli Usi Civici) da parte della ha comportato tacita acquiescenza alla stessa, Pt_3 preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., e ciò in quanto, da una parte, la preclusione all'impugnazione riguarda solo l'acquiescente (e questi non è il;
dall'altra e in ogni Pt_1 caso, la stessa norma consente, in caso di acquiescenza, la sola revocazione ex art. 395 n. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. e non anche per i casi di cui ai n. 4 e 5, mentre la revocazione di cui al presente giudizio è stata proposta proprio in relazione all'art. 395 n. 5
c.p.c.
Per tale ragione, proprio in virtù della norma richiamata, la sentenza n. 2587/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
ER avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non già con revocazione, con la conseguenza che l'impugnazione così proposta è inammissibile.
- 4 -
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Vista l'assenza di attività istruttoria e il carattere sintetico delle memorie presentate da parte attorea, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in relazione alla fase istruttoria.
Tenuto conto che si è in presenza di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene di dover applicare l'ulteriore riduzione di cui all'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014.
Vanno, viceversa, applicati gli aumenti di cui all'art. 4 comma 2
D.M. 55/2014 per assistenza difensiva di più soggetti.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002. In proposito si rammenti che “Se il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. viene dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta a versare una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato in virtù di quanto previsto dall'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002” (cfr. C. 22663/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua ER I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Dichiara inammissibile la revocazione;
- 5 -
• Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore dei convenuti, delle spese di lite, pari ad €
4.363,45, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico del dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua ER, 07.11.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua ER – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 5722/2024; avente ad oggetto: “Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss.
c.p.c.”;
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Maria Vellucci (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via Castelluccio n. 14;
Attore
E
(C.F. ), anche quale Controparte_1 C.F._3 erede di e Persona_1 Parte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
(C.F. ), rappresentate Controparte_2 C.F._4
e difese dall'Avv. Claudio Ciufo (C.F. ed C.F._5
elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma (RM) al Piazzale Medaglie d'Oro n. 72;
Convenute
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. il chiedeva la revoca della sentenza n. Parte_1
2587/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua ER.
Si costituivano e la eccependo, in Controparte_1 Parte_3 via preliminare, l'inammissibilità della revocazione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
Il preliminarmente ricostruisce le Parte_1 vicende giudiziarie intercorse tra le parti. Propone revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. avverso la sentenza n. 2587/2024 del
Tribunale di Santa Maria Capua ER, con la quale veniva, tra l'altro, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Commissario della Regione Campania per la liquidazione degli Usi Civici e rigettata l'eccezione di giudicato formulata in ordine alle questioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio dalla e da Parte_3 CP_1
e e concernenti la validità dell'acquisto e/o
[...] Pt_3
l'usucapione del fondo rustico sito in agro di in Parte_1 località “Cotoniera”. Ritiene che su tali questioni siano
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intervenute le sentenze della Corte di Cassazione n.
23869/2008 e della Corte di Appello di Napoli n. 4953/2015 in sede di rinvio, con le quali, rispettivamente, sarebbe stata dichiarata la nullità di tutti gli atti intercorsi tra il
[...]
e gli eredi , nonché tra gli eredi e Parte_1 CP_1 CP_1 la e tra la e il Pt_3 Pt_3 Parte_1
(confermando l'esecuzione della sentenza n. 851/2001 del
Tribunale di Santa Maria Capua ER che aveva disposto il rilascio del fondo a favore del in Parte_1 quanto detenuto senza titolo dalle controparti) e definitivamente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Commissario degli Usi Civici per la
Campania e il Molise, atteso che sulle stesse le controparti non avrebbero avanzato alcuna impugnazione.
La e preliminarmente Parte_3 Controparte_1 ricostruiscono le vicende intervenute tra le parti. Eccepiscono che la revocazione ex art. 395 c.p.c. può essere proposta solo avverso le sentenze pronunciate in grado di appello od in unico grado, mentre la sentenza 2587/24, quanto al capo concernente la sussistenza del giudicato, è sentenza di primo grado appellabile e che, in ogni caso, il n. 5 dello stesso articolo esclude l'impugnabilità con il ricorso per revocazione nel caso in cui la sentenza abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato. Ritengono che, dunque, il capo relativo alla giurisdizione avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per
Cassazione mentre il capo relativo al preteso giudicato con appello. Evidenziano che, in ogni caso, come rilevato anche all'interno della sentenza oggetto di revocazione, la non Pt_3 sarebbe stata mai parte dei precedenti giudizi e, dunque, anche
- 3 -
per tale ragione, nei suoi confronti non esisterebbe alcun giudicato.
In diritto
La domanda proposta è inammissibile, posto che la revocazione ex art. 395 c.p.c. è mezzo di impugnazione esperibile avverso le sole sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non già avverso le sentenze appellabili.
Sul punto deve rilevarsi come non possa condividersi quanto ritenuto dal secondo cui avverso la Parte_1 sentenza n. 2587/2024 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua ER non fosse proponibile appello sul presupposto che la spontanea esecuzione della sentenza (avvenuta con la riassunzione del giudizio dinanzi al Commissario della Regione
Campania per la liquidazione degli Usi Civici) da parte della ha comportato tacita acquiescenza alla stessa, Pt_3 preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., e ciò in quanto, da una parte, la preclusione all'impugnazione riguarda solo l'acquiescente (e questi non è il;
dall'altra e in ogni Pt_1 caso, la stessa norma consente, in caso di acquiescenza, la sola revocazione ex art. 395 n. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. e non anche per i casi di cui ai n. 4 e 5, mentre la revocazione di cui al presente giudizio è stata proposta proprio in relazione all'art. 395 n. 5
c.p.c.
Per tale ragione, proprio in virtù della norma richiamata, la sentenza n. 2587/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
ER avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non già con revocazione, con la conseguenza che l'impugnazione così proposta è inammissibile.
- 4 -
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Vista l'assenza di attività istruttoria e il carattere sintetico delle memorie presentate da parte attorea, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in relazione alla fase istruttoria.
Tenuto conto che si è in presenza di una pronuncia di inammissibilità, si ritiene di dover applicare l'ulteriore riduzione di cui all'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014.
Vanno, viceversa, applicati gli aumenti di cui all'art. 4 comma 2
D.M. 55/2014 per assistenza difensiva di più soggetti.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002. In proposito si rammenti che “Se il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. viene dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta a versare una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato in virtù di quanto previsto dall'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002” (cfr. C. 22663/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua ER I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Dichiara inammissibile la revocazione;
- 5 -
• Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore dei convenuti, delle spese di lite, pari ad €
4.363,45, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico del dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua ER, 07.11.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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