Articolo 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 13
Articolo 4Articolo 6
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6 febbraio 1979
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8 aprile 1983
Art. 5.

Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennita' forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, e' stabilita in L. 2.550.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Entrata in vigore il 8 aprile 1983