Art. 5.
Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennita' forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, e' stabilita in L. 2.550.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennita' forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, e' stabilita in L. 2.550.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
c) le indennita' previste dall' art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15 , 16 , 17 , 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".