Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 e B l . a E N n e E , p N 1 O 8 a I 9 Z m 1 A e - t R 1 s T i 1 S s R EP041 93/0 1 - I l 4 G a E 2 R . e h L A c i D 3 f i 2 E d T o . N T m E R S E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1^ sezione civile illecito conseguimento composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: d'aiuti comunitari in Presidente favore dell'agricoltore. dr. Corrado Carnevale R.G. N. 8349/98 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere Consigliere dr. Salvatore Salvago Cron. 9033 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. Ud. 18.12.2000 ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 8349 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1998, proposto DA AB VI IO, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Rocco Di Bono da Genzano ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Dario Castrichella in Roma, Viale delle Milizie n. 38. RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORE- STALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI in - persona del Direttore p.t., ex lege domiciliato in Roma, V.dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Ge- 2441 2000 - 2 - nerale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Potenza n. 77/98 del 4 5 marzo 1998. Udita, all'udienza del 18 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 5 marzo 1998 il Pretore di Potenza rigettava l'opposizione di TO ON Abbruzzese av- verso l'ordinanza-ingiunzione del direttore dell'uffi- cio di Salerno dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, con cui gli era stata irrogata la sanzione am- ministrativa di £. 3.700.236, per la contestata viola- zione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986 n. 898, per avere conseguito aiuti comunitari esponendo falsa- mente di avere ritirato dalla produzione, per il perio- 1996, un'area di oltre nove ettari di terreno do 1992 - seminativo, comprendente invece Ha 1.58.98 di bosco e terreno cespugliato. Per l'opponente vi era stato un errore nel compilare la domanda, essendosi indicata una particella di ter- reno diversa da quella posta a riposo ed essendovi nel 3 fondo circa 14 ettari di seminativo non coltivati;
ma, per il pretore, tale condotta colposa integrava comun- lla que l'illecita contestate violazione per cui la san- zione era stata legittimamente applicata, mentre non era necessaria la consulenza tecnica richiesta dall' opponente. Per la cassazione di detta sentenza l'Abbruzzese pro- pone ricorso con due motivi. Resiste, con controricorso, l'Ispettorato repressioni frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve dichiararsi ammissibile il con- troricorso, anche se notificato oltre i termini dell' art. 370, primo comma c.p.c. Il ricorso è stato notificato, infatti, all'ufficio della P.A. che aveva emesso il provvedimento, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, inve- ce che presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Ro- ma. La notificazione del ricorso è, quindi, nulla, fanche se la nullità è stata sanata con effetti ex tunc, in seguito alla notificazione del controricorso, avendo l'atto nullo conseguito lo scopo al raggiungimento del quale era tipicamente preordinato e, come tale, inido- nea a far decorrere il termine perentorio previsto dalla norma avanti richiamata.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce insuffi- ciente e/o omessa motivazione e inadeguato esame delle risultanze istruttorie da parte del pretore. Vi sarebbe stato un grossolano errore dell'Ufficio ac- certatore, per non avere l'Abbruzzese riportato, nella domanda di aiuti, varie particelle di terreno semina- tivo, per le quali era da riconoscere il suo diritto ai contributi per oltre 14 ettari, invece che per la minore superficie di cui alla richiesta;
questo erro- re, per il giudice di merito, non avrebbe rilievo esi- mente, dovendosi imputare la percezione indebita di aiuti a negligenza e a colpa dell'odierno ricorrente. Il pretore, pur avendo il ricorrente chiesto la nomina di c.t.u. per accertare l'estensione dei seminativi messi a riposo, non ha accolto la richiesta, ritenendo irrilevante l'accertamento richiesto, pur se l'accer- tamento di una maggiore estensione dell'area incolta avrebbe dimostrato l'incolpevolezza dell'errore in cui lo stesso ricorrente era incorso nel redigere la do- manda d'aiuti.
1.2. Il motivo è infondato, perchè il ricorrente non contesta che il terreno seminativo, per il quale aveva richiesto gli aiuti comunitari, fosse parzialmente di- 5 - verso da quello posto a riposo, e non comprendesse 1' area in relazione alla quale si è irrogata la sanzio- ne. Non era quindi necessario alcun ulteriore accertamen- to, che avrebbe solo confermato la circostanza dedotta szubbe Art lla dall' Abbruzzese evininfluente ai fini del decidere, perchè l'aiuto comunitario era stato richiesto e con- cesso in relazione a specifiche e ben individuate a- ree, alcune delle quali falsamente indicate, sia pure per errore, come seminativi, senza esserlo, e rispetto alle quali non spettava al proprietario il contributo richiesto.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e l' omessa applicazione dell'art. 3, comma 9°,D.M. 19 feb- braio 1991 n. 63, che prevede la compensazione tra i maggiori terreni messi a riposo e quelli minori per i quali vi è stata richiesta di aiuto, quando il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto d'aiuto, e sempre che sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione d'una superficie superiore a tale media. -2.1. Anche questo secondo motivo secondo quanto è stato accertato dal pretore - è infondato, poichè la state le variazione delle superfici a riposo è superiore al 10% di quelle per le quali si è domandato l'aiuto, per cui - 6 non sarebbe stata ipotizzabile alcuna compensazione.
3. Le spese del presente giudizio di cassazione sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in ₤. 1030.000 delle quali £.
1.000.000 per ono- ' rari. Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2000. Il presidente воноти вашата Il consigliere estensore LLI BO 9 8 E 6 . E N penale N ZIO , 1 ISTRA 8 -19 a al sistem 1 REG -1 4 2 A . D L TE odifiche 3 ESEN 2 . T R m A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria I CANCEL 11 23/03/11/2023/03 11/2004 Andrea Bleont ILIGANCELLIERE