Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
La dedotta condizione ostativa all'estradizione per l'estero rappresentata, ai sensi dell'art. 705 comma primo cod. proc. pen., dall'esistenza di un procedimento in corso per lo stesso fatto nei confronti della persona cui si riferisce la domanda di estradizione, deve essere apprezzata obbligatoriamente dalla Corte d'appello competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro della giustizia in questa fase.
Commentario • 1
- 1. Convenzione europea di estradizione e reato commesso in parte in Italia (Cass. 53179/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2005, n. 11552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11552 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 24/02/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 337
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vicenzo - Consigliere - N. 30644/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR DR;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 28.6.2004;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Andrea Cingano, in sostituzione dell'avv. Giuliano Pisapia, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, con i provvedimenti conseguenti. OSSERVA
Ricorre a mezzo del proprio difensore il cittadino croato DR DR avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 28.6.2004, che ha dichiarato sussistenti le condizioni per la sua estradizione nella Repubblica Federale Tedesca, dove era stato emesso nei suoi confronti mandato di cattura per il reato di truffa. La sentenza osservava in particolare che non si opponeva all'estradizione la dedotta pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto, sia perché essa poteva configurarsi soltanto con l'esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 405 c.p.p. e non già con la semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato, sia perché in ogni caso tale pendenza poteva dar luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione da parte del Ministro della Giustizia, nell'esercizio delle sue attribuzioni esclusive. Deduce il ricorrente inosservanza od erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p.: la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui vale come condizione ostativa all'estradizione anche la mera iscrizione dell'estradando nel registro degli indagati;
e la pendenza di un procedimento penale in Italia, a differenza di quanto dalla Corte di merito ritenuto, comporterebbe il divieto dell'estradizione e quindi la necessità di una pronuncia negativa da parte del giudice, e non già semplicemente la facoltà del Ministro di rifiutarla, come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 58/1997. Il ricorso deve essere accolto.
La pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto deve essere obbligatoriamente apprezzata dal giudice, ai sensi dell'art. 705 c. 1 c.p.p., come possibile causa ostativa all'estradizione, anche se esista una convenzione tra Stato richiedente e Stato richiesto. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza citata dal ricorrente, ritenendo che non osti a questa conclusione l'art. 8 della Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata con l. 30.1.1963 n. 300, dal momento che tale norma consente per l'appunto allo Stato richiesto di rifiutare l'estradizione nel caso;
e che l'art. 705 c.p.p., "in assenza di contrastanti disposizioni di convenzioni internazionali (cioè di disposizioni che sanciscano l'obbligo per lo Stato italiano di concedere l'estradizione pur in pendenza di procedimento penale in Italia), comporta ora il divieto di estradare, e dunque comporta una pronuncia di non estradabilità da parte dell'autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del ministro". Alla Corte d'Appello di Milano, e non al Ministro, competeva pertanto di valutare l'esistenza della causa ostativa dedotta dall'estradando, salvo ovviamente il potere del Ministro di rifiutare l'estradizione anche in presenza di una pronuncia giudiziale favorevole o di sospenderne l'esecuzione nelle ipotesi previste dall'art. 709 c.p.p.. Sul concetto di pendenza di procedimento penale per gli effetti di cui all'art. 705 c.p.p. non esiste nella giurisprudenza di legittimità un orientamento conforme, essendosi da una parte ritenuto che per affermarsi la pendenza di un procedimento penale non sia sufficiente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ma sia necessario l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p. (in tal senso Sez. 6^, 17.5.2002, n. 1592, Stankovic) e dall'altra che sia invece sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati (Sez. 6^, 13.7.1999 n. 2690, Mbanaso);
anche se non si può parlare di un vero e proprio contrasto di giurisprudenza, atteso che in entrambe le sentenze citate la scelta interpretativa viene semplicemente enunciata ma non motivata con l'indicazione delle ragioni giuridiche atte a sostenerla. La questione è divenuta comunque irrilevante nella presente sede, poiché - come documentato dalla difesa del ricorrente - il RA ha di recente richiesto al giudice italiano competente l'applicazione della pena ed ha ottenuto il consenso del p.m. sulla richiesta;
donde l'acquisizione della qualità di imputato, ai sensi dell'art. 60 c. 1 c.p.p., e la relativa pendenza in Italia di un procedimento penale nei suoi confronti, quale che sia la soluzione che si intenda adottare relativamente alla questione dianzi accennata. Non vi è dubbio, per il resto, circa l'identità del fatto, descritto in termini perfettamente coincidenti nella richiesta di estradizione e nella imputazione formulata dal p.m. presso il Tribunale di Milano con l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Esiste pertanto una insuperabile causa ostativa all'estradizione, che deve essere dichiarata in sede giurisdizionale;
onde va annullata senza rinvio la sentenza impugnata. Consegue all'annullamento l'immediata liberazione del DR, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone l'immediata liberazione del DR, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2005.