Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2005, n. 11552
CASS
Sentenza 24 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La dedotta condizione ostativa all'estradizione per l'estero rappresentata, ai sensi dell'art. 705 comma primo cod. proc. pen., dall'esistenza di un procedimento in corso per lo stesso fatto nei confronti della persona cui si riferisce la domanda di estradizione, deve essere apprezzata obbligatoriamente dalla Corte d'appello competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro della giustizia in questa fase.

Commentario1

  • 1Convenzione europea di estradizione e reato commesso in parte in Italia (Cass. 53179/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2005, n. 11552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11552
Data del deposito : 24 febbraio 2005

Testo completo