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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/10/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 250/2024 R.G. pendente tra:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori conviventi nato a Persona_1
Caltagirone il 19/10/2010 (C.F.: ) e nato a [...] C.F._2 Parte_2
il 23/04/2018 (c.f.: ), elettivamente domiciliata a Piazza Armerina (EN) in C.F._3
Piazza Regione Siciliana n. 9, presso lo studio dell'avv. Evelyn La Monica (C.F:
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
pagina 1 di 6 -RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e ivi Controparte_1 C.F._5
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
AS AN (C.F.: ) e GI Di EN (C.F.: C.F._6
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Caltagirone, in Viale C.F._7
Europa n. 137.
-RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero del 23/05/2025, che ha espresso parere favorevole;
posta in decisione, all'esito della precisazioni delle conclusioni e discussione della causa, all'udienza del giorno 21 maggio 2025 ove le parti sono personalmente comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, la sig.ra , Parte_3
premesso che dalla convivenza more uxorio con , erano nati i figli (n. Controparte_1 Persona_1
19.10.2010) e (n. 23.04.2018), ha rappresentato che a seguito dell'allontanamento Parte_2
definitivo del sig. dal domicilio familiare, avvenuto nell'agosto 2020, la stessa aveva adito il Per_1
Tribunale di Enna con ricorso ex art. 337 bis c.c., ottenendo, con decreto n. 9392/2020 del 20/12/2020,
emesso all'esito del giudizio individuato al n. 775/2020 V.G., l'affidamento condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso la residenza materna e infine la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di mantenimento pari a € 400,00 complessivi, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 L'odierna ricorrente ha rappresentato che successivamente all'adozione dei predetti provvedimenti, si sono verificati rilevanti mutamenti delle condizioni economiche delle parti.
Nello specifico, la ricorrente, ha rappresentato che la stessa ha visto azzerare il proprio reddito, non percependo più né il reddito di cittadinanza né l'assegno unico per i figli, richiesto integralmente dal resistente.
Il resistente, invece oltre ad una retribuzione mensile di circa € 1.700,00, quale dipendente del servizio di emergenza 118, avrebbe svolto anche un'attività autonoma come imbianchino.
Sulla base delle predette circostanze, la ricorrente ha chiesto la revisione delle condizioni economiche precedentemente stabilite, con proposta di aumento dell'assegno di mantenimento a € 800,00 mensili complessivi, o altra somma ritenuta equa dall'Autorità Giudiziaria.
In data 21.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, contestando integralmente le allegazioni formulate dalla parte ricorrente. Egli ha dichiarato di percepire esclusivamente il reddito da lavoro dipendente, pari a circa € 1.700,00 mensili e di non aver registrato incrementi reddituali rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione del decreto n. 9392/2020. Al contrario, ha dedotto di sostenere ulteriori obblighi economici, estranei al presente giudizio, che inciderebbero in modo significativo sulla propria capacità contributiva.
In particolare, il sig. ha dichiarato di corrispondere mensilmente: • la somma di € 300,00 in Per_1
favore di un figlio minore nato da una precedente relazione, in adempimento dell'obbligo di mantenimento;
• le rate di rimborso di un mutuo intestato formalmente alla ricorrente, contratto per finanziare l'attività commerciale della stessa;
• un contributo alle spese domestiche presso l'abitazione materna, ove attualmente risiede.
pagina 3 di 6 Inoltre, il resistente ha dedotto che la ricorrente svolgerebbe attività lavorativa presso un esercizio commerciale denominato “The Babies Show Room”, sito in Piazza Armerina, formulando a tal fine istanza affinché vengano disposti accertamenti istruttori volti a verificare la fondatezza di tale circostanza.
All'udienza del 26.02.2025, la ricorrente ha chiesto di depositare il contratto di assunzione,
evidenziando che il rapporto di lavoro era stato instaurato successivamente alla presentazione del ricorso e alle allegazioni del resistente. Il Giudice ha autorizzato il deposito e disposto il rinvio dell'udienza al 21.05.2025.
All'udienza predetta, le parti sono comparse personalmente e sono state ascoltate separatamente ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.
La ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito da lavoro subordinato pari a € 600,00 mensili,
insufficiente a coprire le spese ordinarie dei figli, dei quali ha la responsabilità esclusiva. Ha lamentato l'assenza di collaborazione economica ed educativa da parte del resistente e ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento. Ha inoltre precisato che l'assegno unico viene percepito in misura paritaria tra le parti.
Il resistente ha riferito di percepire un reddito mensile medio di € 1.700,00, con possibili variazioni per prestazioni straordinarie, e di contribuire alla cura dei figli nei fine settimana. Ha confermato la ripartizione paritaria dell'assegno unico.
All'esito dell'audizione, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.21
c.p.c., prevedendo l'attribuzione dell'intero assegno unico alla ricorrente, la rinuncia della stessa all'aumento dell'assegno di mantenimento e la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 6 Le parti hanno aderito alla proposta e hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso in data 23.05.2025 parere favorevole.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale,
concordate dalle parti all'udienza del giorno 21.05.2025, come sopra riportate, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definendo il giudizio, recepisce le condizioni sopra riportate, contenute nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c accettata dalle parti, ritenendole idonee a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione ai figli minori (n. 19.10.2010) e Persona_1 [...]
(n. 23.04.2018) e per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. 9392/2020 del 20/12/2020, Parte_2
emesso all'esito del giudizio individuato al n. 775/2020 V.G del Tribunale di Enna, così provvede:
- Attribuisce alla ricorrente sig.ra , nata a [...] il Parte_1
12.05.1977 (C.F.: , l'intero importo dell'assegno unico universale per i C.F._1
figli minori e;
Persona_1 Parte_2
- Prende atto della rinuncia della ricorrente all'aumento dell'assegno di mantenimento;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 250/2024 R.G. pendente tra:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori conviventi nato a Persona_1
Caltagirone il 19/10/2010 (C.F.: ) e nato a [...] C.F._2 Parte_2
il 23/04/2018 (c.f.: ), elettivamente domiciliata a Piazza Armerina (EN) in C.F._3
Piazza Regione Siciliana n. 9, presso lo studio dell'avv. Evelyn La Monica (C.F:
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
pagina 1 di 6 -RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e ivi Controparte_1 C.F._5
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
AS AN (C.F.: ) e GI Di EN (C.F.: C.F._6
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Caltagirone, in Viale C.F._7
Europa n. 137.
-RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero del 23/05/2025, che ha espresso parere favorevole;
posta in decisione, all'esito della precisazioni delle conclusioni e discussione della causa, all'udienza del giorno 21 maggio 2025 ove le parti sono personalmente comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, la sig.ra , Parte_3
premesso che dalla convivenza more uxorio con , erano nati i figli (n. Controparte_1 Persona_1
19.10.2010) e (n. 23.04.2018), ha rappresentato che a seguito dell'allontanamento Parte_2
definitivo del sig. dal domicilio familiare, avvenuto nell'agosto 2020, la stessa aveva adito il Per_1
Tribunale di Enna con ricorso ex art. 337 bis c.c., ottenendo, con decreto n. 9392/2020 del 20/12/2020,
emesso all'esito del giudizio individuato al n. 775/2020 V.G., l'affidamento condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso la residenza materna e infine la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di mantenimento pari a € 400,00 complessivi, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 L'odierna ricorrente ha rappresentato che successivamente all'adozione dei predetti provvedimenti, si sono verificati rilevanti mutamenti delle condizioni economiche delle parti.
Nello specifico, la ricorrente, ha rappresentato che la stessa ha visto azzerare il proprio reddito, non percependo più né il reddito di cittadinanza né l'assegno unico per i figli, richiesto integralmente dal resistente.
Il resistente, invece oltre ad una retribuzione mensile di circa € 1.700,00, quale dipendente del servizio di emergenza 118, avrebbe svolto anche un'attività autonoma come imbianchino.
Sulla base delle predette circostanze, la ricorrente ha chiesto la revisione delle condizioni economiche precedentemente stabilite, con proposta di aumento dell'assegno di mantenimento a € 800,00 mensili complessivi, o altra somma ritenuta equa dall'Autorità Giudiziaria.
In data 21.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, contestando integralmente le allegazioni formulate dalla parte ricorrente. Egli ha dichiarato di percepire esclusivamente il reddito da lavoro dipendente, pari a circa € 1.700,00 mensili e di non aver registrato incrementi reddituali rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione del decreto n. 9392/2020. Al contrario, ha dedotto di sostenere ulteriori obblighi economici, estranei al presente giudizio, che inciderebbero in modo significativo sulla propria capacità contributiva.
In particolare, il sig. ha dichiarato di corrispondere mensilmente: • la somma di € 300,00 in Per_1
favore di un figlio minore nato da una precedente relazione, in adempimento dell'obbligo di mantenimento;
• le rate di rimborso di un mutuo intestato formalmente alla ricorrente, contratto per finanziare l'attività commerciale della stessa;
• un contributo alle spese domestiche presso l'abitazione materna, ove attualmente risiede.
pagina 3 di 6 Inoltre, il resistente ha dedotto che la ricorrente svolgerebbe attività lavorativa presso un esercizio commerciale denominato “The Babies Show Room”, sito in Piazza Armerina, formulando a tal fine istanza affinché vengano disposti accertamenti istruttori volti a verificare la fondatezza di tale circostanza.
All'udienza del 26.02.2025, la ricorrente ha chiesto di depositare il contratto di assunzione,
evidenziando che il rapporto di lavoro era stato instaurato successivamente alla presentazione del ricorso e alle allegazioni del resistente. Il Giudice ha autorizzato il deposito e disposto il rinvio dell'udienza al 21.05.2025.
All'udienza predetta, le parti sono comparse personalmente e sono state ascoltate separatamente ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.
La ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito da lavoro subordinato pari a € 600,00 mensili,
insufficiente a coprire le spese ordinarie dei figli, dei quali ha la responsabilità esclusiva. Ha lamentato l'assenza di collaborazione economica ed educativa da parte del resistente e ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento. Ha inoltre precisato che l'assegno unico viene percepito in misura paritaria tra le parti.
Il resistente ha riferito di percepire un reddito mensile medio di € 1.700,00, con possibili variazioni per prestazioni straordinarie, e di contribuire alla cura dei figli nei fine settimana. Ha confermato la ripartizione paritaria dell'assegno unico.
All'esito dell'audizione, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.21
c.p.c., prevedendo l'attribuzione dell'intero assegno unico alla ricorrente, la rinuncia della stessa all'aumento dell'assegno di mantenimento e la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 6 Le parti hanno aderito alla proposta e hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso in data 23.05.2025 parere favorevole.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale,
concordate dalle parti all'udienza del giorno 21.05.2025, come sopra riportate, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definendo il giudizio, recepisce le condizioni sopra riportate, contenute nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c accettata dalle parti, ritenendole idonee a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione ai figli minori (n. 19.10.2010) e Persona_1 [...]
(n. 23.04.2018) e per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. 9392/2020 del 20/12/2020, Parte_2
emesso all'esito del giudizio individuato al n. 775/2020 V.G del Tribunale di Enna, così provvede:
- Attribuisce alla ricorrente sig.ra , nata a [...] il Parte_1
12.05.1977 (C.F.: , l'intero importo dell'assegno unico universale per i C.F._1
figli minori e;
Persona_1 Parte_2
- Prende atto della rinuncia della ricorrente all'aumento dell'assegno di mantenimento;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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