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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2001 del RGAC dell'anno 2014 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Cervadoro Parte_1 C.F._1
Lidia, giusta procura in atti parte attrice
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guerino Controparte_1 C.F._2
Eugenio, giusta procura in atti parte convenuta
OGGETTO: diritti reali - possesso
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio il Parte_1 convenuto in epigrafe al fine di: 1) vedere accertato e dichiarato il suo diritto di comproprietà sul fondo denominato “Iermanello”, sito in agro di Carlopoli, riportato in catasto alle part.lle n. 1 del foglio di mappa n. 7 e nn. 2, 3 e 174 del foglio n. 8 e, per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948
c.c., l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa;
2) condannare il convenuto CP_1
al risarcimento dei danni per l'ingiusta detenzione sine titulo;
con vittoria delle spese di
[...] lite.
Ha dedotto, in particolare, di essere divenuto comproprietario del terreno de quo nel 1995, insieme alla madre e alla sorella a seguito della morte del Controparte_2 Controparte_3 padre il quale, a sua volta, per come precisato anche nei successivi atti, era Persona_1 divenuto comproprietario, insieme ai fratelli e e alla madre CP_4 Controparte_5
a seguito della morte di (nonno dell'attore Persona_2 Persona_3
Pagina 1 di 9 deceduto nel 1922) e di (sorella unilaterale di ). A seguito Persona_4 Persona_1 della morte di (avvenuta nel 1956), (padre Persona_2 Persona_1 dell'odierno attore) era rimasto comproprietario insieme ai fratelli e CP_4 CP_5
.
[...]
1.1 Si è costituito in giudizio il quale si è opposto all'accoglimento delle domande Controparte_1 avversarie, contestando gli assunti attorei, per essere stato il terreno in realtà posseduto da lui e, prima di lui, dal suo omonimo zio paterno e spiegando, in via subordinata, domanda riconvenzionale di pagamento di congrua indennità per le migliorie apportate e le riparazioni effettuate sul terreno oggetto di causa.
2. Così brevemente richiamato il thema decidendum, nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Orbene, l'azione proposta da deve essere correttamente qualificata quale azione Parte_1 di rivendicazione di bene immobile ai sensi dell'art. 948 c.c..
Tale azione è volta a ricongiungere la proprietà al possesso: si tratta di un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente, come detto, che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. 7777/2005). Una volta assolto l'onere probatorio, la restituzione del bene è assicurata;
spetterà al convenuto, che abbia eventualmente titolo a ritenere il bene, opporre e provare eventuali fatti impeditivi.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass.
11521/1999).
E tale onere probatorio non muta neanche quando il convenuto esperisce domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione: in particolare, se la domanda di usucapione non è formulata in modo tale da comportare il riconoscimento del diritto dei danti causa dell'attore,
l'onere della prova non è minimamente attenuato potendo il convenuto avvalersi della vantaggiosa posizione di possessore e del principio “possideo quia possideo” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)). A meno che il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato
Pagina 2 di 9 dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19653 (rv. 632992)).
In ogni caso, a prescindere dall'onere probatorio e dalla sua pretesa attenuazione, chi agisce in rivendica, in presenza dell'eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione ex adverso proposta, deve fornire, comunque, la prova di un valido titolo di acquisto del bene rivendicato e dell'appartenenza dello stesso ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene (Cass. n. 13186/2002 e n. 12327/2001)
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)).
In sostanza, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell'usucapione, non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova, pur nell'opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto. Infatti, l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui
"dies a quo" sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare” (Cass. 23 luglio 2015, n. 15539;
Cass. 22 settembre 2010, n. 20037; Cass. 30 marzo 2006, n. 7529).
Ciò posto in punto di diritto, si evidenzia che, nel caso di specie, l'attore ha dimostrato di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Risulta, infatti, documentato che nel 1952 anche per conto dei Persona_2 comproprietari tra cui (padre dell'attore) concedeva in fitto il suddetto terreno a Persona_1
Pagina 3 di 9 (cfr. all. 4 al fascicolo di parte attrice). Successivamente, nel 2006, gli allora Persona_5 comproprietari (attore), e proponevano Parte_1 Controparte_2 Per_1 Persona_2 ricorso presso il Tribunale di Lamezia Terme per ottenere il rilascio del fondo da CP_6
(cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che era subentrato al padre nel
[...] contratto di affitto del 1952 e che nel 2010 riconsegnava spontaneamente il terreno in esecuzione di un accordo stragiudiziale raggiunto nelle more del giudizio (cfr. all. 5 all'atto di citazione).
In proposito, il convenuto ha rilevato 1) che né gli altri Persona_2 ascendenti di (padre dell'attore) hanno mai acquistato la proprietà o altro diritto Persona_1 reale sul terreno per cui è causa per cui alcun diritto poteva essere trasferito all'attore; 2) alcun trasferimento poteva avvenire per successione non avendo assunto la qualità di Parte_1 erede di e non avendo assunto la qualità di erede di Persona_1 Persona_1 [...]
per mancata accettazione delle rispettive eredità nel termine previsto e, in ogni Persona_2 caso, intervenuta prescrizione del relativo diritto;
3) il terreno non è mai stato condotto in fitto a per essere stato in realtà posseduto, da diversi anni, da esso convenuto e, prima Controparte_6 di lui, dal suo omonimo zio paterno.
Il convenuto ha, altresì, contestato la rilevanza probatoria del contratto di affitto del 31.08.1952 trattandosi di copia fotostatica di cui ha contestato la conformità all'eventuale originale, non avendo data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e recando sottoscrizioni sconosciute al convenuto.
Ebbene, tutti i richiamati rilievi, da esaminare congiuntamente, devono essere disattesi.
Si ribadisce, invero, che l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica è soddisfatto anche con la dimostrazione di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11521 per cui
“Nell'azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale dello stesso - l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso”), evidenziando, altresì, che – diversamente da quanto contestato da parte convenuta – l'allegazione, da parte dell'attore, del suo acquisto (anche) a titolo originario del bene per il decorso di oltre venti anni (effettuata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) non è incorsa in alcuna preclusione.
Pagina 4 di 9 Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicchè nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova;
pertanto la deduzione, o l'aggiunta, di un diverso titolo d'acquisto non determina la novità della domanda ed è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11521 cit., nella specie l'attore aveva specificato in appello che l'acquisto da parte sua della proprietà era avvenuta per successione ereditaria).
Ebbene, partendo, a ritroso, dal 2010 (data in cui, come detto, risulta aver Controparte_6 bonariamente consegnato il fondo agli attuali comproprietari), la prova di tale possesso in capo all'attore è data dalle dichiarazioni del teste il quale ha confermato di essersi Testimone_1 rivolto, nel 2009, all'attore per acquistare il terreno de quo al fine di installarvi un distributore di carburante, precisando che la trattativa non era andata a buon fine in quanto quest'ultimo doveva prima risolvere “delle questioni con l'affittuario del detto terreno” (cfr. verbale di udienza del
18.12.2019 nonché comparsa di costituzione di nel giudizio di rilascio di fondo Controparte_7 rustico datata, non a caso, 2009, all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
A livello documentale, andando a ritroso, il possesso in capo all'attore si evince dalle diffide al rilascio del fondo indirizzate a con certezza a partire dal 2003 (cfr. all. 4, 5 e 6 Controparte_6 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Prima del 2003, la prova del possesso è data dalla successione dell'odierno attore nei diritti del suo dante causa , il quale era certamente nel possesso del bene dalla data del Persona_1
31.08.1952 in cui la madre lo concedeva in fitto, anche per Persona_2 conto dello stesso, a . Persona_5
In proposito, deve rilevarsi che – diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta – l'attore ha dimostrato di aver assunto la qualità di erede legittimo di (cfr. certificato di Persona_1 famiglia all. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) nonché la qualità, in capo a quest'ultimo, di erede legittimo di (cfr. all. 9 alla Persona_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) per avere gli stessi accettato le rispettive eredità attraverso l'avvenuta tempestiva volturazione del bene oggetto di causa in
Pagina 5 di 9 seguito alla morte dei loro danti causa (cfr. visure catastali allegate all'atto di citazione attestanti la volturazione del bene a nome, tra gli altri, di certamente alla data del 1985 e, in Persona_1 seguito alla morte di quest'ultimo nel 1995, a nome, tra gli altri, dell'odierno attore Pt_1
.
[...]
A riguardo si ricordi che “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al Catasto dei beni del de cuius a proprio favore” (cfr. C. 12259/2022; C. 11478/2021; C. 1438/2020; C. 10796/2009; C. 6574/2005; C.
5226/2002; T. Monza 31.10.2019; T. Milano 29.11.2017) e che, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso si trasferisce all'erede sin dall'apertura della successione come conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità, senza bisogno di materiale apprensione della cosa da parte dello stesso.
In definitiva, considerato che era possessore del terreno certamente alla data del Persona_1
1952, l'odierno attore, in quanto erede legittimo dello stesso in forza di tempestiva accettazione dell'eredità ex art. 476 c.c., ha evidentemente posseduto il bene, anche attraverso il suo precedente dante causa, nel cui possesso egli è succeduto, per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Quanto alla circostanza, dedotta dal convenuto, che il terreno non è mai stato condotto in fitto a per essere stato in realtà posseduto, da diversi anni, da esso convenuto e, prima Controparte_6 di lui, dal suo omonimo zio paterno, essendo in precedenza il fondo in totale abbandono, basti osservare che alcuna prova è stata offerta sul punto dal resistente – il quale, gioverà precisare si è limitato a dedurre una situazione di possesso senza riuscire a collocare temporalmente il suo inizio e senza spiegare eccezione di usucapione – ed anzi detta circostanza è stata smentita.
È stato, infatti, allegato il contratto di affitto del fondo datato 31.08.1952 la cui rilevanza probatoria non è stata idoneamente scalfita dalle eccezioni di parte convenuta.
Innanzitutto, quanto al disconoscimento della conformità della copia prodotta all'eventuale originale si ricorda che “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del
Pagina 6 di 9 ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 29/07/2016, n. 15790), quali quelle avanzate dal convenuto.
Quanto, poi al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al detto contratto, basti rilevare che nessuna di esse appartiene al convenuto e che, pertanto, lo stesso non può disconoscere la paternità di firme apposte da altre persone.
La circostanza che il fondo sia stato condotto in fitto da a far data del Persona_5
31.08.1952 è poi confortata dalla stessa comparsa di costituzione in giudizio di Controparte_6 che menziona espressamente la detta scrittura (cfr. all. 3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. di parte attrice) e comprova ulteriormente il possesso del terreno in capo all'attore e ai suoi ascendenti dal 1952 fino al 2010, quando è stato bonariamente riconsegnato ai proprietari dall'affittuario.
Nessuna circostanza di segno diverso, come già detto, è stata dimostrata dal convenuto la cui prospettazione (il possesso del terreno, da diversi anni, in capo allo stesso e a suo zio paterno) è rimasta al rango di mera allegazione assertiva. Né è stato dimostrato che, prima del presunto possesso di , il fondo versasse in una situazione di totale abbandono avendo, anzi, Controparte_1 lo stesso teste di parte convenuta negato tale circostanza (cfr. verbale del Testimone_2
16.10.2018).
In definitiva, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Per l'effetto, l'attore deve essere dichiarato comproprietario del fondo denominato “Iermanello”, sito in agro di Carlopoli, riportato in catasto alle part.lle n. 1 del foglio di mappa n. 7 e nn. 2, 3 e
174 del foglio n. 8 e il convenuto deve essere condannato al rilascio del detto fondo dallo stesso occupato.
2.1 Deve, invece, essere rigettata la domanda al risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore per effetto dell'abusiva occupazione del fondo di sua comproprietà. Sul punto, il giudicante condivide il principio di diritto per cui “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art.
Pagina 7 di 9 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 25/05/2018).
Pertanto, sarebbe stato onere di parte attrice, in realtà non assolto, di allegare e provare, anche con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione.
L'attore si è limitato, invece, a chiedere una liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226
c.c., anche con riferimento al valore locativo dell'immobile, senza peraltro fornire al Tribunale alcun parametro concreto e verificabile per quantificare detto valore nei termini delle preclusioni istruttorie (anche il riferimento, contenuto peraltro nella comparsa conclusionale, al sito standard per l'individuazione della redditività annua non è stato di Email_1 alcuna utilità per il Tribunale risultando alla ricerca “Not Found - The requested URL
/produzioni standard was not found on this server”).
In proposito, non sarà inutile ricordare che la liquidazione del danno in via equitativa, da un lato, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, dall'altro, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che tale apprezzamento sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno
(cfr. Cass. 11.07.07, n. 15585).
2.2 Parimenti deve essere disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e volta al pagamento dell'indennità pretesa per i miglioramenti e le spese da lui effettuate sul fondo per cui
è causa. In proposito, non può non rilevarsi che, sebbene il teste addotto da parte convenuta abbia confermato le migliorie e gli interventi effettuati dal convenuto (cfr. Testimone_2 verbale di udienza del 16.10.2018), quest'ultimo non ha prodotto alcuna prova documentale attestante le spese effettivamente sostenute né descrizione precisa delle opere compiute al fine di procedere ad una congrua ed oggettiva quantificazione della richiesta indennità.
Pagina 8 di 9 3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 948 c.c. di parte attrice e, per l'effetto,
- dichiara comproprietario del fondo denominato “Iermanello”, sito in agro di Parte_1
Carlopoli, riportato in catasto alle part.lle n. 1 del foglio di mappa n. 7 e nn. 2, 3 e 174 del foglio n. 8;
- condanna al rilascio, in favore dell'attore, del detto fondo;
Controparte_1
2) rigetta le altre domande;
3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 602,00 per esborsi (ivi comprese le spese di mediazione) ed € 7.616,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Lamezia Terme, lì 11.12.2025.
Il Giudice
D.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2001 del RGAC dell'anno 2014 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Cervadoro Parte_1 C.F._1
Lidia, giusta procura in atti parte attrice
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guerino Controparte_1 C.F._2
Eugenio, giusta procura in atti parte convenuta
OGGETTO: diritti reali - possesso
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio il Parte_1 convenuto in epigrafe al fine di: 1) vedere accertato e dichiarato il suo diritto di comproprietà sul fondo denominato “Iermanello”, sito in agro di Carlopoli, riportato in catasto alle part.lle n. 1 del foglio di mappa n. 7 e nn. 2, 3 e 174 del foglio n. 8 e, per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948
c.c., l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa;
2) condannare il convenuto CP_1
al risarcimento dei danni per l'ingiusta detenzione sine titulo;
con vittoria delle spese di
[...] lite.
Ha dedotto, in particolare, di essere divenuto comproprietario del terreno de quo nel 1995, insieme alla madre e alla sorella a seguito della morte del Controparte_2 Controparte_3 padre il quale, a sua volta, per come precisato anche nei successivi atti, era Persona_1 divenuto comproprietario, insieme ai fratelli e e alla madre CP_4 Controparte_5
a seguito della morte di (nonno dell'attore Persona_2 Persona_3
Pagina 1 di 9 deceduto nel 1922) e di (sorella unilaterale di ). A seguito Persona_4 Persona_1 della morte di (avvenuta nel 1956), (padre Persona_2 Persona_1 dell'odierno attore) era rimasto comproprietario insieme ai fratelli e CP_4 CP_5
.
[...]
1.1 Si è costituito in giudizio il quale si è opposto all'accoglimento delle domande Controparte_1 avversarie, contestando gli assunti attorei, per essere stato il terreno in realtà posseduto da lui e, prima di lui, dal suo omonimo zio paterno e spiegando, in via subordinata, domanda riconvenzionale di pagamento di congrua indennità per le migliorie apportate e le riparazioni effettuate sul terreno oggetto di causa.
2. Così brevemente richiamato il thema decidendum, nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Orbene, l'azione proposta da deve essere correttamente qualificata quale azione Parte_1 di rivendicazione di bene immobile ai sensi dell'art. 948 c.c..
Tale azione è volta a ricongiungere la proprietà al possesso: si tratta di un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente, come detto, che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. 7777/2005). Una volta assolto l'onere probatorio, la restituzione del bene è assicurata;
spetterà al convenuto, che abbia eventualmente titolo a ritenere il bene, opporre e provare eventuali fatti impeditivi.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass.
11521/1999).
E tale onere probatorio non muta neanche quando il convenuto esperisce domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione: in particolare, se la domanda di usucapione non è formulata in modo tale da comportare il riconoscimento del diritto dei danti causa dell'attore,
l'onere della prova non è minimamente attenuato potendo il convenuto avvalersi della vantaggiosa posizione di possessore e del principio “possideo quia possideo” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)). A meno che il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato
Pagina 2 di 9 dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19653 (rv. 632992)).
In ogni caso, a prescindere dall'onere probatorio e dalla sua pretesa attenuazione, chi agisce in rivendica, in presenza dell'eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione ex adverso proposta, deve fornire, comunque, la prova di un valido titolo di acquisto del bene rivendicato e dell'appartenenza dello stesso ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene (Cass. n. 13186/2002 e n. 12327/2001)
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)).
In sostanza, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell'usucapione, non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova, pur nell'opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto. Infatti, l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui
"dies a quo" sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare” (Cass. 23 luglio 2015, n. 15539;
Cass. 22 settembre 2010, n. 20037; Cass. 30 marzo 2006, n. 7529).
Ciò posto in punto di diritto, si evidenzia che, nel caso di specie, l'attore ha dimostrato di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Risulta, infatti, documentato che nel 1952 anche per conto dei Persona_2 comproprietari tra cui (padre dell'attore) concedeva in fitto il suddetto terreno a Persona_1
Pagina 3 di 9 (cfr. all. 4 al fascicolo di parte attrice). Successivamente, nel 2006, gli allora Persona_5 comproprietari (attore), e proponevano Parte_1 Controparte_2 Per_1 Persona_2 ricorso presso il Tribunale di Lamezia Terme per ottenere il rilascio del fondo da CP_6
(cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che era subentrato al padre nel
[...] contratto di affitto del 1952 e che nel 2010 riconsegnava spontaneamente il terreno in esecuzione di un accordo stragiudiziale raggiunto nelle more del giudizio (cfr. all. 5 all'atto di citazione).
In proposito, il convenuto ha rilevato 1) che né gli altri Persona_2 ascendenti di (padre dell'attore) hanno mai acquistato la proprietà o altro diritto Persona_1 reale sul terreno per cui è causa per cui alcun diritto poteva essere trasferito all'attore; 2) alcun trasferimento poteva avvenire per successione non avendo assunto la qualità di Parte_1 erede di e non avendo assunto la qualità di erede di Persona_1 Persona_1 [...]
per mancata accettazione delle rispettive eredità nel termine previsto e, in ogni Persona_2 caso, intervenuta prescrizione del relativo diritto;
3) il terreno non è mai stato condotto in fitto a per essere stato in realtà posseduto, da diversi anni, da esso convenuto e, prima Controparte_6 di lui, dal suo omonimo zio paterno.
Il convenuto ha, altresì, contestato la rilevanza probatoria del contratto di affitto del 31.08.1952 trattandosi di copia fotostatica di cui ha contestato la conformità all'eventuale originale, non avendo data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e recando sottoscrizioni sconosciute al convenuto.
Ebbene, tutti i richiamati rilievi, da esaminare congiuntamente, devono essere disattesi.
Si ribadisce, invero, che l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica è soddisfatto anche con la dimostrazione di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11521 per cui
“Nell'azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale dello stesso - l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso”), evidenziando, altresì, che – diversamente da quanto contestato da parte convenuta – l'allegazione, da parte dell'attore, del suo acquisto (anche) a titolo originario del bene per il decorso di oltre venti anni (effettuata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) non è incorsa in alcuna preclusione.
Pagina 4 di 9 Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicchè nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione ecc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova;
pertanto la deduzione, o l'aggiunta, di un diverso titolo d'acquisto non determina la novità della domanda ed è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11521 cit., nella specie l'attore aveva specificato in appello che l'acquisto da parte sua della proprietà era avvenuta per successione ereditaria).
Ebbene, partendo, a ritroso, dal 2010 (data in cui, come detto, risulta aver Controparte_6 bonariamente consegnato il fondo agli attuali comproprietari), la prova di tale possesso in capo all'attore è data dalle dichiarazioni del teste il quale ha confermato di essersi Testimone_1 rivolto, nel 2009, all'attore per acquistare il terreno de quo al fine di installarvi un distributore di carburante, precisando che la trattativa non era andata a buon fine in quanto quest'ultimo doveva prima risolvere “delle questioni con l'affittuario del detto terreno” (cfr. verbale di udienza del
18.12.2019 nonché comparsa di costituzione di nel giudizio di rilascio di fondo Controparte_7 rustico datata, non a caso, 2009, all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
A livello documentale, andando a ritroso, il possesso in capo all'attore si evince dalle diffide al rilascio del fondo indirizzate a con certezza a partire dal 2003 (cfr. all. 4, 5 e 6 Controparte_6 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Prima del 2003, la prova del possesso è data dalla successione dell'odierno attore nei diritti del suo dante causa , il quale era certamente nel possesso del bene dalla data del Persona_1
31.08.1952 in cui la madre lo concedeva in fitto, anche per Persona_2 conto dello stesso, a . Persona_5
In proposito, deve rilevarsi che – diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta – l'attore ha dimostrato di aver assunto la qualità di erede legittimo di (cfr. certificato di Persona_1 famiglia all. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) nonché la qualità, in capo a quest'ultimo, di erede legittimo di (cfr. all. 9 alla Persona_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) per avere gli stessi accettato le rispettive eredità attraverso l'avvenuta tempestiva volturazione del bene oggetto di causa in
Pagina 5 di 9 seguito alla morte dei loro danti causa (cfr. visure catastali allegate all'atto di citazione attestanti la volturazione del bene a nome, tra gli altri, di certamente alla data del 1985 e, in Persona_1 seguito alla morte di quest'ultimo nel 1995, a nome, tra gli altri, dell'odierno attore Pt_1
.
[...]
A riguardo si ricordi che “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al Catasto dei beni del de cuius a proprio favore” (cfr. C. 12259/2022; C. 11478/2021; C. 1438/2020; C. 10796/2009; C. 6574/2005; C.
5226/2002; T. Monza 31.10.2019; T. Milano 29.11.2017) e che, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso si trasferisce all'erede sin dall'apertura della successione come conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità, senza bisogno di materiale apprensione della cosa da parte dello stesso.
In definitiva, considerato che era possessore del terreno certamente alla data del Persona_1
1952, l'odierno attore, in quanto erede legittimo dello stesso in forza di tempestiva accettazione dell'eredità ex art. 476 c.c., ha evidentemente posseduto il bene, anche attraverso il suo precedente dante causa, nel cui possesso egli è succeduto, per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Quanto alla circostanza, dedotta dal convenuto, che il terreno non è mai stato condotto in fitto a per essere stato in realtà posseduto, da diversi anni, da esso convenuto e, prima Controparte_6 di lui, dal suo omonimo zio paterno, essendo in precedenza il fondo in totale abbandono, basti osservare che alcuna prova è stata offerta sul punto dal resistente – il quale, gioverà precisare si è limitato a dedurre una situazione di possesso senza riuscire a collocare temporalmente il suo inizio e senza spiegare eccezione di usucapione – ed anzi detta circostanza è stata smentita.
È stato, infatti, allegato il contratto di affitto del fondo datato 31.08.1952 la cui rilevanza probatoria non è stata idoneamente scalfita dalle eccezioni di parte convenuta.
Innanzitutto, quanto al disconoscimento della conformità della copia prodotta all'eventuale originale si ricorda che “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del
Pagina 6 di 9 ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 29/07/2016, n. 15790), quali quelle avanzate dal convenuto.
Quanto, poi al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al detto contratto, basti rilevare che nessuna di esse appartiene al convenuto e che, pertanto, lo stesso non può disconoscere la paternità di firme apposte da altre persone.
La circostanza che il fondo sia stato condotto in fitto da a far data del Persona_5
31.08.1952 è poi confortata dalla stessa comparsa di costituzione in giudizio di Controparte_6 che menziona espressamente la detta scrittura (cfr. all. 3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. di parte attrice) e comprova ulteriormente il possesso del terreno in capo all'attore e ai suoi ascendenti dal 1952 fino al 2010, quando è stato bonariamente riconsegnato ai proprietari dall'affittuario.
Nessuna circostanza di segno diverso, come già detto, è stata dimostrata dal convenuto la cui prospettazione (il possesso del terreno, da diversi anni, in capo allo stesso e a suo zio paterno) è rimasta al rango di mera allegazione assertiva. Né è stato dimostrato che, prima del presunto possesso di , il fondo versasse in una situazione di totale abbandono avendo, anzi, Controparte_1 lo stesso teste di parte convenuta negato tale circostanza (cfr. verbale del Testimone_2
16.10.2018).
In definitiva, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Per l'effetto, l'attore deve essere dichiarato comproprietario del fondo denominato “Iermanello”, sito in agro di Carlopoli, riportato in catasto alle part.lle n. 1 del foglio di mappa n. 7 e nn. 2, 3 e
174 del foglio n. 8 e il convenuto deve essere condannato al rilascio del detto fondo dallo stesso occupato.
2.1 Deve, invece, essere rigettata la domanda al risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore per effetto dell'abusiva occupazione del fondo di sua comproprietà. Sul punto, il giudicante condivide il principio di diritto per cui “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art.
Pagina 7 di 9 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 25/05/2018).
Pertanto, sarebbe stato onere di parte attrice, in realtà non assolto, di allegare e provare, anche con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione.
L'attore si è limitato, invece, a chiedere una liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226
c.c., anche con riferimento al valore locativo dell'immobile, senza peraltro fornire al Tribunale alcun parametro concreto e verificabile per quantificare detto valore nei termini delle preclusioni istruttorie (anche il riferimento, contenuto peraltro nella comparsa conclusionale, al sito standard per l'individuazione della redditività annua non è stato di Email_1 alcuna utilità per il Tribunale risultando alla ricerca “Not Found - The requested URL
/produzioni standard was not found on this server”).
In proposito, non sarà inutile ricordare che la liquidazione del danno in via equitativa, da un lato, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, dall'altro, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che tale apprezzamento sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno
(cfr. Cass. 11.07.07, n. 15585).
2.2 Parimenti deve essere disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e volta al pagamento dell'indennità pretesa per i miglioramenti e le spese da lui effettuate sul fondo per cui
è causa. In proposito, non può non rilevarsi che, sebbene il teste addotto da parte convenuta abbia confermato le migliorie e gli interventi effettuati dal convenuto (cfr. Testimone_2 verbale di udienza del 16.10.2018), quest'ultimo non ha prodotto alcuna prova documentale attestante le spese effettivamente sostenute né descrizione precisa delle opere compiute al fine di procedere ad una congrua ed oggettiva quantificazione della richiesta indennità.
Pagina 8 di 9 3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 948 c.c. di parte attrice e, per l'effetto,
- dichiara comproprietario del fondo denominato “Iermanello”, sito in agro di Parte_1
Carlopoli, riportato in catasto alle part.lle n. 1 del foglio di mappa n. 7 e nn. 2, 3 e 174 del foglio n. 8;
- condanna al rilascio, in favore dell'attore, del detto fondo;
Controparte_1
2) rigetta le altre domande;
3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 602,00 per esborsi (ivi comprese le spese di mediazione) ed € 7.616,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Lamezia Terme, lì 11.12.2025.
Il Giudice
D.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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