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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 1522/2025 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 30/09/2025 considerate le conclusioni precisate a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 1522 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CONDOMINIO,
e vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti,
ATTRICE
E
- - Controparte_1 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La a convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
amministratore del in via Tripoli, n. 18 in Controparte_1 Controparte_2
Avellino.
Deduceva:
- di essere creditore del giusta decreto ingiuntivo n. 534/2020. CP_2
- che rimasta l'obbligazione inadempiuta aveva richiesto all'amministratore il nominativo dei condomini morosi;
- che l'amministratore non aveva dato alcun riscontro alla richiesta.
L'amministratore non si è costituito benché regolarmente citato.
All'odierna udienza la società ricorrente ha dichiarato che l'amministratore, ricevuta la notifica dell'atto introduttivo, aveva comunicato i nominativi richiesti.
L'amministratore comparso personalmente prendeva atto dell'avversa dichiarazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere così come richiesto dalla stessa ricorrente.
Vanno riconosciute alla società le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto a pagare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
125,00 per esborsi ed euro 320,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati dell'attrice, dichiaratisi antistatari.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
Raffaele Califano causa civile n. 1522/2025 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 30/09/2025 considerate le conclusioni precisate a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 1522 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CONDOMINIO,
e vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti,
ATTRICE
E
- - Controparte_1 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La a convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
amministratore del in via Tripoli, n. 18 in Controparte_1 Controparte_2
Avellino.
Deduceva:
- di essere creditore del giusta decreto ingiuntivo n. 534/2020. CP_2
- che rimasta l'obbligazione inadempiuta aveva richiesto all'amministratore il nominativo dei condomini morosi;
- che l'amministratore non aveva dato alcun riscontro alla richiesta.
L'amministratore non si è costituito benché regolarmente citato.
All'odierna udienza la società ricorrente ha dichiarato che l'amministratore, ricevuta la notifica dell'atto introduttivo, aveva comunicato i nominativi richiesti.
L'amministratore comparso personalmente prendeva atto dell'avversa dichiarazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere così come richiesto dalla stessa ricorrente.
Vanno riconosciute alla società le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto a pagare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
125,00 per esborsi ed euro 320,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati dell'attrice, dichiaratisi antistatari.
IL GIUDICE
Raffaele Califano