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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
OZ PP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7452/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023936528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 03420240023936528000 notificata il 4.9.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 347,96 a titolo di tassa automobilistica (anno 2021), deducendo l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto, l'inesistenza della notifica, la carenza di motivazione e, infine, l'omessa sottoscrizione autografa da parte del funzionario competente.
In data 20.12.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di notifica del ricorso nei confronti della Regione Calabria e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
In data 10.1.2025 la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 18.2.2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, si evidenzia che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto attraverso il quale l'Ufficio ha esercitato la pretesa creditoria e che tale modus operandi trova la sua copertura normativa nelle disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria n. 56/2023, secondo cui è possibile accorpare la contestazione del debito in seno alla cartella esattoriale purché quest'ultima venga notificata entro il termine del terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il debito (e cioè, nel caso di specie, entro il 31/12/2024).
Risulta parimenti infondata la censura riguardante l'inesistenza della notifica.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
La Suprema Corte ha precisato altresì che “la legge n. 890/1982 (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonché "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica ex art. 149 c.p.c. eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento)" (cfr. Cass. 9111/12).
Sulla stessa scia si è posta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla parte resistente, intervenuta con specifico riguardo alla disposizione normativa di cui all'art. 26 DPR 602/73 (cfr.
Cass. 15984/10). Dai suddetti principi giurisprudenziali discende che l'art. 26 DPR 602/73 costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile in tema di notifica, prevedendo - nel caso in cui il concessionario ricorra al servizio postale - che la notifica vada considerata effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata a mezzo posta nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73.
Non risulta meritevole di accoglimento neppure il motivo di ricorso col quale si deduce il vizio motivazionale.
L'art. 7 commi 1 e 2 L. 212/00 dispone che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…..Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
L'art. 12 DPR 602/73 prevede che “nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene definitivo esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”.
Ed ancora secondo l'art. 25 DPR 602/73 “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Il modello ministeriale è stato definito con DM 28.6.1999 e s.s. e, per i ruoli di consegna successiva al
25.3.2007, dal DM 13.2.2007.
Tale ultimo modello, poi, è stato modificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.4.2008, che ha approvato il nuovo modello da utilizzare per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dall'1.6.2008.
Ciò premesso, osserva il collegio che sotto il profilo del contenuto minimo previsto per legge l'atto impugnato, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, contiene tutti gli elementi necessari al fine di garantire al contribuente la piena conoscenza delle ragioni sottostanti alla pretesa tributaria: l'atto in discorso, infatti, indica la natura e l'importo del tributo, la data in cui è divenuto esecutivo il ruolo, il responsabile del procedimento e, infine, l'ente impositore.
Quanto agli interessi (moratori), deve rilevarsi che è sufficiente che la cartella di pagamento espliciti i limiti temporali di riferimento della pretesa creditoria in quanto il tasso annuo degli interessi, essendo determinato con provvedimento generale, è conoscibile da parte di chicchessia.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4376/17 del 21.02.2017, ha statuito che la cartella di pagamento è valida anche senza il calcolo degli interessi di mora, affermando che questi ultimi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo qualora - per come indicato nelle cartelle di pagamento secondo il modello approvato ex art. 25 citato - il pagamento non sia eseguito entro 60 giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973. La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al citato art. 30 che detta i contenuti di calcolo degli interessi di mora, fornisce una motivazione chiara dell'atto, richiamando gli atti normativi conoscibili dal destinatario dell'atto, anche relativamente all'aliquota applicabile.
E' infondato, infine, il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata apposizione della sottoscrizione autografa in calce all'atto impugnato.
Al riguardo, va rilevato che la cartella di pagamento ha una disciplina speciale che rende inapplicabile la generale normativa processuale civilistica, con particolare riferimento a quanto previsto per l'atto di precetto
(obbligo di sottoscrizione autografa).
La normativa di riferimento è quella di cui all'art. 25 DPR 602/73 secondo cui “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Il modello ministeriale è stato definito con DM 28.6.99 e s.s. e, per i ruoli di consegna successiva al 25.3.07, dal DM 13.2.07. Tale ultimo modello, poi, è stato modificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.4.08, che ha approvato il nuovo modello da utilizzare per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dall'1.6.08.
Ebbene, né l'art. 25 DPR 602/73 né i modelli sopra indicati prevedono la sottoscrizione del direttore o del legale rappresentante dell'agente della riscossione, richiedendo unicamente la stampigliatura della denominazione della società da cui promana l'atto ai fini dell'individuazione della sua provenienza. Tale stampigliatura è sufficiente ai fini della legittimità dell'atto, per come precisato anche dalla granitica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14894/08).
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
OZ PP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7452/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023936528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 03420240023936528000 notificata il 4.9.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 347,96 a titolo di tassa automobilistica (anno 2021), deducendo l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto, l'inesistenza della notifica, la carenza di motivazione e, infine, l'omessa sottoscrizione autografa da parte del funzionario competente.
In data 20.12.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di notifica del ricorso nei confronti della Regione Calabria e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
In data 10.1.2025 la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 18.2.2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, si evidenzia che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto attraverso il quale l'Ufficio ha esercitato la pretesa creditoria e che tale modus operandi trova la sua copertura normativa nelle disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria n. 56/2023, secondo cui è possibile accorpare la contestazione del debito in seno alla cartella esattoriale purché quest'ultima venga notificata entro il termine del terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il debito (e cioè, nel caso di specie, entro il 31/12/2024).
Risulta parimenti infondata la censura riguardante l'inesistenza della notifica.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
La Suprema Corte ha precisato altresì che “la legge n. 890/1982 (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonché "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica ex art. 149 c.p.c. eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento)" (cfr. Cass. 9111/12).
Sulla stessa scia si è posta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla parte resistente, intervenuta con specifico riguardo alla disposizione normativa di cui all'art. 26 DPR 602/73 (cfr.
Cass. 15984/10). Dai suddetti principi giurisprudenziali discende che l'art. 26 DPR 602/73 costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile in tema di notifica, prevedendo - nel caso in cui il concessionario ricorra al servizio postale - che la notifica vada considerata effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata a mezzo posta nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73.
Non risulta meritevole di accoglimento neppure il motivo di ricorso col quale si deduce il vizio motivazionale.
L'art. 7 commi 1 e 2 L. 212/00 dispone che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…..Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
L'art. 12 DPR 602/73 prevede che “nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene definitivo esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”.
Ed ancora secondo l'art. 25 DPR 602/73 “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Il modello ministeriale è stato definito con DM 28.6.1999 e s.s. e, per i ruoli di consegna successiva al
25.3.2007, dal DM 13.2.2007.
Tale ultimo modello, poi, è stato modificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.4.2008, che ha approvato il nuovo modello da utilizzare per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dall'1.6.2008.
Ciò premesso, osserva il collegio che sotto il profilo del contenuto minimo previsto per legge l'atto impugnato, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, contiene tutti gli elementi necessari al fine di garantire al contribuente la piena conoscenza delle ragioni sottostanti alla pretesa tributaria: l'atto in discorso, infatti, indica la natura e l'importo del tributo, la data in cui è divenuto esecutivo il ruolo, il responsabile del procedimento e, infine, l'ente impositore.
Quanto agli interessi (moratori), deve rilevarsi che è sufficiente che la cartella di pagamento espliciti i limiti temporali di riferimento della pretesa creditoria in quanto il tasso annuo degli interessi, essendo determinato con provvedimento generale, è conoscibile da parte di chicchessia.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4376/17 del 21.02.2017, ha statuito che la cartella di pagamento è valida anche senza il calcolo degli interessi di mora, affermando che questi ultimi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo qualora - per come indicato nelle cartelle di pagamento secondo il modello approvato ex art. 25 citato - il pagamento non sia eseguito entro 60 giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973. La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al citato art. 30 che detta i contenuti di calcolo degli interessi di mora, fornisce una motivazione chiara dell'atto, richiamando gli atti normativi conoscibili dal destinatario dell'atto, anche relativamente all'aliquota applicabile.
E' infondato, infine, il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata apposizione della sottoscrizione autografa in calce all'atto impugnato.
Al riguardo, va rilevato che la cartella di pagamento ha una disciplina speciale che rende inapplicabile la generale normativa processuale civilistica, con particolare riferimento a quanto previsto per l'atto di precetto
(obbligo di sottoscrizione autografa).
La normativa di riferimento è quella di cui all'art. 25 DPR 602/73 secondo cui “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Il modello ministeriale è stato definito con DM 28.6.99 e s.s. e, per i ruoli di consegna successiva al 25.3.07, dal DM 13.2.07. Tale ultimo modello, poi, è stato modificato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.4.08, che ha approvato il nuovo modello da utilizzare per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dall'1.6.08.
Ebbene, né l'art. 25 DPR 602/73 né i modelli sopra indicati prevedono la sottoscrizione del direttore o del legale rappresentante dell'agente della riscossione, richiedendo unicamente la stampigliatura della denominazione della società da cui promana l'atto ai fini dell'individuazione della sua provenienza. Tale stampigliatura è sufficiente ai fini della legittimità dell'atto, per come precisato anche dalla granitica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14894/08).
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria).