Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/1998, n. 608
CASS
Sentenza 20 febbraio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiamare, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il concetto di complessità del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione non solo la complessità inerente alla trattazione e alla decisione del processo con riferimento alla esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli di ordine logistico attinenti alla organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari per la celebrazione del dibattimento, derivanti, ad esempio, dalla esigenza di tradurre imputati detenuti in luoghi distanti, assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri procedimenti, garantire la incolumità dei testi e degli stessi collaboratori di giustizia, fare fronte anche ai concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/1998, n. 608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 608
    Data del deposito : 20 febbraio 1998

    Testo completo