Sentenza 20 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiamare, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il concetto di complessità del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione non solo la complessità inerente alla trattazione e alla decisione del processo con riferimento alla esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli di ordine logistico attinenti alla organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari per la celebrazione del dibattimento, derivanti, ad esempio, dalla esigenza di tradurre imputati detenuti in luoghi distanti, assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri procedimenti, garantire la incolumità dei testi e degli stessi collaboratori di giustizia, fare fronte anche ai concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/1998, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 20.02.1998
1. Dott. AN Caso Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Candela " N.608
3. " TI Garribba " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.35444/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1) GN RI, n. 22.10.1946
2) LA AN, n. 30.11.1965
3) AR AN, n. 02.12.1955
4) PE AN, n. 24.07.1960
5) TA SE, n. 23.03.1964
avverso l'ordinanza emessa il giorno 18.06.1997 dal Tribunale di Salerno;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del GN, del LA e del AR, e per il rigetto dei ricorsi del PE e del TA;
Uditi i difensori, avv. Iacobelli (per PE e TA) e Falci (per GN, LA e AR), i quali si riportano ai rispettivi ricorsi.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 18.06.1997 il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto da GN RI, LA AN, AR AN, PE AN e TA SE avverso l'ordinanza con cui il 22.05.1997 il Tribunale di Salerno, nel processo penale n. 1051/96, aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per tutta la durata del dibattimento, ivi compresi gli intervalli fra un'udienza e l'altra e il tempo per la deliberazione della sentenza.
Ricorrono i suddetti imputati.
Il GN., il LA e- il AR deducono che sono state addotte, a giustificazione della complessità del dibattimento,, ragioni - quali le esigenze logistiche inerenti all'utilizzo della cd. Aula Bunker e i concomitanti impegni dei giudici componenti del Collegio - che appaiono intrinsecamente inconferenti allo scopo e, di fatto, smentite da circostanze comprovanti lo svolgimento di udienze:
a) anche in aule diverse dall'Aula Bunker;
b) nell'Aula Bunker anche in giorni in cui la medesima sarebbe stata, a detta del Tribunale, non utilizzabile;
c) anche in giorni in cui gli impegni dei componenti il Collegio non avrebbero, a detta del Tribunale, consentito di tenere udienza. Il PE e il TA deducono:
1) che erroneamente, e in violazione del comma 3 dell'art. 304, comma 3, cpp è stata nella specie ritenuta ammissibile la richiesta di sospensione avanzata dal P.M., sfornita di qualunque motivazione;
2) che le ragioni indicate dal Tribunale a giustificazione della ritenuta complessità del dibattimento (elevato numero di testi e imputati, vastità delle imputazioni, gravità dei reati, esigenze logistiche connesse alla traduzione degli imputati e al rispetto delle misure atte a garantire la sicurezza di testi e collaboranti, carattere meramente ordinatorio dei termini di cui all'art. 477 cpp., difficoltà nella composizione del Collegio per più giorni alla settimana) sono inadeguate in astratto e insussistenti in concreto;
3) che, diversamente opinando, la norma di cui all'art. 304, comma 2, cpp., in quanto consente, per la sua indeterminatezza, interpretazioni eccessivamente discrezionali e prive di ragionevolezza, si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 della Costituzione e con l'art. 5, comma 3, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Vale in diritto osservare che la richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, avanzata dal P.M. a sensi del comma 3 dell'art. 304 cpp. non è subordinata a specifici requisiti di forma e di contenuto, dal cui mancato rispetto possano derivare conseguenze caducatorie sul provvedimento di accoglimento del giudice. Solo quest'ultimo, vincolato nell'an ma non nel contenuto alla richiesta del P.M. (v. sent. Corte cost. n. 238 del 19/06/1997), deve, in ossequio al dettato del comma 3 dell'art. 125 cpp., contenere la motivazione sulla sussistenza in concreto dei presupposti per l'accoglibilità dellà richiesta stessa ed è soggetto ad impugnazione ex art. 310 c.p.p. Ancora in diritto deve rilevarsi che l'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiamare, ai fini della sospensione dei termini della custodia cautelare (che riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali, cioè i cosiddetti "tempi morti" del processo:
v. CASS. SS.UU. n. 20 del 28/10/91, CC.01/10/91, RV. 188524, IMP. Alleruzzo ed altri;
CASS. SEZ. 1 SENT. 0 5302 DEL 06/11/97, CC.25/09/971, RV. 208729, IMP. Cucinelli), il concetto di complessità del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione - come reso fra l'altro evidente dal riferimento, contenuto nella terza sub-direttiva (relativa alla previsione della sospensione dei termini di durata massima delle misure coercitive) dell'art. 2 n. 61 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, oltre che alla (intrinseca) complessità del dibattimento, anche allo "svolgimento" dello stesso - non solo la complessità inerente alla trattazione e alla decisione del processo con riferimento all'esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà e ostacoli di ordine logistico attinenti all'organizzazione di mezzi e di strutture necessari per la celebrazione del dibattimento, derivanti, ad es., dalla esigenza di tradurre imputati detenuti in luoghi distanti (CASS. SEZ. 1 SENT 0 5565 DEL 28/11/97, CC.03/10/97, RV. 208979, IMP. Guidone), assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni del loro difensori, ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri procedimenti, garantire la incolumità di testi e degli stessi collaboratori di giustizia (CASS. SEZ. 6 SENT. 0 1489 DEL 14/05/97, CC.04/04/97, RV. 208915, IMP. Marziano ed altro), far fronte anche ai concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio (CASS. SEZ. 1 SENT. 0 5650 DEL 24/10/97, CC.09/10/97, RV. 208627, IMF. Cottone).
Corretta è dunque la motivazione dell'ordinanza impugnata, che fa riferimento sia alle difficoltà intrinseche al processo sia alle difficoltà logistico-organizzative del tipo indicato;
ne', ovviamente, valgono smentita di queste ultime, eventuali circostanze nelle quali alle stesse si è occasionalmente ritenuto di derogare o potuto far fronte con opportunità diverse.
Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma secondo, del cod.proc.pen., sotto il profilo del contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 13, 24 e 27 della Carta Costituzionale, la stessa è già stata dichiarata manifestamente infondata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20 del 28/10/91, CC.01/10/91, RV. 188524, IMP. Alleruzzo ed altri, nella quale si è ineccepibilmente rilevato che: - i criteri di computo dei termini di custodia cautelari risultano correlati, con disciplina valida erga omnes, alle particolari necessità imposte dai contingenti livelli di criminalità ed alle conseguenti indispensabili operazioni processuali;
- i limiti massimi di custodia cautelari restano prefissati per legge, anche se la legge stessa, per motivi di necessità, consente per situazioni del tutto particolari, legate ad esigenze inderogabili per l'accertamento della verità, proroghe di tali termini, non ad libitum del magistrato ma solo in presenza di precisi presupposti prefissati per legge e con un tetto massimo comunque fissato per legge;
- la sospensione dei termini di custodia non comprime l'esercizio pieno e concreto del diritto di difesa;
- il prolungamento della detenzione conserva la natura di custodia e non si trasforma in alcun modo in una espiazione anticipata della pena.
A tali rilievi è utile aggiungere (con CASS. SENT. 2413 DEL 27/06/91, CC.23/05/91, RV. 187657, IMP. Cortese ed altri) -in riferimento anche al principio di cui all'art. 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (che prevede il ragionevole contenimento della privazione della libertà personale prima di un definitivo accertamento della responsabilità - che la protrazione della detenzione cautelare resta sempre subordinata alla sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 Cpp., sicché nel momento in cui esse vengono a mancare deve conseguirne la restituzione dell'imputato allo stato di libertà.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998