Versione
30 marzo 1929
30 marzo 1929
Art. 15.
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonche' ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, e' dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 . Pero', quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.
Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente e' concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale puo' delegare uno dei propri membri a' presentare e sostenere il ricorso medesimo.
Contro le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonche' ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, e' dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 . Pero', quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.
Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente e' concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale puo' delegare uno dei propri membri a' presentare e sostenere il ricorso medesimo.
Contro le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile n. 5204/1998https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., la notificazione degli atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario attestata dalla ricevuta di ritorno, trova applicazione - in mancanza di norme che assegnino rilievo alla data di spedizione del plico, come quelle relative ai ricorsi amministrativi (art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) o al deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione e del controricorso (art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.) - anche con riguardo al ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri avverso provvedimenti dei consigli dei …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 4547Provvedimento: […] L'articolo 15 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n.274 stabilisce, infatti, che le decisioni del Collegio dei geometri in merito alle istanze di iscrizione all'Albo siano notificate agli interessati e l'articolo 20 della legge n. 241/90 prevede che il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego. […]Leggi di più...
- diritti del cittadino·
- silenzio-assenso·
- diniego di provvedimento ampliativo·
- autotutela amministrativa·
- interpretazione normativa·
- legge 241/90·
- giurisdizione amministrativa·
- iscrizione all'albo professionale·
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- decreto legislativo 59/2010