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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7992/23 R.G. e vertente TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Loredana Parte_1
– ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1
NE SI;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Di essere un Dirigente veterinario I liv., ex 10°, dipendente di ruolo dal 1.05.2001 della;
CP_1
- Che, con determina del 09.01.2003 n. 06 a firma del Direttore Generale, veniva conferito l'incarico di Direzione Struttura Semplice “UOS Veterinaria Area B Ambito 5 ex DDSS 42/43” (come allegata al ricorso);
- Che, malgrado le valutazioni sempre positive, e prima della naturale scadenza, l'
[...]
, con Delibera n. 290/2018 (avente ad oggetto “Atto aziendale approvato Parte_2 con DCA n. 64 del 13.12.2017”), disponeva “la cessazione degli incarichi di direzione struttura complessa non rispondenti al nuovo assetto organizzativo e strutturale, con conseguente interruzione dell'erogazione delle relative competenze economiche a decorrere dal 01.04.2018”, nonché “la cessazione di tutti gli altri incarichi di struttura semplice e semplice dipartimentale attualmente in essere, sia in quanto non conformi al nuovo atto aziendale, sia in quanto scaduti e non rinnovati anche per mancanza di valutazione, con conseguente interruzione dell'erogazione delle relative competenze economiche a decorrere dal 01.04.2018”; - Che, ritenendo illegittima la suddetta Delibera per violazione normativa contrattuale nonché per il mancato rispetto degli istituti della consultazione e concertazione con le O.O.S.S., con nota del 11.12.2019., il ricorrente impugnava e contestava la detta revoca. Tanto premesso concludeva chiedendo “a) Accertare e dichiarare valido ed efficace l'incarico conferito dalla in data 03.01.2003 come successivamente confermato al Dott CP_1 Pt_1 sino alla naturale scadenza con conseguente disapplicazione della Delibera n. 290 del 09.03 2018
[...] avente ad oggetto la revoca degli incarichi dirigenziali per le causali esposte innanzi, b)Condannare, quindi, l resistente al pagamento della somma complessiva di CP_2 euro24.289,27,decurtata in busta paga dall'aprile 2018 al dicembre2022a titolo di retribuzione di posizione e di variabile aziendale così come innanzi determinata, in ogni caso detta somma è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Costituzione e nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche eventualmente stabilita in via equitativa così come l'Onorevole Giudicante vorrà ritenere di giustizia. c)In subordine, nella denegata ipotesi di conferimento di diverso incarico, anche inferiore sotto il profilo professionale, dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza in applicazione dell'art 39 CCNL del 08.06.2000 e per le altre motivazioni espresse in ricorso, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento CP_2 della somma complessiva di euro 24.289,27,decurtata in busta paga dall'aprile 2018 al dicembre2022, in ogni caso detta somma è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Costituzione e nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche eventualmente stabilita in via equitativa così come l'Onorevole Giudicante vorrà ritenere di giustizia”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'azienda convenuta, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancata impugnazione del provvedimento amministrativo. Nel merito, deduceva la prescrizione del diritto e, comunque, l'infondatezza della domanda. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad esporre. ECCEZIONI PRELIMINARI Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento amministrativo sollevata dall' . Invero, nel presente giudizio innanzi al giudice ordinario, oggetto di causa non è il provvedimento amministrativo strettamente inteso, ma il rapporto di lavoro in essere tra le parti ed, in virtù dello stesso, l'accertamento dei diritti del ricorrente azionati in questa sede. Ne consegue, che il ricorso è pienamente ammissibile, potendosi al più porre problemi di fondatezza dello stesso nel merito. MERITO – OGGETTO DELLA DOMANDA Nel presente giudizio il ricorrente pone due distinte domande. La prima, volta ad accertare la perdurante validità del proprio incarico dirigenziale, revocato ante tempus;
la seconda tesa ad ottenere l'accertamento del proprio diritto al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza. MERITO – SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA PERDURANTE VALIDITÀ DELL'INCARICO È documentalmente provato che il ricorrente fosse titolare dell'incarico di direzione di struttura semplice, poi revocato con atto aziendale emesso con deliberazione n. 290/2018, nell'ambito di un generale programma di riorganizzazione aziendale. Ai sensi dell'art. 28 comma 11 CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000 “La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati”. L'art. 39 comma 8 del CCNL cit. prevede, poi, nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico”. Va, allora, precisato che, nel caso di specie l'incarico del ricorrente risulta revocato per effetto di riorganizzazione aziendale, mediante l'atto aziendale emesso con delibera n. 290/18, per come astrattamente consentito dalle disposizioni normative appena richiamate. In relazione all'atto in questione parte ricorrente ha sollevato generiche contestazioni, lamentandone l'illegittimità più sotto il profilo dell'assenza di valutazioni negative e della mancata attribuzione di altro incarico di pari di livello, che sotto il profilo squisitamente organizzativo. A fronte della genericità delle deduzioni attoree, allora, non vi sono elementi per accertare il diritto alla perdurante validità dell'incarico revocato con delibera n. 290/18, stante la rispondenza della stessa a finalità organizzative non sindacabili dal tribunale (meno che mai in assenza di puntuali deduzioni) ma riservate alla discrezionalità organizzativa del datore di lavoro. MERITO – DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRECEDENTE È necessario, allora, procedere al vaglio della domanda proposta in via subordinata, tesa ad accertare il diritto al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza. È opportuno, in premessa, individuare il quadro normativo regolante la fattispecie per cui è causa. L'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale ed è stato, in particolare, precisato che è inapplicabile ai dirigenti medici l'art. 2103 c.c., per come sancito dall'art. 19 D. Lgs. n. 165/01, in ragione delle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/01, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II. Risulta, invece, applicabile alla fattispecie per cui è causa la disciplina del CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000. L'art. 34 (“Effetti della valutazione negativa”) del CCNL in parola, al comma 3 recita: “Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto”. Il referente normativo disciplina, quindi, l'ipotesi di revoca dell'incarico e l'affidamento di altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto, come effetto della valutazione negativa per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Secondo l'art. 39 comma 8 del CCNL cit. prevede, poi, nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico”, allo scopo di tutelare il diritto del lavoratore a mantenere la medesima retribuzione in precedenza goduta anche nel caso in cui al dirigente medesimo venisse affidato un incarico corrispondente ad un profilo professionale inferiore, in assenza di valutazioni negative. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia subito, per effetto di un atto di riorganizzazione aziendale, una revoca anticipata del proprio incarico di direttore di struttura semplice, ancora in essere alla data della delibera n. 290/18. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso si evince che il ricorrente non ha mai ricevuto valutazioni negative e che, all'esito della più volte richiamata delibera di revoca, ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella precedentemente accordatagli. In proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato che “E' illegittima la revoca di un incarico sostituito con incarico di minore valore economico (perché peggio retribuito) e di contenuto professionale inferiore, senza che l' avesse dato luogo al procedimento di valutazione dell'attività del CP_2 dirigente previsto dall'art. 34 del contratto collettivo”. (Cass. n. 4979/14). Ebbene, secondo l'art 39 comma 8 del C.C.N.L., difatti, nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico”. A fronte della evidente decurtazione della retribuzione operata, allora, il ricorso va accolto, limitatamente alla domanda subordinata, posto che, se è pacifico che l'incarico di direzione di struttura complessa sia stato legittimamente revocato ante tempus per effetto dell'atto aziendale richiamato in premessa, è altrettanto pacifico che all'istante non sia stato riconosciuto un incarico di pari valore economico, a fronte dell'assenza di valutazioni negative ed in violazione del quadro normativo regolante la materia. Sul punto, allora, va accolta la domanda attorea, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate in ricorso. Invero, i conteggi appaiono correttamente effettuati: per come emergente dai documenti allegati la convenuta non ha corrisposto al ricorrente, a far tempo dall'aprile 2018, la voce retributiva c.d. Retribuzione Posizione Unificata pari ad euro 387,61 per il periodo da aprile 2018 a dicembre 2019 (euro 387,61x 23 mensilità= 8.915,03); nonché euro 346,15 per il periodo gennaio 2020 a dicembre 2022 (euro 346,15x 39 mensilità= 13.499,85) per una somma complessiva di euro 22.415,01. Inoltre, il ricorrente ha percepito una decurtazione anche della variabile aziendale in quanto in virtù dell'incarico illegittimamente revocato percepiva mensilmente euro 234,23 (all. 11 Delibera n. 1240/2010). Con la revoca dell'incarico lo stesso ha percepito dal marzo 2018 la somma di euro 204,00 con una differenza di euro 30,23 che per moltiplicati per 62 mensilità è pari ad euro 1.874,26. I conteggi effettuati in questi termini dal ricorrente, peraltro, non sono stati contestati dall' convenuta. CP_2
Essa si è limitata ad eccepire l'intervenuta parziale prescrizione del credito. L'eccezione, nondimeno, è infondata, tenuto conto che è versata in atti missiva interruttiva della prescrizione del 11.12.2019. Ebbene, posto che il ricorso è stato notificato nel settembre 2024 (cfr. memoria , l'eccezione è infondata, tenuto anche conto della sospensione covid di 63 giorni. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2, atteso il rigetto della domanda proposta in via principale. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il medesimo trattamento economico in godimento al momento della revoca impugnata;
2) Condanna la convenuta alla corresponsione, nei confronti di della Parte_1 somma complessiva di euro 24.289,27, oltre accessori di legge;
3) rigetta, nel resto, il ricorso;
4) compensa per 1/2 le spese di lite tra e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7992/23 R.G. e vertente TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Loredana Parte_1
– ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1
NE SI;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Di essere un Dirigente veterinario I liv., ex 10°, dipendente di ruolo dal 1.05.2001 della;
CP_1
- Che, con determina del 09.01.2003 n. 06 a firma del Direttore Generale, veniva conferito l'incarico di Direzione Struttura Semplice “UOS Veterinaria Area B Ambito 5 ex DDSS 42/43” (come allegata al ricorso);
- Che, malgrado le valutazioni sempre positive, e prima della naturale scadenza, l'
[...]
, con Delibera n. 290/2018 (avente ad oggetto “Atto aziendale approvato Parte_2 con DCA n. 64 del 13.12.2017”), disponeva “la cessazione degli incarichi di direzione struttura complessa non rispondenti al nuovo assetto organizzativo e strutturale, con conseguente interruzione dell'erogazione delle relative competenze economiche a decorrere dal 01.04.2018”, nonché “la cessazione di tutti gli altri incarichi di struttura semplice e semplice dipartimentale attualmente in essere, sia in quanto non conformi al nuovo atto aziendale, sia in quanto scaduti e non rinnovati anche per mancanza di valutazione, con conseguente interruzione dell'erogazione delle relative competenze economiche a decorrere dal 01.04.2018”; - Che, ritenendo illegittima la suddetta Delibera per violazione normativa contrattuale nonché per il mancato rispetto degli istituti della consultazione e concertazione con le O.O.S.S., con nota del 11.12.2019., il ricorrente impugnava e contestava la detta revoca. Tanto premesso concludeva chiedendo “a) Accertare e dichiarare valido ed efficace l'incarico conferito dalla in data 03.01.2003 come successivamente confermato al Dott CP_1 Pt_1 sino alla naturale scadenza con conseguente disapplicazione della Delibera n. 290 del 09.03 2018
[...] avente ad oggetto la revoca degli incarichi dirigenziali per le causali esposte innanzi, b)Condannare, quindi, l resistente al pagamento della somma complessiva di CP_2 euro24.289,27,decurtata in busta paga dall'aprile 2018 al dicembre2022a titolo di retribuzione di posizione e di variabile aziendale così come innanzi determinata, in ogni caso detta somma è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Costituzione e nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche eventualmente stabilita in via equitativa così come l'Onorevole Giudicante vorrà ritenere di giustizia. c)In subordine, nella denegata ipotesi di conferimento di diverso incarico, anche inferiore sotto il profilo professionale, dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza in applicazione dell'art 39 CCNL del 08.06.2000 e per le altre motivazioni espresse in ricorso, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento CP_2 della somma complessiva di euro 24.289,27,decurtata in busta paga dall'aprile 2018 al dicembre2022, in ogni caso detta somma è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Costituzione e nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche eventualmente stabilita in via equitativa così come l'Onorevole Giudicante vorrà ritenere di giustizia”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'azienda convenuta, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancata impugnazione del provvedimento amministrativo. Nel merito, deduceva la prescrizione del diritto e, comunque, l'infondatezza della domanda. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad esporre. ECCEZIONI PRELIMINARI Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento amministrativo sollevata dall' . Invero, nel presente giudizio innanzi al giudice ordinario, oggetto di causa non è il provvedimento amministrativo strettamente inteso, ma il rapporto di lavoro in essere tra le parti ed, in virtù dello stesso, l'accertamento dei diritti del ricorrente azionati in questa sede. Ne consegue, che il ricorso è pienamente ammissibile, potendosi al più porre problemi di fondatezza dello stesso nel merito. MERITO – OGGETTO DELLA DOMANDA Nel presente giudizio il ricorrente pone due distinte domande. La prima, volta ad accertare la perdurante validità del proprio incarico dirigenziale, revocato ante tempus;
la seconda tesa ad ottenere l'accertamento del proprio diritto al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza. MERITO – SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA PERDURANTE VALIDITÀ DELL'INCARICO È documentalmente provato che il ricorrente fosse titolare dell'incarico di direzione di struttura semplice, poi revocato con atto aziendale emesso con deliberazione n. 290/2018, nell'ambito di un generale programma di riorganizzazione aziendale. Ai sensi dell'art. 28 comma 11 CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000 “La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati”. L'art. 39 comma 8 del CCNL cit. prevede, poi, nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico”. Va, allora, precisato che, nel caso di specie l'incarico del ricorrente risulta revocato per effetto di riorganizzazione aziendale, mediante l'atto aziendale emesso con delibera n. 290/18, per come astrattamente consentito dalle disposizioni normative appena richiamate. In relazione all'atto in questione parte ricorrente ha sollevato generiche contestazioni, lamentandone l'illegittimità più sotto il profilo dell'assenza di valutazioni negative e della mancata attribuzione di altro incarico di pari di livello, che sotto il profilo squisitamente organizzativo. A fronte della genericità delle deduzioni attoree, allora, non vi sono elementi per accertare il diritto alla perdurante validità dell'incarico revocato con delibera n. 290/18, stante la rispondenza della stessa a finalità organizzative non sindacabili dal tribunale (meno che mai in assenza di puntuali deduzioni) ma riservate alla discrezionalità organizzativa del datore di lavoro. MERITO – DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRECEDENTE È necessario, allora, procedere al vaglio della domanda proposta in via subordinata, tesa ad accertare il diritto al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza. È opportuno, in premessa, individuare il quadro normativo regolante la fattispecie per cui è causa. L'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale ed è stato, in particolare, precisato che è inapplicabile ai dirigenti medici l'art. 2103 c.c., per come sancito dall'art. 19 D. Lgs. n. 165/01, in ragione delle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/01, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II. Risulta, invece, applicabile alla fattispecie per cui è causa la disciplina del CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000. L'art. 34 (“Effetti della valutazione negativa”) del CCNL in parola, al comma 3 recita: “Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto”. Il referente normativo disciplina, quindi, l'ipotesi di revoca dell'incarico e l'affidamento di altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto, come effetto della valutazione negativa per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Secondo l'art. 39 comma 8 del CCNL cit. prevede, poi, nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico”, allo scopo di tutelare il diritto del lavoratore a mantenere la medesima retribuzione in precedenza goduta anche nel caso in cui al dirigente medesimo venisse affidato un incarico corrispondente ad un profilo professionale inferiore, in assenza di valutazioni negative. Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia subito, per effetto di un atto di riorganizzazione aziendale, una revoca anticipata del proprio incarico di direttore di struttura semplice, ancora in essere alla data della delibera n. 290/18. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso si evince che il ricorrente non ha mai ricevuto valutazioni negative e che, all'esito della più volte richiamata delibera di revoca, ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella precedentemente accordatagli. In proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato che “E' illegittima la revoca di un incarico sostituito con incarico di minore valore economico (perché peggio retribuito) e di contenuto professionale inferiore, senza che l' avesse dato luogo al procedimento di valutazione dell'attività del CP_2 dirigente previsto dall'art. 34 del contratto collettivo”. (Cass. n. 4979/14). Ebbene, secondo l'art 39 comma 8 del C.C.N.L., difatti, nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico”. A fronte della evidente decurtazione della retribuzione operata, allora, il ricorso va accolto, limitatamente alla domanda subordinata, posto che, se è pacifico che l'incarico di direzione di struttura complessa sia stato legittimamente revocato ante tempus per effetto dell'atto aziendale richiamato in premessa, è altrettanto pacifico che all'istante non sia stato riconosciuto un incarico di pari valore economico, a fronte dell'assenza di valutazioni negative ed in violazione del quadro normativo regolante la materia. Sul punto, allora, va accolta la domanda attorea, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate in ricorso. Invero, i conteggi appaiono correttamente effettuati: per come emergente dai documenti allegati la convenuta non ha corrisposto al ricorrente, a far tempo dall'aprile 2018, la voce retributiva c.d. Retribuzione Posizione Unificata pari ad euro 387,61 per il periodo da aprile 2018 a dicembre 2019 (euro 387,61x 23 mensilità= 8.915,03); nonché euro 346,15 per il periodo gennaio 2020 a dicembre 2022 (euro 346,15x 39 mensilità= 13.499,85) per una somma complessiva di euro 22.415,01. Inoltre, il ricorrente ha percepito una decurtazione anche della variabile aziendale in quanto in virtù dell'incarico illegittimamente revocato percepiva mensilmente euro 234,23 (all. 11 Delibera n. 1240/2010). Con la revoca dell'incarico lo stesso ha percepito dal marzo 2018 la somma di euro 204,00 con una differenza di euro 30,23 che per moltiplicati per 62 mensilità è pari ad euro 1.874,26. I conteggi effettuati in questi termini dal ricorrente, peraltro, non sono stati contestati dall' convenuta. CP_2
Essa si è limitata ad eccepire l'intervenuta parziale prescrizione del credito. L'eccezione, nondimeno, è infondata, tenuto conto che è versata in atti missiva interruttiva della prescrizione del 11.12.2019. Ebbene, posto che il ricorso è stato notificato nel settembre 2024 (cfr. memoria , l'eccezione è infondata, tenuto anche conto della sospensione covid di 63 giorni. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2, atteso il rigetto della domanda proposta in via principale. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il medesimo trattamento economico in godimento al momento della revoca impugnata;
2) Condanna la convenuta alla corresponsione, nei confronti di della Parte_1 somma complessiva di euro 24.289,27, oltre accessori di legge;
3) rigetta, nel resto, il ricorso;
4) compensa per 1/2 le spese di lite tra e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli