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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14501 /2022 RG
Alla udienza del 9.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 14501 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
il Condominio di via Gustavo Roccella, n. 143 C.F. in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore, avv. Fabio Gagliano
1 OPPONENTE
CONTRO
La signora avv. , c.f. , avv. Controparte_1 C.F._1
RA OL
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Ritiene e dichiara inammissibile l'opposizione a precetto, per difetto di rappresentanza dell'amministratore, e rigetta le relative domande.
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della opposta, che liquida nella complessiva somma di
2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha per oggetto l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615 cpc con cui il , quale parte intimata, ha Parte_1
contestato previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, “l'erroneità delle
somme precettate” indicate in € 8.202,53 oltre € 25,00 ex art.614bis cpc, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'Ord. Trib. Palermo, a far data dal
20.10.2022.
2 In sostanza il Condominio opponente, in persona dell'amministratore pro-
tempore, ha evidenziato che con l'opposto precetto è stata chiesta la corresponsione di competenze, ritenute non dovute in quanto eccessive rispetto a quanto previsto dai parametri forensi,nonchè il pagamento di una penale per un inadempimento, non provato e non dovuto.
Parte opposta costituitasi ha eccepito, in via preliminare, il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore pro tempore, considerato che, trattandosi di materia che non riguarda le parti comuni dell'edificio né le materie indicate nell'art. 1130 c., l'amministratore si è costituito in assenza della preliminare autorizzazione dell'assemblea a promuovere l'impugnativa e conseguentemente a costituirsi nel giudizio. Nel merito ha contestato fermamente la spiegata opposizione.
Ciò posto, necessita preliminarmente soffermarsi sulla questione preliminare eccepita dalla sig.ra inerente il difetto di rappresentanza e di CP_1
legittimazione dell'amministratore pro-tempore.
Ed invero occorre premettere che la Suprema Corte si è più volte pronunziata in tema di difetto di rappresentanza dell'amministratore condominiale , affermando con la decisione emessa a Sezioni Unite (n. 4248/2016), che :
<il difetto di rappresentanza o autorizzazione può essere sanato ex art. 182
c.p.c. (come nella specie) in sede di legittimità, dando prova della sussistenza del
potere rappresentativo o del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 372
c.p.c., sempre che il rilievo del vizio nel giudizio di cassazione sia officioso, e non
provenga dalla controparte, come invece appunto qui fatto dal controricorrente,
3 giacché, in tal caso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente, non essendovi
necessità di assegnare un termine da parte del giudice (a meno che lo stesso
non sia motivatamente richiesto, il che neppure risulta avvenuto, nella specie), in
quanto sul rilievo di parte l'avversario è chiamato prima ancora a contraddire (si
veda già Cass. Sez. 2, 31/01/2011, n. 2179).>>.
Ciò posto, (conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte) considerato che nel caso concreto il difetto di rappresentanza dell'amministratore, in una materia che esorbita dalle proprie attribuzioni, è stato ritualmente avanzato da parte opposta, l'onere della sanatoria dell'amministratore doveva ritenersi sorto immediatamente, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto subito depositare la delibera di ratifica, senza possibilità di concessione di un termine, ex art. 182
Cpc, per il deposito dell'autorizzazione, trattandosi, come detto, di un rilievo ad opera di parte e non officioso.
Ed ancora il predetto principio è stato recentemente ribadito sempre dai Giudici
di Legittimità :”La ratifica da parte dell'assemblea sana retroattivamente l'operato
dell'amministratore, quindi il Giudice, ai sensi dell'articolo 182 codice di
procedura civile, assegna al condominio un termine, per le necessarie
autorizzazioni finalizzate a sanare i vizi, e fare in modo che gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notifica.
Tale principio viene applicato quando il rilievo della mancanza di autorizzazione
assembleare, avviene ad opera del Giudice;
se invece l'eccezione viene
sollevata dalla controparte, l'onere della sanatoria sorge immediatamente. Il
condominio dovrà dunque depositare prontamente la delibera assembleare di
ratifica, pena la declaratoria del difetto di rappresentanza e di legittimazione
4 dell'amministratore (Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12525 – maggio
2018).
Ed invero, nel caso di specie, il difetto di rappresentanza è stato eccepito dalla sig.ra in comparsa di costituzione e risposta, ed all'udienza di Controparte_1
prima comparizione del 6/03/2023, il procuratore del Condominio a verbale si riservava di depositare delibera assembleare. Ma soltanto in data 11/04/2024, a seguito del rinvio per discussione e decisione, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, il Condominio opponente ha depositato un verbale assembleare . Tale deposito è ritenuto da questo Decidente assolutamente tardivo in ragione del consolidato principio espresso dai Giudici di Legittimità
sopra citato, e conseguentemente si dichiara il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore, pro tempore del Condominio opponente.
Ogni altra domanda spiegata da parte opponente deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese legali spettanti a parte opposta, vanno poste a carico di parte opponente soccombente, rimasta contumace, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 9.10.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
5
Alla udienza del 9.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 14501 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
il Condominio di via Gustavo Roccella, n. 143 C.F. in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore, avv. Fabio Gagliano
1 OPPONENTE
CONTRO
La signora avv. , c.f. , avv. Controparte_1 C.F._1
RA OL
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Ritiene e dichiara inammissibile l'opposizione a precetto, per difetto di rappresentanza dell'amministratore, e rigetta le relative domande.
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della opposta, che liquida nella complessiva somma di
2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha per oggetto l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615 cpc con cui il , quale parte intimata, ha Parte_1
contestato previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, “l'erroneità delle
somme precettate” indicate in € 8.202,53 oltre € 25,00 ex art.614bis cpc, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'Ord. Trib. Palermo, a far data dal
20.10.2022.
2 In sostanza il Condominio opponente, in persona dell'amministratore pro-
tempore, ha evidenziato che con l'opposto precetto è stata chiesta la corresponsione di competenze, ritenute non dovute in quanto eccessive rispetto a quanto previsto dai parametri forensi,nonchè il pagamento di una penale per un inadempimento, non provato e non dovuto.
Parte opposta costituitasi ha eccepito, in via preliminare, il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore pro tempore, considerato che, trattandosi di materia che non riguarda le parti comuni dell'edificio né le materie indicate nell'art. 1130 c., l'amministratore si è costituito in assenza della preliminare autorizzazione dell'assemblea a promuovere l'impugnativa e conseguentemente a costituirsi nel giudizio. Nel merito ha contestato fermamente la spiegata opposizione.
Ciò posto, necessita preliminarmente soffermarsi sulla questione preliminare eccepita dalla sig.ra inerente il difetto di rappresentanza e di CP_1
legittimazione dell'amministratore pro-tempore.
Ed invero occorre premettere che la Suprema Corte si è più volte pronunziata in tema di difetto di rappresentanza dell'amministratore condominiale , affermando con la decisione emessa a Sezioni Unite (n. 4248/2016), che :
<il difetto di rappresentanza o autorizzazione può essere sanato ex art. 182
c.p.c. (come nella specie) in sede di legittimità, dando prova della sussistenza del
potere rappresentativo o del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 372
c.p.c., sempre che il rilievo del vizio nel giudizio di cassazione sia officioso, e non
provenga dalla controparte, come invece appunto qui fatto dal controricorrente,
3 giacché, in tal caso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente, non essendovi
necessità di assegnare un termine da parte del giudice (a meno che lo stesso
non sia motivatamente richiesto, il che neppure risulta avvenuto, nella specie), in
quanto sul rilievo di parte l'avversario è chiamato prima ancora a contraddire (si
veda già Cass. Sez. 2, 31/01/2011, n. 2179).>>.
Ciò posto, (conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte) considerato che nel caso concreto il difetto di rappresentanza dell'amministratore, in una materia che esorbita dalle proprie attribuzioni, è stato ritualmente avanzato da parte opposta, l'onere della sanatoria dell'amministratore doveva ritenersi sorto immediatamente, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto subito depositare la delibera di ratifica, senza possibilità di concessione di un termine, ex art. 182
Cpc, per il deposito dell'autorizzazione, trattandosi, come detto, di un rilievo ad opera di parte e non officioso.
Ed ancora il predetto principio è stato recentemente ribadito sempre dai Giudici
di Legittimità :”La ratifica da parte dell'assemblea sana retroattivamente l'operato
dell'amministratore, quindi il Giudice, ai sensi dell'articolo 182 codice di
procedura civile, assegna al condominio un termine, per le necessarie
autorizzazioni finalizzate a sanare i vizi, e fare in modo che gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notifica.
Tale principio viene applicato quando il rilievo della mancanza di autorizzazione
assembleare, avviene ad opera del Giudice;
se invece l'eccezione viene
sollevata dalla controparte, l'onere della sanatoria sorge immediatamente. Il
condominio dovrà dunque depositare prontamente la delibera assembleare di
ratifica, pena la declaratoria del difetto di rappresentanza e di legittimazione
4 dell'amministratore (Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12525 – maggio
2018).
Ed invero, nel caso di specie, il difetto di rappresentanza è stato eccepito dalla sig.ra in comparsa di costituzione e risposta, ed all'udienza di Controparte_1
prima comparizione del 6/03/2023, il procuratore del Condominio a verbale si riservava di depositare delibera assembleare. Ma soltanto in data 11/04/2024, a seguito del rinvio per discussione e decisione, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, il Condominio opponente ha depositato un verbale assembleare . Tale deposito è ritenuto da questo Decidente assolutamente tardivo in ragione del consolidato principio espresso dai Giudici di Legittimità
sopra citato, e conseguentemente si dichiara il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore, pro tempore del Condominio opponente.
Ogni altra domanda spiegata da parte opponente deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese legali spettanti a parte opposta, vanno poste a carico di parte opponente soccombente, rimasta contumace, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 9.10.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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