Articolo 1696 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1696. Nomina a sottotenente 1. Gli studenti, gia' iscritti nel personale di assistenza, in qualita' di sottufficiali, dopo aver conseguito i titoli di cui all'articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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