Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 10099
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Sentenza 27 maggio 1998

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In materia di misure di prevenzione il tempo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, il cui decorso resta sospeso durante l'esecuzione della misura cautelare, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 1423 del 1956.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 10099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10099
    Data del deposito : 27 maggio 1998

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