Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione il tempo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, il cui decorso resta sospeso durante l'esecuzione della misura cautelare, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 10099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10099 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.05.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 647
3.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO " N. 11650/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) IT PO n. il 03.01.1967
avverso sentenza del 28.01.1998 CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Veracrosa che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. Con sentenza del 28 gennaio 1998 la corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del 13 giugno 1997 del pretore di Vibo Valentia, con la quale NO IL era stato condannato, previo riconoscimento della continuazione, alla pena di mesi nove di arresto per alcuni reati concernenti violazioni del codice della strada e per il reato di cui all'art. 9, comma 1, legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Disponeva correggersi l'errore materiale della sentenza pretorile nella cui epigrafe era stata omessa la indicazione dei reato di cui all'art. 9, comma 1, legge 1423/1975 citata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NO con atto sottoscritto personalmente, denunziando: a) la nullità della sentenza impugnata perché sarebbe stato condannato per un fatto "per il quale non vi è condanna, ma vi è sentenza" e, quindi, quando "si formerà il titolo esecutivo (sentenza. irrevocabile)... dovrà espiare una pena priva di titolo"; b) la nullità delle sentenza per insussistenza del fatto, in quanto essendo stato il 22 marzo 1991 sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per anni due, alla data del 18 settembre 1993), data del commesso reato, la misura di prevenzione doveva ritenersi scaduta.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
3.1. Il pretore di Vibo Valentia, come risulta esplicitamente e chiaramente dalla motivazione, ha condannato il NO per il reato di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, non essendo stato il ricorrente trovato nella propria abitazione "durante il controllo eseguito in data 18 settembre 1993, alle ore 23,40, pur essendo soggetto all'obbligo di non rincasare più tardi delle ore 21 ...."
Avendo, pertanto, il giudice di primo grado deciso anche in ordine a tale capo di imputazione, la mancata indicazione di tale addebito nella epigrafe della sentenza costitutiva, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, un mero errore materiale, alla cui correzione doveva provvedere, ai sensi dell'art. 130 comma 1, secondo alinea, c.p.p., il giudice "competente a conoscere della impugnazione".
Va aggiunto, per completezza, che la Corte d'appello ha chiarito che si trattava di mero "error calami", in quanto, essendo stati contestati i reati per i quali il NO venne condannato con distinti decreti di citazione a giudizio, tutti riuniti in unico procedimento, al momento della redazione materiale delle sentenza, venne omesso l'indicazione nella epigrafe di uno dei reati regolarmente contestati con i decreti di citazione.
3.2. Questa Corte ha ritenuto che "in materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso 'in vinculis'" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale", precisando, che la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa durante la misura cautelare, sempreché non sia cessata a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 1423/18562 (cfr. Cass., sez. I, 222 aprile 1997, n. 3758, RV
207392).
Correttamente, pertanto, la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto che la misura di prevenzione disposta nei confronti del ricorrente, non potesse ritenersi cessata, essendo stata sospesa per effetto della detenzione subita dal NO.
Non ricorre, poi, la fattispecie prevista dalla sentenza Corte Costituzionale 21 maggio 1975, n. 113 (la questione, peraltro, non è stata riproposta con i motivi di ricorso) in quanto, come affermato dalla Corte d'appello e non contestato dal ricorrente, noli si versa in ipotesi di reiterazione della misura.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998