Articolo 130 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 129Articolo 131
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22 marzo 1913
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1 luglio 1924
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12 novembre 1924
Art. 130.

Per l'ispezione degli atti di ogni notaro e' dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennita' nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, e' dovuta parimente l'indennita' per intero, come sopra stabilita.
(20) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1924 e' abolita l'indennita' per l'ispezione degli atti dei notari stabilita dall'art. 130 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 23 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 59, comma 1) che "L'abolizione della indennita' per le ispezioni, disposta dall' art. 23 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 , ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923".
Entrata in vigore il 12 novembre 1924