Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 23604
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva.

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 comma 2 c.p.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2009, n. 23604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23604
Data del deposito : 5 marzo 2009

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