CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA RA - Presidente - Sent. n.1266/2025 sez. NT CO CC – 15/10/2025 PP VI - Relatore R.G.N. 19420/2025 RI NI AB CA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del tribunale di Latina;
nel procedimento a carico di AL RA OL n. a San Felice Circeo il 27/06/1965; avverso la ordinanza del 27/02/2025 del tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PP VI;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata avv. Lauretti Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 124 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/10/2025 2 1. Il tribunale del riesame di Latina, adito nell’interesse di AL RA OL avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Napoli, in ordine ad un manufatto realizzato – in zona agricola - in muratura e cemento, di circa 96 mq., e con riguardo alle ipotesi di reato di cui agli artt. 44, 93 e 94 DPR 380/01, annullava il decreto. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica del tribunale di Latina deducendo un solo motivo di ricorso. 3. Rappresenta che sarebbe emerso, alla luce del provvedimento di convalida del sequestro, il pericolo di aggravio del carico urbanistico sia perché i lavori erano ancora, in parte, in corso, con rischio di prosecuzione di opere abusive sia per l’aumento del carico urbanistico, a fronte di opere realizzata in area destinata a verde agricolo. Il tribunale allora, avrebbe dovuto motivare su tali profili di pericolo di aggravamento. 1.Il ricorso è fondato. Preliminarmente, in assenza di ogni deduzione inerente l’ipotesi di cui agli artt. 93 e 94 del DPR 380/01, il ricorso non appare riferibile a tale fattispecie che quindi non ne è coinvolta. Permane, tuttavia, l’assenza di ogni considerazione, pur a fronte della ritenuta (dal tribunale) ultimazione delle opere (non eccepita come erronea dal P.M., sebbene, alla luce del principio di unitarietà dell’immobile abusivo, la presenza del piazzale ancora al rustico e di prese elettriche ancora non completate depone per un’opera da definirsi ancora incompleta), in ordine alla persistenza o meno del pericolo di aggravio urbanistico conseguente all’opera abusiva. E’ sufficiente ricordare al riguardo che in tema di reati edilizi, il "periculum in mora", richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (Sez. 3 - , n. 8671 del 15/02/2024 Cc. (dep. 28/02/2024 ) Rv. 285963 – 01). 3 2.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame di Latina. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PP VI CA RA
nel procedimento a carico di AL RA OL n. a San Felice Circeo il 27/06/1965; avverso la ordinanza del 27/02/2025 del tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PP VI;
lette le conclusioni del difensore dell'imputata avv. Lauretti Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 124 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/10/2025 2 1. Il tribunale del riesame di Latina, adito nell’interesse di AL RA OL avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Napoli, in ordine ad un manufatto realizzato – in zona agricola - in muratura e cemento, di circa 96 mq., e con riguardo alle ipotesi di reato di cui agli artt. 44, 93 e 94 DPR 380/01, annullava il decreto. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica del tribunale di Latina deducendo un solo motivo di ricorso. 3. Rappresenta che sarebbe emerso, alla luce del provvedimento di convalida del sequestro, il pericolo di aggravio del carico urbanistico sia perché i lavori erano ancora, in parte, in corso, con rischio di prosecuzione di opere abusive sia per l’aumento del carico urbanistico, a fronte di opere realizzata in area destinata a verde agricolo. Il tribunale allora, avrebbe dovuto motivare su tali profili di pericolo di aggravamento. 1.Il ricorso è fondato. Preliminarmente, in assenza di ogni deduzione inerente l’ipotesi di cui agli artt. 93 e 94 del DPR 380/01, il ricorso non appare riferibile a tale fattispecie che quindi non ne è coinvolta. Permane, tuttavia, l’assenza di ogni considerazione, pur a fronte della ritenuta (dal tribunale) ultimazione delle opere (non eccepita come erronea dal P.M., sebbene, alla luce del principio di unitarietà dell’immobile abusivo, la presenza del piazzale ancora al rustico e di prese elettriche ancora non completate depone per un’opera da definirsi ancora incompleta), in ordine alla persistenza o meno del pericolo di aggravio urbanistico conseguente all’opera abusiva. E’ sufficiente ricordare al riguardo che in tema di reati edilizi, il "periculum in mora", richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (Sez. 3 - , n. 8671 del 15/02/2024 Cc. (dep. 28/02/2024 ) Rv. 285963 – 01). 3 2.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame di Latina. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PP VI CA RA