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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/08/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 9586/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9586/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. indicato: ), rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato allegato all'atto di citazione dall'avv. Gennaro Grassia (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trentola C.F._2
Ducenta (CE) alla Via G. Coppola nr. 12 (domicilio digitale indicato in atti);
-
OPPONENTE-
e
(C.F. indicato: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , con C.F._3
domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA-
nonchè
(C.F.: ; Controparte_2 P.IVA_2
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-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la e l' , per ottenere Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti sulla base della cartella di pagamento n. 02820210011249941001, ruolo n. 3754/2021, notificata in data
08/10/2022, per un importo di € 15.000,00 oltre sanzioni e interessi, relativa a presunte violazioni al Codice della Strada risalenti all'anno 2016.
Parte attrice ha eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della L.
689/1981, in quanto non risultano atti interruttivi della prescrizione e la cartella non è stata preceduta dalla notifica del verbale presupposto.
La causa era stata incardinata dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, che con ordinanza del 16/06/2023 ha dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando come competente il Tribunale territorialmente competente.
La parte attrice ha quindi provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord con atto di citazione notificato il 31.10.2023.
1.1. Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l'
[...]
eccependo la tardività della riassunzione e chiedendo Controparte_1
l'estinzione del giudizio o, in via gradata, il rigetto dell'opposizione.
1.2. La , benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, Controparte_2
talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente va rilevata la tempestività della riassunzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia” (Cass. Sez. 6, 09/05/2019, n. 12313).
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Poiché nel caso di specie parte attrice ha documentato che l'ordinanza di incompetenza è stata comunicata il 12.09.2023 e la riassunzione è stata notificata il
31.10.2023, la riassunzione è tempestiva, nonostante il giudice di pace avesse concesso il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza per la riassunzione.
3. L'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. L'opponente lamenta la prescrizione del credito portato dalla cartella in quanto le contravvenzioni risalirebbero all'anno 2016, mentre la cartella è stata notificata l'8.10.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L.
689/1981.
Parte attrice, però, non considera la normativa emergenziale dettata per far fronte all'emergenza COVID e specificamente richiamata dalla convenuta
[...]
. Controparte_1
In particolare, l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) convertito dalla L. 27/2020, così come successivamente emendato, dispone che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all' art 12 del decreto legislativo del 24.09.2015 n. 159”.
L'art. 12 del decreto legislativo del 24.09.2015 n. 159 espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), entrato in vigore il
21.10.2020, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che
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riguardano principalmente l'ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque applicando la previsione di carattere generale di cui all'art 12 co 21 D.Lgs. n. 159/2015
(proroga dei termini di decadenza e prescrizione pari al periodo di sospensione dei versamenti), poichè è stata disposta la sospensione dei versamenti dall'8.3.2020 al
31.8.2021, il periodo di prescrizione è sospeso per 542 giorni.
Pertanto, tenendo conto che, come risulta dall'estratto di ruolo, la violazione contestata risale all'11.10.2016 (nell'estratto di ruolo si menziona il VE20161011), la prescrizione si sarebbe compiuta solo il 5.04.2023.
La notifica della cartella, avvenuta l'8.10.2022, è dunque intervenuta prima che fosse decorso il termine di prescrizione.
Né si è verificata alcuna decadenza.
Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689. (Cass. 26424/14).
5. L'opponente, infine, lamenta la mancata notifica dei verbali presupposti.
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22080/2017 ha chiarito che la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., va comunque
(ri)qualificata come opposizione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato -che non abbia avuto conoscenza del
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procedimento- è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini.
Conseguentemente il motivo doveva essere fatto valere entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Poiché il giudizio innanzi al giudice di pace è stato introdotto solo nel 2023, mentre la cartella è stata notificata l'8.10.2022, la doglianza è inammissibile in quanto tardiva.
6. In definitiva, l'opposizione va rigettata.
7. Le spese di lite tra l'opponente ed seguono la Controparte_1
soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 – dal momento che la somma richiesta in cartella è di € 28.500,00 - senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, stante il valore della causa, di poco superiore al minimo dello scaglione.
Nulla per le spese tra l'opponente e la , stante la mancata Controparte_2
costituzione di quest'ultima..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9586/2023 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) nulla per le spese tra l'opponente e la . Controparte_2
Così deciso in Aversa l'8.08.2025.
Il giudice monocratico dott. Antonio Cirma
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