Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13990 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bellomi, Gabriele Bellomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano De Ruvo, Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, Anna Paola Ciarelli e Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio - diniego serbato dall'Amministrazione resistente e che venga ordinato il conseguente obbligo a provvedere sulla richiesta di cui all'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente nell'istanza ex l. 241/90, concedendo all'uopo congruo termine, ed in difetto, che venga nominato un Commissario ad acta per tale adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Vista la memoria del 27 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa DA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Rilevato che parte ricorrente, preso atto che l’Istituto ha provveduto all’integrale ostensione, via Pec, della documentazione richiesta, dichiara - con memoria del 27 marzo 2026 - che l’interesse, sotteso alla pretesa azionata in giudizio, è da ritenere soddisfatto e chiede la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali, oltre contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In considerazione dell’intervenuta ostensione in senso favorevole alla parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
DA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| DA CO | RI VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.