Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5788
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'ordinanza di ammissione alla prova

    Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che l'imputato ha rimosso il manufatto abusivo prima dell'ordinanza di ammissione alla prova, rendendo l'impugnazione non più rilevante.

  • Inammissibile
    Violazione di legge con riferimento alla declaratoria di estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova

    Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che l'imputato ha rimosso il manufatto abusivo prima dell'ordinanza di ammissione alla prova, rendendo l'impugnazione non più rilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5788
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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