Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
Poiché l'art.54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario prevede come causa di revoca della liberazione anticipata la successiva "condanna" per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, deve escludersi che possa dar luogo alla suddetta revoca una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non essendo una tale pronuncia qualificabile come sentenza "di condanna".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/1999, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28.10.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 5959
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 16564/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) VO EN n. il 19.08.1970 avverso ordinanza del 10.12.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P. G. Dr. A Mura, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
Rilevato in fatto:
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Torino revocò, nei confronti di VO Domenico, ai sensi dell'art.54, comma III, dell'ordinamento penitenziario, il beneficio della liberazione anticipata già concessogli con ordinanze del tribunale per i minorenni di Torino 1 giugno 1989 e 24 maggio 1990 per complessivi giorni 135 e revocò altresì l'analogo beneficio concesso al medesimo condannato con ordinanze del tribunale di sorveglianza di Firenze 11 giugno 1996 e 13 maggio 1997 per complessivi giorni 360, indicando come causa di dette revoche, quanto alla prima, l'esistenza di condanne definitive inflitte con sentenze del pretore di Torino 22 maggio 1992 e 23 novembre 1994 e della corte d'appello di Torino 15 giugno 1992; quanto alla seconda, l'esistenza di sentenza, parimenti definitiva, di applicazione della pena pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino in data 9 dicembre 1997;
che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di VO denunciando:
1) con riguardo alla prima revoca, violazione di legge e vizio di motivazione, non potendosi considerare in espiazione di pena (come previsto dall'art.54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario), il soggetto che, all'atto della commissione dei nuovi reati si trovi - come si trovava il ricorrente - in regime di liberazione condizionale e non avendo, inoltre, il tribunale di sorveglianza motivato in ordine alla ritenuta incompatibilità della condotta delittuosa posta in essere dal medesimo ricorrente, dalla quale erano derivate le nuove condanne, con il mantenimento del beneficio;
2) con riguardo alla seconda revoca, oltre ad analogo vizio di motivazione, anche altra violazione di legge, costituita, stavolta, dall'avere il tribunale di sorveglianza indebitamente considerato come sentenza di condanna, idonea come a tale a determinare l'adozione del provvedimento in questione, una sentenza di applicazione della pena, pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p.;
Considerato in diritto:
- che questa Corte, con la sentenza 17 marzo 1997 n. 2211, P.G. c. Sciortino, citata anche nell'impugnata ordinanza, ha già affermato il principio secondo cui anche la liberazione condizionale costituisce una forma di esecuzione della pena;
il che, del resto, si pone in linea di continuità logica con altre pronunce le quali hanno affermato che anche al condannato ammesso alla liberazione condizionale può essere applicato il beneficio di cui all'art.54 dell'ordinamento penitenziario (in tal senso, in particolare: Cass.I, 23 maggio 1989 n. 1479, Tassone;
Cass. I, 26 marzo 1990 n. 793,
Cicciarella; Cass. I, 23 maggio 1997 n. 3585, Olivieri);
- che, in adesione al suddetto principio, dal quale il Collegio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi, deve quindi ritenersi infondata la denuncia della pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorso, con riguardo alla prima delle revoche disposte con l'impugnata ordinanza, il tribunale di sorveglianza di Torino;
- che parimenti infondata deve ritenersi, sempre con riguardo alla prima revoca, la doglianza concernente il preteso vizio di motivazione, atteso che il tribunale di sorveglianza ha esplicitamente dato atto che quelli per i quali VO aveva riportato plurime condanne erano reati "gravi"; e non appare dubbio che la reiterazione e la gravità (nella specie incontestate da parte della difesa del ricorrente), di reati commessi dopo la concessione del beneficio della liberazione anticipata e nel corso dell'esecuzione siano di per sè dimostrative, senza necessità di ulteriore specifica motivazione, dell'incompatibilità, in concreto, della condotta posta in essere dal condannato con il mantenimento del beneficio in questione, altro non occorrendo per rendere manifesto (salva l'eventualità di particolarissime circostanze di cui, nella specie, non si deduce in alcun modo la sussistenza), che l'apparente, pregressa partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione era stata del tutto fittizia, che deve invece ritenersi fondata la censura di violazione di legge proposta dalla difesa con riguardo alla seconda revoca, dal momento che il già citato art. 54, comma III, dell'ordinamento penitenziario richiede espressamente, per la revoca della liberazione anticipata, che il condannato abbia riportato "condanna"; e benché in passato questa Corte, con la pronuncia citata nell'impugnata ordinanza (Cass. I, 23 novembre 1992 n. 4061), abbia affermato che, al fini che qui interessano, per "condanna" può intendersi anche la pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, tale affermazione non può non essere oggi rivista alla stregua di quanto reiteratamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze 8 maggio 1996 n. 11, De Leo, e 26 febbraio 1997 n. 3600, Barhouni) secondo cui la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p., non essendo qualificabile come sentenza di "condanna", non può costituire causa di revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168 cod. pen;
principio, questo, che ha poi trovato applicazione anche in materia di revoca di indulto (Cass. I, 14 marzo 1997 n. 2057, Renda, m.207694;
Cass. I, 20 marzo 1997 n.2299, D'Agata, m.207322; Cass. I, 3 dicembre 1998 n.6065, Cosma, m.212306), di tal che esso non può, per coerenza, non essere applicato anche con riguardo alla revoca della liberazione anticipata;
- che, pertanto, l'impugnata ordinanza non può che essere annullata, senza rinvio, nella parte in cui ha disposto, sulla sola base dell'intervenuta sentenza di applicazione della pena cui essa ha fatto riferimento, la revoca della liberazione anticipata concessa a VO con le ordinanze 11 giugno 1996 e 13 maggio 1997 del tribunale di sorveglianza di Firenze (rimanendo ovviamente assorbita l'ulteriore censura concernente il preteso vizio di motivazione, formulata nel ricorso anche con riguardo alla suddetta revoca);
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata concessa con ordinanze del tribunale di sorveglianza di Firenze 11 giugno 1996 e 13 maggio 1997. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999