Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02723/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2723 del 2024, proposto da ON ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato ON Tommaso Ventre, con domicilio digitale come da pec dei registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione del giudicato
derivante dal Decreto ex L. 89/2001 - Rep. 3152 / 2022 - emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in Cancelleria il 20.06.2022, all’esito del procedimento n. R.G. 1232 / 2022 VG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la istanza del 21.3.2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Vista l’ordinanza 2044 del 2025;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI BA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la parte ha chiesto l’ottemperanza al “decreto ex l. 89/2001 - rep. 3152 / 2022 - emesso dalla corte di appello di Napoli, depositato in cancelleria il 20.06.2022”;
Rilevato che con l’ordinanza 2044 del 2025 è stata sospesa la procedura esecutiva in quanto l’art. 1, co. 817, della l. n. 207/2024 ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12-bis, ai sensi del quale “ per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi .”;
Dato atto che con istanza del 19.3.2026, parte ricorrente ha comunicato l’esecuzione del giudicato con cessazione della materia del contendere;
Dato atto che l’Amministrazione ha confermato l’avvenuto pagamento e che quindi le spese di causa possono essere compensate per giusti motivi con c.u. a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
RI BA LL, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA LL | AN AR |
IL SEGRETARIO