2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
Note all'art. 37:
Per il titolo della legge n. 685/1975 e del D.L. n. 144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1
Per il titolo del D.L. n. 103/1988 si veda la precedente nota all'art. 28