Art. 1. Articolo unico.
I limiti di valore di cui agli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 , quali risultano modificati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 , sono maggiorati del 150 per cento.
I limiti di valore di cui agli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 , quali risultano modificati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 , sono maggiorati del 150 per cento.