Articolo 1 della Legge 18 giugno 1952, n. 746
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25 luglio 1952
Art. 1. Articolo unico.

I limiti di valore di cui agli articoli 5 , 7 , 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 , quali risultano modificati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 , sono maggiorati del 150 per cento.

Entrata in vigore il 25 luglio 1952