Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito applichi la pena su richiesta delle parti, omettendo di disporre la confisca del veicolo; detta sanzione amministrativa accessoria, può essere, infatti, ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., direttamente disposta dal giudice di legittimità, trattandosi di provvedimento consequenziale compatibile con la cognizione di mera legittimità, avuto riguardo all'appartenenza del veicolo all'imputato, accertata in sede di merito, e alla superfluità di un nuovo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2012, n. 48000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48000 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - est. Presidente - del 30/11/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1686
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 49136/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino;
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea, in data 11 marzo 2011, nei confronti di:
UX AR, nato a [...] C.se, il aprile 1969;
sentita la relazione fatta dal Presidente Pietro Antonio SIRENA;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza in data 11 marzo 2011, ha affermato la responsabilità penale di UX AR in relazione ai reati di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c), e lo ha condannato alla pena di tre mesi di arresto e di Euro 4.000,00 di ammenda.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando che il giudice ha omesso di procedere alla confisca dell'autoveicolo; osserva che l'auto targata BE 936 GL con la quale sono stati commessi i fatti indicati nell'imputazione, è di proprietà del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), stabilisce che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale che occupa. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 c.p., comma 2, già previsto dalla lett. c), dell'art. 136 C.d.S., comma 2, in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all'art. 240 cod. pen.. Questa Suprema Corte, nell'interpretare il novellato testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria;
e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida".) Cass. Sez. 1; sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859; si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv. 250229). Si osserva poi che il fatto per cui si procede è stato commesso in data 19 dicembre 2009, di talché la confisca del veicolo era già prevista, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, pure dovendo ritenersi la natura amministrativa della sanzione, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, n. 196 del 4 giugno 2010 n. 196, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all'art.240 c.p.. Ciò premesso, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (quale l'errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere applicata in una misura corrispondente alla entità della pena concordata. Applicando il principio di diritto ora richiamato al caso che occupa, per condivise ragioni, deve allora procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, contestualmente disponendo la sanzione amministrativa della confisca del veicolo.
Invero, nel caso di specie, risulta legittimo l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena di mesi tre di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, ratificato dal giudice;
conseguentemente, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo, sanzione che viene direttamente disposta da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Invero, il giudicante ha chiarito, nella sentenza oggi impugnata, che il veicolo apparteneva all'odierno imputato, di talché la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato sana la denunciata violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione amministrativa accessoria concernente il veicolo in sequestro, e dispone la confisca dello stesso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2012