Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2025, proposto dalla società Serracapriola Solar 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'accertamento
dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV - Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 3.6.2025, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 190/2024, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 228 MW che si interconnetterà alla RTN presso la stazione di OT, da realizzare nel Comune di OT (CB), anche a fronte della diffida trasmessa al MASE in data 4.11.2025;
per la condanna
dell'Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell'art. 9, d. lgs. 190/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. SE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. In data 03.06.2025, la società Serracapriola Solar 2 S.r.l., odierna ricorrente, ha presentato, tramite il portale Permitting del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (M.A.S.E.) istanza, avente prot. n. 10549, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 (già artt. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), D.L. n. 7/2002), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 228 MW, da realizzare nel Comune di OT (CB),
La ricorrente ha rappresentato che in seguito alla presentazione dell’istanza “ si è registrato un ingiustificato stallo procedimentale ”: il Ministero, ha precisato l’interessata, non ha infatti trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento né ha comunicato la procedibilità dell’istanza né tantomeno ha convocato la conferenza dei servizi.
La ricorrente ha aggiunto, al riguardo, che l’“ inerzia non è, inoltre, in alcun modo riconducibile ad una condotta inerte della Società. Il Progetto, infatti, risulta conforme e completo sotto il profilo documentale ed è, pertanto, idoneo ad essere valutato nell’ambito del procedimento autorizzativo ”.
In data 4.11.2025, la società ricorrente ha inoltre trasmesso al Ministero competente una formale diffida per l’avvio e la prosecuzione del procedimento: anche in seguito alla detta diffida l’Amministrazione è però rimasta inerte.
2. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale la società Serracapriola Solar 2 S.r.l ha chiesto a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto la declaratoria dell'obbligo del M.A.S.E. di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente in data 3.06.2025 per il rilascio della suddetta Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 190/2024, con l’adozione di un provvedimento espresso.
3. Il ricorso è stato affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 e delle Linee Guida di cui all’Allegato I del d.m. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 14-bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione degli obiettivi contenuti nel PNIEC.
In estrema sintesi la ricorrente lamenta che nella procedura per cui è causa, a cui è applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 190/2024 (cd. TUFER), “ tutti i termini fissati dalla legge – e segnatamente dall’art. 9 del detto d.lgs. n. 190/2024 - per la definizione del procedimento autorizzatorio risultano illegittimamente disattesi ”: da qui l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente, il quale, pur dopo la trasmissione della diffida da parte della società interessata, “ sta arbitrariamente procrastinando sine die la conclusione del procedimento”.
Sul punto la ricorrente ha inoltre aggiunto che “ l’obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo al Progetto discende anche dagli obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), in relazione agli impianti di stoccaggio ” (cfr. ricorso, pag. 8).
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, per esser competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma, in quanto “ il silenzio impugnato rileva ai fini di un procedimento il cui provvedimento finale non spiega effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale del Tribunale Amministrativo della Regione Molise. Difatti la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico come quello autorizzato dal provvedimento oggetto del presente ricorso spiega effetti sull’intero territorio nazionale. In particolare, la logistica, il trasporto e la fornitura di energia accumulata dall’impianto coinvolgeranno altre Regioni. Infatti, l’impianto una volta funzionante ha rilevanza nazionale, poiché servirà l’intera rete elettrica nazionale. ” ( cfr. memoria depositata in data 27.3.2026, pagg. 6-7).
Nel merito, la difesa erariale ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
5. In vista dell’udienza camerale del 15.4.2026 la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. ed uno scritto di replica.
6. E alla suddetta udienza camerale la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di incompetenza formulata dalla difesa pubblica.
L’eccezione è priva di pregio.
Il Collegio ritiene di dover condividere e di far proprie le ragioni per le quali la medesima eccezione, articolata sostanzialmente sulla base delle stesse argomentazioni qui formulate dalla difesa erariale, è stata respinta con sentenza del TAR Sardegna n. 404/2025, citata dalla ricorrente nella memoria di replica depositata in data 2.4.2026: anche nella odierna controversia, infatti, l’effetto del provvedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente nulla ha a che vedere con il fatto che “ la logistica, il trasporto e la fornitura di energia accumulata dall’impianto coinvolgeranno altre Regioni” , ma attiene unicamente all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto sul territorio della Regione Molise, unico ambito territoriale nel quale dunque l’atto richiesto esplica, quindi, i suoi effetti. Da qui l’assenza di ragioni per escludere l’operatività, nella vicenda per cui è causa, della disposizione di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, del c.p.a. secondo la quale “ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.
L’eccezione è pertanto infondata.
8. Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato.
9. Occorre subito evidenziare che non è contestato tra le parti che al procedimento in esame debbano applicarsi i termini di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 190/2024 (cd. “ TUFER ”), recante “ Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ”.
Il progetto di parte ricorrente ricade, inoltre, tra le categorie di opere soggette al procedimento di Autorizzazione Unica statale ex art. 9, trattandosi di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 200 MW (si veda al riguardo la lettera p -Sezione II dell’Allegato C al TUFER).
9.1. Il nuovo iter di Autorizzazione Unica introdotto dall’art. 9 TUFER contempla una prima fase tesa a verificare la completezza documentale e una successiva indizione di una Conferenza di Servizi. In particolare, i commi 4 e 5 dell’art. 9 TUFER stabiliscono che:
“ 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verifica, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9 ”.
In merito, invece, alla fase successiva, l’art. 9, comma 9, TUFER sancisce che il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
9.2. Orbene, computando i termini della prima fase con la tempistica di 120 giorni prevista dalla successiva fase di indizione del modulo conferenziale, è agevole constatare che il procedimento avviato con l’istanza della società ricorrente del 3.6.2025, avrebbe dovuto essere già concluso con l’adozione di un provvedimento espresso: da qui l’ ingiustificato il ritardo del M.A.S.E., che non ha proceduto alla definizione del procedimento nei termini di legge, e nemmeno dopo la sollecitazione della stessa ricorrente del 4.11.2025.
9.3. Non coglie nel segno il rilievo mosso dalla difesa erariale, secondo cui “ il procedimento amministrativo, in virtù della funzione che svolge come sede di contemperamento di tutti gli interessi in gioco, stabilisce termini che, in mancanza di espressa previsione di legge, vengono dalla giurisprudenza costante intesi come ordinatori ” (cfr. memoria depositata in data 27.3.2026, pag. 8).
Sul punto è sufficiente richiamare le recenti statuizioni rese in subjecta materia dal Consiglio di Stato, che proprio con riferimento ad un procedimento del medesimo tipo di quello oggetto del presente giudizio, ha affermato che “ Il ricorso avverso il silenzio, oltre che pienamente ammissibile, risulta altresì, come anticipato, meritevole di accoglimento, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per sottrarre la fattispecie in questione all’applicazione del principio generale per cui il procedimento amministrativo, allorché avviato, deve essere portato a conclusione in un tempo definito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
18. In forza degli ingenti investimenti fatti, delle spese sostenute per l’inoltro della richiesta completa dell’intera documentazione necessaria, nonché dei pareri tutti positivi già conseguiti, tanto più in una materia caratterizzata dal favor legislativo per le energie da fonte rinnovabile, l’appellante risulta, dunque, titolare di una posizione qualificata e differenziata ad ottenere dall’Amministrazione, nei termini legislativamente fissati, una risposta espressa alla sua istanza, dovendo conseguentemente affermarsi in capo all’Ufficio procedente il dovere di attivarsi e curare l’efficiente svolgimento della pratica, acquisendo, anche attraverso i moduli procedimentali e decisionali previsti, tutti gli avvisi necessari, compreso il benestare del gestore della rete, ove mancante, non potendosi considerare ormai alcuna procedura “priva di termini”.
19. Ogni diversa lettura delle norme applicabili, che avesse l’effetto di rendere “indeterminata” la durata del procedimento, non è condivisibile, finendo per frustrare la ratio stessa della previsione da parte del legislatore del procedimento di autorizzazione unica e per porsi in insanabile contrasto con i canoni fondamentali di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché con gli obiettivi della politica dell’Unione Europea inerenti alla massima diffusione delle energie rinnovabili, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla lotta ai cambiamenti climatici (art. 191 TFUE)” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1763/2026).
9.4. Né può rivestire valenza giustificativa del silenzio l’argomento, per quanto serio, del gran numero di procedimenti in corso presso l’Amministrazione competente, “ in quanto il numero delle istanze di autorizzazione dei BESS in carico all’ Ente è cresciuto esponenzialmente nell’ultimo anno ” (cfr. memoria depositata in data 27.3.2026, pag. 9): sul punto, come condivisibilmente osservato dalla difesa ricorrente, deve infatti trovare l’applicazione, in ragione della eadem ratio, l’indirizzo giurisprudenziale, formatosi con riferimento ai procedimenti di VIA, secondo il quale non può assumere rilievo il fatto che le Amministrazioni competenti siano chiamate a pronunciarsi su un gran numero di procedimenti, posto che tale elemento in sé “ evidentemente integra una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 2204/2024; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza n. 12670/2024).
10. Sussiste, perciò, l’obbligo del Ministero resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 3.6.2025, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
11. Di conseguenza, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio LI, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
SE RO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SE RO | Orazio LI |
IL SEGRETARIO