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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18744/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18744/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18744/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCHIAVO BARBARA e dell'avv. elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA LEGNANO, 27 10138 TORINO, presso il difensore avv. SCHIAVO BARBARA
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MICHELA MARCO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA AVOGADRO, 19 10121 TORINO presso il difensore avv. MICHELA MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità della fideiussione sottoscritta in data 21.04.2017 per violazione della norma imperativa di cui all'art 1341 c.c. in ragioni delle argomentazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5145/2023, emesso dal Tribunale di Torino, in persona della Dott.ssa Raffaella Bosco, in data 11 agosto 2023 e notificato in data 18 settembre 2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare che il sig. nulla deve al Parte_1 ricorrente a tale titolo;
- accertare e dichiarare, in tutti i casi, la nullità e/o inefficacia della fideiussione omnibus del 21.04.2017, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2 lett. A) o in subordine,
dichiararne la nullità limitatamente alle clausole che riproducono lo schema di fideiussione predisposto dall'ABI, con conseguente dichiarazione di liberazione dell'esponente dal vincolo di garanzia statuendo che pagina 2 di 8 nulla deve al sig. per il titolo portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., per i motivi dedotti in atti e conseguentemente dichiarare liberato l'opponente dall'obbligo di garanzia;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex art 1956 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, e per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge
Per parte convenuta
Confermare integralmente, per i motivi e le ragioni indicati nella narrativa del presente atto, il decreto ingiuntivo n. 5145/2023 del Tribunale di Torino.
In ogni caso
1. Respingere, siccome infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5145/2023 del Tribunale di Torino, mandando assolto l'esponente da ogni avversaria pretesa.
2. Nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato che il sig.
ha versato l'importo di euro 120.000,00 a estinzione del credito vantato da Controparte_1 nei confronti della debitrice principale dichiarare l'esponente Controparte_2 Controparte_3 creditore ai sensi dell'art. 1954 c.c. nei confronti dell'opponente nella misura di euro 40.000,00, secondo le circostanze e per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 Controparte_1
di euro 40.000,00 oltre interessi legali dall'originario pagamento a favore del creditore CP_2 ed al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. a decorrere dal deposito del ricorso per decreto
[...]
ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 23.10.2023 si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
5145/2023 dell'importo di € 40.000,00 oltre interessi e spese emesso a favore del sig. Controparte_1
dal Tribunale di Torino eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito riferiva che aveva Controparte_1
raggiunto un accordo transattivo con la banca in forza del quale versata l'importo di € 120.000,00 in relazione ai debiti della debitrice principale garantiti dalle parti e della Leas. CP_3 [...]
Con riferimento alla validità delle fideiussioni prestate, contestava nel Controparte_4 pagina 3 di 8 merito la vessatorietà di una serie di clausole previste nelle stesse per difetto di contrattazione delle stesse in violazione dell'art.1341 cc non valendo il richiamo in blocco delle clausole da sottoscrivere specificamente. Evidenziava che le clausole comportavano uno squilibrio nella posizione dei fideiussori rispetto alla banca con violazione della disciplina in materia di consumatori. In ogni caso eccepiva la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2 della L. 287/1990 attesa la conformità della fideiussione al modello ABI del luglio del 2003 con particolare riferimento alla deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c. Eccepiva, infine, che la banca creditrice aveva fatto credito nella consapevolezza che le condizioni della debitrice principale erano tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando l'opposizione proposta e chiedendone il rigetto.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In merito all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita si rileva che ai sensi dell'art. 3 DL 132/2014 tale procedura non trova applicazione nei procedimenti monitori e di opposizione.
Per ciò solo l'eccezione deve essere ritenuta priva di fondamento.
In merito alla eccepita vessatorietà delle clausole della fideiussione per mancata sottoscrizione ex art. 1341 cc si rileva che trattasi di eccezione prova di fondamento atteso che la sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c. delle clausole vessatorie è avvenuta non con riferimento ad un richiamo in blocco ma con specifico riferimento al numero con cui è indicata nel contratto la clausola e alla sintetica descrizione del contenuto della stessa.
Afferma in proposito la Suprema Corte che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”
(Cass. 14.2.2024 n. 4126).
pagina 4 di 8 La descrizione sintetica del contenuto e il richiamo numerico sono, pertanto, elementi idonei a ritenere regolarmente sottoscritte le clausole vessatorie ex art. 1341 co. 2 cc.
L'eccezione formulata deve essere, pertanto, ritenuto priva di fondamento.
Per quanto attiene poi l'invocata applicabilità della disciplina consumeristica si rileva che l'opponente non può essere qualificato come consumatore. Parte_1
Afferma in proposito al giurisprudenza della Suprema Corte che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_1
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_2
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass, SU 27.2.2023 n. 5868).
Sulla base di tali principi, si ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina consumeristica atteso che dalla visura prodotta emerge come l'opponente era socio al Parte_1
50% della società debitrice principale ed era altresì amministratore delegato della stessa CP_3
società per cui è evidente che la prestazione della fideiussione ha rappresentato un atto espressivo dell'attività imprenditoriale svolta ed è stata strettamente funzionale al suo svolgimento.
Per tali ragioni l'allegazione deve essere ritenuta priva di fondamento.
Eccepisce ancora parte opponente l'invalidità della fideiussione per conformità allo schema ABI dichiarato lesivo della disciplina antitrust di cui alla L. 287/1990.
Tale eccezione è finalizzata alla declaratoria di invalidità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. che non sarebbe stato rispettato dalla banca creditrice.
In merito deve rilevarsi in primo luogo che la fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta nel 2017 mentre l'intesa censurata dalla Banca d'AL con riferimento alla violazione della disciplina di cui all'art. 2 L. 287/1990 si riferisce alle fideiussioni predisposte negli anni dal 2003 al 2005.
pagina 5 di 8 Si ritiene in proposito che il provvedimento n.55/2005 della Banca d'AL costituisca prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, e quindi solo per le fidejussioni stipulate nel periodo coperto dall'indagine effettuata dall'autorità di vigilanza, quindi anteriore alla pubblicazione del provvedimento 55/2005.
Per il periodo successivo, la parte che eccepisce l'invalidità è invece onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n.287/'90, dovendo essa dimostrare che “un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, Sezione Imprese, n. 294 del 19.1.2022).
In aggiunta, ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sull'inapplicabilità della nullità in esame alle fidejussioni specifiche, ha affermato alcune considerazioni utili anche al caso in esame, che per chiarezza si riportano integralmente:
“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di Banca d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'AL si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di Banca d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti
pagina 6 di 8 sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr.
Cass. 21841/2024).
Questo percorso argomentativo, in sostanza, pare applicabile anche alle garanzie rilasciate successivamente al provvedimento del 2005, soprattutto se a distanza di tempo significativa, e questo in realtà pare abbastanza ovvio, perché la nullità parziale può trovare fonte di prova privilegiata nel provvedimento della Banca d'AL solo per le fidejussioni rilasciate nel periodo coperto dalla sua indagine, non certo per comportamenti successivi che in alcun modo sono stati investigati dall'autorità di vigilanza. Per questo periodo, la parte attrice dovrà allora dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, e tale prova non potrà essere dedotta dalla semplice presenza di clausole analoghe a quelle ritenute nulle, posto che esse non sono vietate di per sé (salvo eventualmente nei rapporti consumeristici) ma solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Tale prova nel caso di specie non è stata in alcun modo fornita.
Per ciò solo le clausole della fideiussione devono essere ritenute valide ed efficaci anche con riferimento alla deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c
Peraltro, tale valutazione può essere ritenuta ultronea in considerazione del fatto che, in ogni caso, nel caso di specie, non risulta esservi stata alcuna violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la revoca degli affidamenti è avvenuta il 19.12.2017 mentre è pacifico in causa che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale CP_3
è stato proposto il 9.2.2018 e, pertanto, entro il termine dei 6 mesi dalla revoca degli affidamenti.
Per ciò solo le eccezioni della parte opponente devono essere ritenute prove di fondamento.
Per quanto poi attiene la violazione dell'art. 1956 c.c. secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito deve rilevarsi che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'allegazione circa l'effettiva concessione di credito pur in presenza di un significativo deterioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, afferma la Suprema Corte che “nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione,
pagina 7 di 8 all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. 23.3.2017b n. 7444, Cass. 29.11.2019 n. 31227).
Nel caso di specie l'opponente era socio e amministratore della debitrice principale per cui nessuna doglianza può sollevare in questa sede circa all'avvenuta concessione di credito da parte della banca creditrice.
Anche tale eccezione deve essere, pertanto, respinta.
In conclusione, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo 5145/2023;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4750,00 (di cui € 1200,00 per fase studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 950,00 per fase istruttoria ed
€ 1800,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Torino, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18744/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18744/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCHIAVO BARBARA e dell'avv. elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA LEGNANO, 27 10138 TORINO, presso il difensore avv. SCHIAVO BARBARA
ATTORE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MICHELA MARCO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA AVOGADRO, 19 10121 TORINO presso il difensore avv. MICHELA MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità della fideiussione sottoscritta in data 21.04.2017 per violazione della norma imperativa di cui all'art 1341 c.c. in ragioni delle argomentazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5145/2023, emesso dal Tribunale di Torino, in persona della Dott.ssa Raffaella Bosco, in data 11 agosto 2023 e notificato in data 18 settembre 2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare che il sig. nulla deve al Parte_1 ricorrente a tale titolo;
- accertare e dichiarare, in tutti i casi, la nullità e/o inefficacia della fideiussione omnibus del 21.04.2017, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2 lett. A) o in subordine,
dichiararne la nullità limitatamente alle clausole che riproducono lo schema di fideiussione predisposto dall'ABI, con conseguente dichiarazione di liberazione dell'esponente dal vincolo di garanzia statuendo che pagina 2 di 8 nulla deve al sig. per il titolo portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., per i motivi dedotti in atti e conseguentemente dichiarare liberato l'opponente dall'obbligo di garanzia;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex art 1956 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, e per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge
Per parte convenuta
Confermare integralmente, per i motivi e le ragioni indicati nella narrativa del presente atto, il decreto ingiuntivo n. 5145/2023 del Tribunale di Torino.
In ogni caso
1. Respingere, siccome infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5145/2023 del Tribunale di Torino, mandando assolto l'esponente da ogni avversaria pretesa.
2. Nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato che il sig.
ha versato l'importo di euro 120.000,00 a estinzione del credito vantato da Controparte_1 nei confronti della debitrice principale dichiarare l'esponente Controparte_2 Controparte_3 creditore ai sensi dell'art. 1954 c.c. nei confronti dell'opponente nella misura di euro 40.000,00, secondo le circostanze e per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 Controparte_1
di euro 40.000,00 oltre interessi legali dall'originario pagamento a favore del creditore CP_2 ed al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. a decorrere dal deposito del ricorso per decreto
[...]
ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 23.10.2023 si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
5145/2023 dell'importo di € 40.000,00 oltre interessi e spese emesso a favore del sig. Controparte_1
dal Tribunale di Torino eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito riferiva che aveva Controparte_1
raggiunto un accordo transattivo con la banca in forza del quale versata l'importo di € 120.000,00 in relazione ai debiti della debitrice principale garantiti dalle parti e della Leas. CP_3 [...]
Con riferimento alla validità delle fideiussioni prestate, contestava nel Controparte_4 pagina 3 di 8 merito la vessatorietà di una serie di clausole previste nelle stesse per difetto di contrattazione delle stesse in violazione dell'art.1341 cc non valendo il richiamo in blocco delle clausole da sottoscrivere specificamente. Evidenziava che le clausole comportavano uno squilibrio nella posizione dei fideiussori rispetto alla banca con violazione della disciplina in materia di consumatori. In ogni caso eccepiva la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2 della L. 287/1990 attesa la conformità della fideiussione al modello ABI del luglio del 2003 con particolare riferimento alla deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c. Eccepiva, infine, che la banca creditrice aveva fatto credito nella consapevolezza che le condizioni della debitrice principale erano tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la convenuta contestando l'opposizione proposta e chiedendone il rigetto.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In merito all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita si rileva che ai sensi dell'art. 3 DL 132/2014 tale procedura non trova applicazione nei procedimenti monitori e di opposizione.
Per ciò solo l'eccezione deve essere ritenuta priva di fondamento.
In merito alla eccepita vessatorietà delle clausole della fideiussione per mancata sottoscrizione ex art. 1341 cc si rileva che trattasi di eccezione prova di fondamento atteso che la sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c. delle clausole vessatorie è avvenuta non con riferimento ad un richiamo in blocco ma con specifico riferimento al numero con cui è indicata nel contratto la clausola e alla sintetica descrizione del contenuto della stessa.
Afferma in proposito la Suprema Corte che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”
(Cass. 14.2.2024 n. 4126).
pagina 4 di 8 La descrizione sintetica del contenuto e il richiamo numerico sono, pertanto, elementi idonei a ritenere regolarmente sottoscritte le clausole vessatorie ex art. 1341 co. 2 cc.
L'eccezione formulata deve essere, pertanto, ritenuto priva di fondamento.
Per quanto attiene poi l'invocata applicabilità della disciplina consumeristica si rileva che l'opponente non può essere qualificato come consumatore. Parte_1
Afferma in proposito al giurisprudenza della Suprema Corte che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_1
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_2
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass, SU 27.2.2023 n. 5868).
Sulla base di tali principi, si ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina consumeristica atteso che dalla visura prodotta emerge come l'opponente era socio al Parte_1
50% della società debitrice principale ed era altresì amministratore delegato della stessa CP_3
società per cui è evidente che la prestazione della fideiussione ha rappresentato un atto espressivo dell'attività imprenditoriale svolta ed è stata strettamente funzionale al suo svolgimento.
Per tali ragioni l'allegazione deve essere ritenuta priva di fondamento.
Eccepisce ancora parte opponente l'invalidità della fideiussione per conformità allo schema ABI dichiarato lesivo della disciplina antitrust di cui alla L. 287/1990.
Tale eccezione è finalizzata alla declaratoria di invalidità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. che non sarebbe stato rispettato dalla banca creditrice.
In merito deve rilevarsi in primo luogo che la fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta nel 2017 mentre l'intesa censurata dalla Banca d'AL con riferimento alla violazione della disciplina di cui all'art. 2 L. 287/1990 si riferisce alle fideiussioni predisposte negli anni dal 2003 al 2005.
pagina 5 di 8 Si ritiene in proposito che il provvedimento n.55/2005 della Banca d'AL costituisca prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, e quindi solo per le fidejussioni stipulate nel periodo coperto dall'indagine effettuata dall'autorità di vigilanza, quindi anteriore alla pubblicazione del provvedimento 55/2005.
Per il periodo successivo, la parte che eccepisce l'invalidità è invece onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n.287/'90, dovendo essa dimostrare che “un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, Sezione Imprese, n. 294 del 19.1.2022).
In aggiunta, ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sull'inapplicabilità della nullità in esame alle fidejussioni specifiche, ha affermato alcune considerazioni utili anche al caso in esame, che per chiarezza si riportano integralmente:
“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di Banca d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'AL si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di Banca d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti
pagina 6 di 8 sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr.
Cass. 21841/2024).
Questo percorso argomentativo, in sostanza, pare applicabile anche alle garanzie rilasciate successivamente al provvedimento del 2005, soprattutto se a distanza di tempo significativa, e questo in realtà pare abbastanza ovvio, perché la nullità parziale può trovare fonte di prova privilegiata nel provvedimento della Banca d'AL solo per le fidejussioni rilasciate nel periodo coperto dalla sua indagine, non certo per comportamenti successivi che in alcun modo sono stati investigati dall'autorità di vigilanza. Per questo periodo, la parte attrice dovrà allora dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, e tale prova non potrà essere dedotta dalla semplice presenza di clausole analoghe a quelle ritenute nulle, posto che esse non sono vietate di per sé (salvo eventualmente nei rapporti consumeristici) ma solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Tale prova nel caso di specie non è stata in alcun modo fornita.
Per ciò solo le clausole della fideiussione devono essere ritenute valide ed efficaci anche con riferimento alla deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c
Peraltro, tale valutazione può essere ritenuta ultronea in considerazione del fatto che, in ogni caso, nel caso di specie, non risulta esservi stata alcuna violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la revoca degli affidamenti è avvenuta il 19.12.2017 mentre è pacifico in causa che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale CP_3
è stato proposto il 9.2.2018 e, pertanto, entro il termine dei 6 mesi dalla revoca degli affidamenti.
Per ciò solo le eccezioni della parte opponente devono essere ritenute prove di fondamento.
Per quanto poi attiene la violazione dell'art. 1956 c.c. secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo, pur conscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito deve rilevarsi che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'allegazione circa l'effettiva concessione di credito pur in presenza di un significativo deterioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, afferma la Suprema Corte che “nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione,
pagina 7 di 8 all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. 23.3.2017b n. 7444, Cass. 29.11.2019 n. 31227).
Nel caso di specie l'opponente era socio e amministratore della debitrice principale per cui nessuna doglianza può sollevare in questa sede circa all'avvenuta concessione di credito da parte della banca creditrice.
Anche tale eccezione deve essere, pertanto, respinta.
In conclusione, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo 5145/2023;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4750,00 (di cui € 1200,00 per fase studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 950,00 per fase istruttoria ed
€ 1800,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Torino, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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