Decreto presidenziale 17 novembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2025, proposto dai signori NN RA, IA OL, RI De FA e MA AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola ALzarini, Andrea Mascetti e Gregorio Paroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria SAcco, Lorenzo Sommo e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori EL OC, RI AD, OR OM, IL CA, AL NE, UC TO, LO RI, rappresentati e difesi dagli avvocati CA Emanuele Gallo e Emanuela Andreis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei signori CO ER, EP AL, FA CO, IE NI, JU NI, LI TT, SA NO, UM FO, ON NO, CA AD, OL CA NI, SA ED e IO ZZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco, vicesindaco e consiglieri del Comune di Aosta adottato dall'Ufficio centrale in esito alle elezioni comunali svoltesi in data 28 settembre 2025 e successivo turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio prot. n. 61602 del 15 ottobre 2025;
- di ogni atto preordinato e connesso;
per la correzione del risultato elettorale in esito alle predette elezioni e di tutti i verbali relativi, con sostituzione ai candidati illegittimamente proclamati degli aventi diritto;
e per la conseguente proclamazione del candidato signor NN RA a sindaco del Comune di Aosta;
in subordine, in esito al riconteggio dei voti assegnati dagli Uffici di scrutinio nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 20, 21 e 22, per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco, vicesindaco e consiglieri del Comune di Aosta e per la correzione del risultato elettorale in esito alle predette elezioni e di tutti i verbali relativi, con sostituzione ai candidati illegittimamente proclamati degli aventi diritto;
e, in ulteriore subordine, per l'annullamento delle elezioni comunali limitatamente al turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025, con conseguente nuova indizione dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e dei signori EL OC, RI AD, OR OM, IL CA, AL NE, UC TO e di LO RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso ex art. 130 del codice del processo amministrativo, depositato il 13 novembre 2025 e notificato il successivo 25 novembre, i signori NN RA, IA OL, RI De FA e MA AS hanno impugnato l’esito delle elezioni comunali del Comune di Aosta, svoltesi il 28 settembre 2025 e del successivo turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025.
All’esito del ballottaggio del 12 ottobre 2025, la coalizione composta da “Rev”, “Stella Alpina”, “PD”, “Pour l’Autonomie” e “Union Valdôtaine” ha conseguito 6.419 voti validi, risultando vincitrice; la coalizione formata da “Forza Italia”, “La Renaissance Valdôtaine”, “Fratelli d’Italia” e “Lega Vallée d’Aoste” ha invece ottenuto 6.404 voti validi, con uno scarto di quindici voti.
2. I ricorrenti hanno dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In via principale hanno chiesto la correzione dell’esito elettorale, con la proclamazione del candidato NN RA quale sindaco (primo e secondo motivo); in via subordinata (terzo motivo) hanno domandato il riconteggio dei voti; in ulteriore subordine (quarto motivo) hanno chiesto l’annullamento della competizione elettorale limitatamente al turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025.
3. Il Comune e i signori EL OC, RI AD, OR OM, IL CA, AL NE, UC TO e LO RI si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere respinto.
6. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto che, in sede di ballottaggio, alcune schede recanti espressione di voto a favore della coalizione RA-Furci sarebbero state indebitamente dichiarate nulle, con la conseguente mancata attribuzione dei relativi voti.
Con il secondo motivo hanno invece sostenuto che alcune schede attribuite alla coalizione avversaria OC-AD avrebbero dovuto essere invalidate.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e risultano in parte infondati e in parte inammissibili.
7. In via preliminare va rilevato che l’art. 56, comma 5, della legge regionale n. 4/1995 dispone che, nel turno di ballottaggio, il voto è validamente espresso mediante una delle seguenti modalità:
a) apposizione di un segno sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco;
b) apposizione di un segno su un contrassegno di lista;
c) apposizione di un segno sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati e di un segno sul contrassegno di una lista collegata.
Poiché il ballottaggio è finalizzato esclusivamente alla scelta del sindaco e del vicesindaco, l’elettore può soltanto apporre un segno sul nome dei candidati o sul simbolo di una delle liste collegate, senza possibilità di esprimere preferenze.
Ne consegue che qualsiasi segno grafico ulteriore e non funzionale all’espressione del voto è idoneo a rendere il voto riconoscibile e, pertanto, nullo.
Fa eccezione a tale regola l’indicazione, sulla scheda, del nome del candidato sindaco (o della coppia sindaco-vicesindaco), che, pur essendo ultronea, non è di per sé sufficiente a determinare l’invalidità del voto (Cons. Stato, n. 552/2025).
In particolare, mentre la trascrizione del nominativo del candidato sindaco in sede di ballottaggio può essere interpretata come una conferma superflua ma innocua del voto espresso, invece l’ipotesi in cui venga indicato il nominativo di un candidato consigliere o il suo numero identificativo all’interno della lista, in quanto elemento del tutto estraneo a tale fase elettorale, comporta la nullità della scheda (Cons. di Stato n. 142/2016).
Nella fase del ballottaggio, infatti, l'unica espressione di preferenza possibile è quella per uno dei due candidati a Sindaco, il che comporta che l’indicazione (anche) dei nominativi dei candidati a un semplice seggio consiliare, che non sono coinvolti in questa seconda fase del procedimento, ha un valore sintomatico simile a quello della menzione di un candidato inesistente (T.A.R. Campania, n. 5751/2024).
8. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie e alle contestazioni dei ricorrenti, devono reputarsi allora correttamente dichiarate nulle quelle schede contenenti segni grafici e scritte non funzionali all’espressione del voto in favore dell’uno o dell’altro candidato alla carica di sindaco.
In particolare, con riferimento a una delle due schede contestate dell’Ufficio n. 1 — recante una croce sulla coalizione RA-Furci e alcuni numeri scritti a matita — e a due delle tre schede contestate dell’Ufficio n. 3 — che, oltre alla croce, presentavano numeri di preferenza — l’impiego di segni grafici non esclusivamente funzionali alla scelta tra i due candidati al ballottaggio comporta la riconoscibilità del voto; correttamente, pertanto, tali schede sono state dichiarate nulle.
Analoghe considerazioni valgono per due delle tre schede contestate dell’Ufficio n. 16 (una con croce sulla coalizione e tre numeri a matita; l’altra con croce regolarmente apposta e il cognome, a matita, di una candidata consigliera non ammessa al ballottaggio) e per una delle schede contestate dell’Ufficio n. 20 (recante una seconda croce nel rettangolo della coalizione RA-Furci e alcuni numeri): si tratta, anche in tali casi, di segni grafici inequivocabilmente idonei a rendere riconoscibile il voto, con conseguente legittima declaratoria di nullità.
Quanto alla scheda dell’Ufficio n. 22, la stessa è stata correttamente ritenuta nulla in quanto recante la scritta “Tajani”, elemento idoneo a rendere riconoscibile il voto perché indicante un nominativo di candidato inesistente.
9. I ricorrenti hanno poi dedotto un errore di verbalizzazione nello scrutinio dell’Ufficio n. 9, che avrebbe comportato l’inversione dell’attribuzione dei voti tra le due coalizioni, con assegnazione indebita di 42 voti alla coalizione OC-AD anziché alla coalizione RA-Furci, come dichiarato da un rappresentante di lista.
Diversamente dalle censure dirette a contestare le valutazioni operate dagli Uffici di scrutinio, tale doglianza investe la correttezza del risultato elettorale risultante dal verbale dell’Ufficio n. 9. Tuttavia, trattandosi di atto pubblico, il verbale fa piena prova fino a querela di falso; ne consegue che la dichiarazione asseverata del rappresentante di lista è priva di valore probatorio in assenza della proposizione di tale rimedio.
10. Il profilo di censura (par. I.3 del ricorso) riguardante le schede dell’Ufficio n. 7, che i ricorrenti ritengono erroneamente qualificate come bianche, poiché le croci — sebbene poco visibili — sarebbero state apposte sui simboli scuri delle liste della coalizione RA-Furci è manifestamente inammissibile per la sua estrema genericità.
In ogni caso, la dichiarazione asseverata della rappresentante di lista (doc. 37 della produzione documentale dei ricorrenti) si esprime in termini meramente ipotetici e dubitativi, non fornendo alcuna certezza o prova dell’asserito errore, ma solo una generica congettura.
11. Quanto alla scheda dell’Ufficio n. 21, oggetto del secondo motivo di ricorso, va rilevato che è incontestato che il segno di voto risulta comunque apposto in prossimità della coalizione risultata vincitrice, sebbene al di fuori del riquadro.
Tale modalità non invalida il voto, poiché la collocazione della croce rende comunque inequivoca la volontà dell’elettore, risultando irrilevante la mancata apposizione all’interno del rettangolo.
12. Resta infine da esaminare, con riferimento sia al primo sia al secondo motivo di ricorso, la contestazione relativa all’uso di uno strumento di scrittura diverso dalla matita copiativa e quella concernente le schede dichiarate nulle per la presenza dell’indicazione ultronea del nome “NN RA”, “RA” o “RA-Furci”.
Tali censure sono inammissibili per carenza d’interesse.
Le schede dichiarate nulle per l’indicazione ultronea del nome “NN RA”, “RA” o “RA-Furci” sono complessivamente cinque (una scheda per ciascuno degli uffici nn. 3, 12, 13, 16 e 20).
Le schede contestate per l’uso di uno strumento di scrittura diverso dalla matita copiativa sono quattro: due dichiarate nulle ma che i ricorrenti vorrebbero attribuire alla coalizione RA-Furci (uffici nn. 1 e 20) e due che, secondo i ricorrenti, sarebbero state erroneamente attribuite alla coalizione avversaria (una nell’ufficio n. 3, peraltro contesta e non assegnata, e una nell’ufficio n. 16).
Anche sommando tali schede (in totale nove), la coalizione perdente non sarebbe comunque in grado di colmare il distacco di 15 voti emerso all’esito dello scrutinio. Ne consegue l’inammissibilità delle censure per carenza di interesse.
13. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti hanno dedotto irregolarità nelle operazioni di scrutinio, concernenti sia la verbalizzazione (in particolare l’omessa o scorretta attestazione degli accrediti, della presenza e delle sottoscrizioni dei rappresentanti di lista), sia le modalità di spoglio delle schede, in violazione dell’art. 72- bis , comma 6, della legge regionale n. 4/1995.
Tali censure sono inammissibili in quanto attinenti al più a mere irregolarità formali, non idonee a incidere sull’esito della consultazione.
La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato risulta infatti ispirata al principio di base che “la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale” (Cons. di Stato, n. 4863/2016).
Invero, “il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale” (Cons. di Stato, n. 5959/2017, a sua volta recante ulteriori richiami giurisprudenziali).
In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti , nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (T.A.R. Campania, n. 5751/2024).
14. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno infine dedotto l’irregolarità nel trasferimento delle schede votate della sezione n. 35 (frazione Excenex) al Polo di scrutinio presso l’Istituzione scolastica “Luigi Einaudi” di Aosta, avvenuto — secondo quanto sostenuto — in violazione delle procedure previste.
Anche tale censura è inammissibile, poiché, così come formulata e in assenza di elementi specifici, non è idonea a dimostrare un’alterazione del risultato elettorale o una manomissione dei plichi contenenti le schede elettorali o i verbali delle relative operazioni di scrutinio.
Risulta, infatti, che anche le schede della sezione n. 35 siano regolarmente pervenute all’Ufficio elettorale centrale e siano state regolarmente verificate.
Inoltre, non dovendosi procedere al riconteggio, la censura è in ogni caso inammissibile per carenza di interesse perché non v’è contestazione sui risultati consacrati nei verbali di spoglio della sezione n. 35.
15. Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi come dedotti risultano infondati o inammissibili e, quindi, l’istanza istruttoria (verificazione delle schede votate), ribadita dalla difesa attorea anche all’odierna udienza pubblica, non può essere accolta perché a questo punto superflua.
16. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, per la natura degli interessi coinvolti, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AM, Presidente
NI CO, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CO | EP AM |
IL SEGRETARIO