TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3
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Decreto presidenziale 17 novembre 2025
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Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Schede nulle per segni grafici non funzionali al voto

    Le schede contenenti segni grafici e scritte non funzionali all'espressione del voto, o che rendono riconoscibile il voto, sono state correttamente dichiarate nulle secondo la normativa e la giurisprudenza applicabile.

  • Rigettato
    Errore di verbalizzazione nello scrutinio Ufficio n. 9

    Il verbale di un atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso. La dichiarazione di un rappresentante di lista, in assenza di querela di falso, è priva di valore probatorio.

  • Inammissibile
    Schede erroneamente qualificate come bianche (Ufficio n. 7)

    La censura è inammissibile per estrema genericità. La dichiarazione asseverata della rappresentante di lista è ipotetica e dubitativa, non fornendo prova certa dell'errore.

  • Accolto
    Segno di voto al di fuori del riquadro (Ufficio n. 21)

    La collocazione della croce al di fuori del riquadro, ma in modo inequivocabile, non invalida il voto, purché la volontà dell'elettore sia chiara.

  • Inammissibile
    Uso di strumento di scrittura diverso dalla matita copiativa e indicazione ultronea del nome "NN RA", "RA" o "RA-Furci"

    Le censure sono inammissibili per carenza d'interesse, poiché anche sommando le schede contestate, la coalizione perdente non riuscirebbe a colmare il distacco di 15 voti.

  • Rigettato
    Correzione esito elettorale e proclamazione candidato sindaco

    I motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati o inammissibili, pertanto la richiesta di correzione dell'esito e di proclamazione del candidato sindaco è stata respinta.

  • Rigettato
    Richiesta di riconteggio voti

    La richiesta di riconteggio è stata respinta in quanto l'istanza istruttoria è stata ritenuta superflua alla luce della valutazione dei motivi di ricorso, che sono risultati infondati o inammissibili.

  • Inammissibile
    Irregolarità nel trasferimento delle schede (sezione n. 35)

    La censura è inammissibile per mancanza di elementi specifici che dimostrino un'alterazione del risultato elettorale o una manomissione dei plichi. Inoltre, non essendovi contestazione sui risultati dei verbali della sezione n. 35 e non dovendosi procedere al riconteggio, la censura è inammissibile per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Irregolarità nelle operazioni di scrutinio (verbalizzazione e modalità di spoglio)

    Le censure sono inammissibili in quanto attinenti a mere irregolarità formali non idonee a incidere sull'esito della consultazione, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor voti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 3
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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