CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/4,Jc~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8786 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/11/2022 Letta la requisitoria del dott. Piergiorgio Morosini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa di AR AL nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare, dott. NN AR. La dichiarazione di ricusazione si fondava sul fatto di avere il suddetto magistrato espresso indebite valutazioni, prima dell'udienza preliminare fissata per il 18 maggio 2022, sui fatti oggetto di imputazione nei riguardi di AL, violando in tal modo l'art. 37, comma 1, lett. b) del codice di rito. In particolare, nel pronunciarsi, in data 12 maggio 2022, sull'istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare inframuraria presentata due giorni prima, detto magistrato non avrebbe limitato le sue valutazioni al profilo delle esigenze cautelari. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione AR AL, tramite i propri difensori di fiducia, deducendo violazione di legge, in relazione agli art. 36 e 37 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Lamentano i difensori che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di ricusazione nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare, nonostante lo stesso si fosse pronunciato sull'istanza di revoca della misura cautelare a cui è attualmente sottoposto l'imputato, anticipando la decisione di merito e in tal modo inibendo l'imputato dal richiedere il giudizio abbreviato. In particolare, il ricorrente afferma che il G.u.p. non si sarebbe limitato ad emettere un provvedimento "funzionale" alla questione sottopostagli, ma avrebbe trasbordato il tema di decisione assegnatogli dall'istanza difensiva anticipando la valutazione di una tesi difensiva in punto di concorso esterno al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Insistono, pertanto, i difensori, alla luce dell'evidente vulnus al giusto processo da parte del Giudice ricusato, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Occorre, innanzitutto, premettere che l'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito (Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015, Gammuto, Rv. 265466; Sez. 2, n.17401 del 24/3/2009, Russo, Rv. 244345). L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone ed altri, Rv. 232067). Tali essendo i parametri ermeneutici ai quali bisogna uniformarsi, va osservato che scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi a detti parametri, sono le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla necessità, nel caso in esame, del G.u.p. di giustificare il rigetto dell'istanza cautelare del ricorrente anche con argomenti ulteriori rispetto al profilo strettamente inerente alle esigenze cautelari, in quanto attinenti a temi introdotti in quella sede dalla stessa difesa di AL. Rileva, invero, l'ordinanza impugnata che detta difesa, a sostegno della propria istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare, risulta avere fatto ampi riferimenti al presunto ruolo di "vittima" dei clan di AL, che sarebbe desumibile anche dal significato di alcune di denunce formulate dallo stesso;
e che, quindi, correttamente il giudice ha delibato l'istanza non solo con riguardo alle esigenze cautelari, ma anche in relazione al profilo indiziario, peraltro soffermandosi solo sul significato della minacce subite dall'imputato e oggetto di denuncia, nonché sul suo preteso ruolo di vittima. E dando così vita a considerazioni che, lungi dal trasbordare dai limiti imposti dall'istanza, appaiono necessitate e funzionali al provvedimento incidentale adottato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2022.
lette/4,Jc~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8786 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/11/2022 Letta la requisitoria del dott. Piergiorgio Morosini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa di AR AL nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare, dott. NN AR. La dichiarazione di ricusazione si fondava sul fatto di avere il suddetto magistrato espresso indebite valutazioni, prima dell'udienza preliminare fissata per il 18 maggio 2022, sui fatti oggetto di imputazione nei riguardi di AL, violando in tal modo l'art. 37, comma 1, lett. b) del codice di rito. In particolare, nel pronunciarsi, in data 12 maggio 2022, sull'istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare inframuraria presentata due giorni prima, detto magistrato non avrebbe limitato le sue valutazioni al profilo delle esigenze cautelari. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione AR AL, tramite i propri difensori di fiducia, deducendo violazione di legge, in relazione agli art. 36 e 37 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Lamentano i difensori che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di ricusazione nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare, nonostante lo stesso si fosse pronunciato sull'istanza di revoca della misura cautelare a cui è attualmente sottoposto l'imputato, anticipando la decisione di merito e in tal modo inibendo l'imputato dal richiedere il giudizio abbreviato. In particolare, il ricorrente afferma che il G.u.p. non si sarebbe limitato ad emettere un provvedimento "funzionale" alla questione sottopostagli, ma avrebbe trasbordato il tema di decisione assegnatogli dall'istanza difensiva anticipando la valutazione di una tesi difensiva in punto di concorso esterno al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Insistono, pertanto, i difensori, alla luce dell'evidente vulnus al giusto processo da parte del Giudice ricusato, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Occorre, innanzitutto, premettere che l'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito (Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015, Gammuto, Rv. 265466; Sez. 2, n.17401 del 24/3/2009, Russo, Rv. 244345). L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone ed altri, Rv. 232067). Tali essendo i parametri ermeneutici ai quali bisogna uniformarsi, va osservato che scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi a detti parametri, sono le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla necessità, nel caso in esame, del G.u.p. di giustificare il rigetto dell'istanza cautelare del ricorrente anche con argomenti ulteriori rispetto al profilo strettamente inerente alle esigenze cautelari, in quanto attinenti a temi introdotti in quella sede dalla stessa difesa di AL. Rileva, invero, l'ordinanza impugnata che detta difesa, a sostegno della propria istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare, risulta avere fatto ampi riferimenti al presunto ruolo di "vittima" dei clan di AL, che sarebbe desumibile anche dal significato di alcune di denunce formulate dallo stesso;
e che, quindi, correttamente il giudice ha delibato l'istanza non solo con riguardo alle esigenze cautelari, ma anche in relazione al profilo indiziario, peraltro soffermandosi solo sul significato della minacce subite dall'imputato e oggetto di denuncia, nonché sul suo preteso ruolo di vittima. E dando così vita a considerazioni che, lungi dal trasbordare dai limiti imposti dall'istanza, appaiono necessitate e funzionali al provvedimento incidentale adottato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2022.