Decreto 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., decreto 19/05/2023, n. 13854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13854 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.)
LAPRIMA PRESIDENTE
Visti gli atti del procedimento n. 662-2023R.G., relativo al ricorso proposto da: SI Valerio, rappresentatae difesa da ll’Avvocato Matteo Mea;
- ricorrente -
contro
ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , rappresentat a e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Cuneo n. 149/2022 depositata il 24 ottobre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 28marzo 2023;
considerato che
è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì 19