CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23535 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ON;
avverso la sentenza del Tribunale di ON del 07/11/2023; nell'ambito del procedimento relativo a: ER NI nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB ANIELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore dell'imputato avv. MICHELA PASCUZZI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23535 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di ON ha assolto TO DI, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 163, commi 2 e 4, R.d. 18 giugno 1931 n.773, in relazione all'art.76, comma 3 e all'art.2 del d.lgs 159/2011 in quanto, destinatario del foglio di via obbligatorio del Questore di ON in data 12 febbraio 2020, con cui ordinava il divieto di far ritorno nel comune di ON per il periodo di anni tre prescrivendo, altresì, di raggiungere Recanati, località di residenza, entro un giorno dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 12 febbraio 2020, non vi ottemperava. Il Tribunale ha ritenuto che era dimostrato che l'imputato non si era presentato presso l'autorità di pubblica sicurezza del comune di residenza (Recanati) nel termine assegnatogli con il sopra indicato foglio di via, poiché il 24 febbraio 2020 il Comando della polizia locale di Recanati aveva comunicato ai Carabinieri di iesi che TO DI non aveva adempiuto all'ordine di presentazione in oggetto;
ciò nonostante, tale inadempimento non era sanzionato dal combinato disposto degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs 159/011 che riguarda, invece, la violazione dell'obbligo di non fare rientro nel territorio del comune dal quale il soggetto viene allontanato con il provvedimento del Questore. Pertanto, mancando la prova dell'avvenuta violazione di tale ultimo divieto, l'imputato doveva essere assolto dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di ON ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 da parte del Tribunale considerato che il reato oggetto di contestazione è configurabile anche in caso di mancato rientro nel comune di residenza e non soltanto nella ipotesi di violazione del divieto di ingresso da quello dal quale il Questore ha ordinato l'allontanamento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Anzitutto va evidenziato che la sentenza impugnata è appellabile ai sensi dell'art.593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 150/2022, trattandosi di reato punito con pena detentiva e pena pecuniaria;
pertanto, la presente impugnazione va intesa come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art.569 del codice di rito. Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, l'art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 - al pari dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, di cui il primo ha disposto l'abrogazione reiterando, peraltro, con effetto di continuità normativa, le medesime previsioni - trova il suo antecedente normativo nella disciplina prevista dall'art. 157 r.d. n. 773 del 1931 (il cui primo comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 2 del 1956, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio basato su sospetti, e non su fatti concreti) e stabilisce che, qualora le persone indicate nell'art. 1 della stessa legge siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale vengono allontanate. L'art. 76, comma 3, d.lgs. cit. sanziona la contravvenzione costituita dall'inosservanza dell'ordine del Questore con l'arresto da uno a sei mesi. Circa la norma con la quale l'indicata norma incriminatrice istituisce la relatio, ossia l'art 1 d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 1 legge n. 1423 del 1956, come a suo tempo sostituito, con più rigorosa delimitazione e tipizzazione dei soggetti pericolosi, dall'art. 2 legge 3 agosto 1988, n. 327), tale disposizione indica quali categorie di persone possono essere destinatarie del provvedimento del Questore e del conseguente ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio: 1) coloro che siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. E' stata poi dichiarata (da Corte cost., sent. n. 24 del 2019) 3 l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui consente di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 1), legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011 (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi). 3. Quanto agli elementi essenziali che contraddistinguono la misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio, essa, come si evince in modo piano dal testo della disposizione, implica che la legittima emissione dell'atto da parte del Questore sia sorretta da due condizioni concomitanti, costituite dalla valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1 (ora, non più con riferimento alla casistica di cui alla lett. a), e dell'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza verso il quale esso deve essere avviato, con il contestuale divieto di permanere nel luogo di allontanamento. Da questa considerazione discende il rilievo che il contenuto del provvedimento, per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare - quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo - il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata. L'effetto coercitivo e l'effetto inibitorio, quindi, formano contestuale oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione in esame: il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall'antecedente normativo costituito dal citato art. 157 R.d. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le - prima distinte - previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno. Si è tratto, pertanto, dalla richiamata struttura della fattispecie il logico corollario secondo cui l'accertamento del fatto che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine impositivo dell'obbligo conseguente di farvi rientro immediato integrano condizioni imprescindibili - e fra loro non scindibili - della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato. 4 3.1. Definita anche per tale verso la norma sulla quale il Questore ha basato il suo provvedimento, deve poi considerarsi che l'atto, previsto dall'art. 2 della legge citata, alla cui emanazione consegue l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento di natura amministrativa caratterizzato da un'ampia discrezionalità, di natura notevolmente restrittiva, e idoneo a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui si è correttamente argomentato che alla sua adozione è sempre necessario far precedere l'effettuazione di un'attenta indagine inerente a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili presupposti della sua legittimità. Naturalmente, il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione circa la pericolosità della persona destinataria del provvedimento in questione, in quanto altrimenti eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo. 3.2. Tuttavia, è del pari assodato che il giudice può e deve valutare la legittimità dell'atto, in quanto essa costituisce il presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato oggetto della sua cognizione;
è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, se all'esito di tale valutazione il giudice ritiene l'illegittimità dell'atto stesso, deve disapplicarlo, con le ineludibili conseguenze per la verifica dell'integrazione della fattispecie al suo esame (Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897). 4. Nel caso in esame il provvedimento emesso dal Questore, ex art. 2 d.lgs. cit., come emerge dalla sentenza impugnata, riportava il luogo di residenza del destinatario del foglio di via (Recanati) ed il conseguente ordine di rimpatrio entro il termine sopra indicato, di talché il provvedimento amministrativo risulta legittimo. Da ciò consegue che la mancata ottemperanza all'ordine di reimpatrio e di presentazione all'autorità di polizia nel termine assegnato può configurare l'ipotesi di reato in contestazione, quanto meno sotto il profilo dell'elemento 5 oggettivo, con la conseguente sussistenza in via di ipotesi della violazione di legge lamentata dal ricorrente. 5. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, alla luce dei rilievi di cui sopra, alla Corte di appello di ON competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di ON competente per l'appello. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.
avverso la sentenza del Tribunale di ON del 07/11/2023; nell'ambito del procedimento relativo a: ER NI nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB ANIELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore dell'imputato avv. MICHELA PASCUZZI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23535 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di ON ha assolto TO DI, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 163, commi 2 e 4, R.d. 18 giugno 1931 n.773, in relazione all'art.76, comma 3 e all'art.2 del d.lgs 159/2011 in quanto, destinatario del foglio di via obbligatorio del Questore di ON in data 12 febbraio 2020, con cui ordinava il divieto di far ritorno nel comune di ON per il periodo di anni tre prescrivendo, altresì, di raggiungere Recanati, località di residenza, entro un giorno dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 12 febbraio 2020, non vi ottemperava. Il Tribunale ha ritenuto che era dimostrato che l'imputato non si era presentato presso l'autorità di pubblica sicurezza del comune di residenza (Recanati) nel termine assegnatogli con il sopra indicato foglio di via, poiché il 24 febbraio 2020 il Comando della polizia locale di Recanati aveva comunicato ai Carabinieri di iesi che TO DI non aveva adempiuto all'ordine di presentazione in oggetto;
ciò nonostante, tale inadempimento non era sanzionato dal combinato disposto degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs 159/011 che riguarda, invece, la violazione dell'obbligo di non fare rientro nel territorio del comune dal quale il soggetto viene allontanato con il provvedimento del Questore. Pertanto, mancando la prova dell'avvenuta violazione di tale ultimo divieto, l'imputato doveva essere assolto dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di ON ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 da parte del Tribunale considerato che il reato oggetto di contestazione è configurabile anche in caso di mancato rientro nel comune di residenza e non soltanto nella ipotesi di violazione del divieto di ingresso da quello dal quale il Questore ha ordinato l'allontanamento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Anzitutto va evidenziato che la sentenza impugnata è appellabile ai sensi dell'art.593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 150/2022, trattandosi di reato punito con pena detentiva e pena pecuniaria;
pertanto, la presente impugnazione va intesa come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art.569 del codice di rito. Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, l'art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 - al pari dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, di cui il primo ha disposto l'abrogazione reiterando, peraltro, con effetto di continuità normativa, le medesime previsioni - trova il suo antecedente normativo nella disciplina prevista dall'art. 157 r.d. n. 773 del 1931 (il cui primo comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 2 del 1956, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio basato su sospetti, e non su fatti concreti) e stabilisce che, qualora le persone indicate nell'art. 1 della stessa legge siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale vengono allontanate. L'art. 76, comma 3, d.lgs. cit. sanziona la contravvenzione costituita dall'inosservanza dell'ordine del Questore con l'arresto da uno a sei mesi. Circa la norma con la quale l'indicata norma incriminatrice istituisce la relatio, ossia l'art 1 d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 1 legge n. 1423 del 1956, come a suo tempo sostituito, con più rigorosa delimitazione e tipizzazione dei soggetti pericolosi, dall'art. 2 legge 3 agosto 1988, n. 327), tale disposizione indica quali categorie di persone possono essere destinatarie del provvedimento del Questore e del conseguente ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio: 1) coloro che siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. E' stata poi dichiarata (da Corte cost., sent. n. 24 del 2019) 3 l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui consente di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 1), legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011 (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi). 3. Quanto agli elementi essenziali che contraddistinguono la misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio, essa, come si evince in modo piano dal testo della disposizione, implica che la legittima emissione dell'atto da parte del Questore sia sorretta da due condizioni concomitanti, costituite dalla valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1 (ora, non più con riferimento alla casistica di cui alla lett. a), e dell'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza verso il quale esso deve essere avviato, con il contestuale divieto di permanere nel luogo di allontanamento. Da questa considerazione discende il rilievo che il contenuto del provvedimento, per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare - quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo - il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata. L'effetto coercitivo e l'effetto inibitorio, quindi, formano contestuale oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione in esame: il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall'antecedente normativo costituito dal citato art. 157 R.d. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le - prima distinte - previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno. Si è tratto, pertanto, dalla richiamata struttura della fattispecie il logico corollario secondo cui l'accertamento del fatto che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine impositivo dell'obbligo conseguente di farvi rientro immediato integrano condizioni imprescindibili - e fra loro non scindibili - della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato. 4 3.1. Definita anche per tale verso la norma sulla quale il Questore ha basato il suo provvedimento, deve poi considerarsi che l'atto, previsto dall'art. 2 della legge citata, alla cui emanazione consegue l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento di natura amministrativa caratterizzato da un'ampia discrezionalità, di natura notevolmente restrittiva, e idoneo a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui si è correttamente argomentato che alla sua adozione è sempre necessario far precedere l'effettuazione di un'attenta indagine inerente a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili presupposti della sua legittimità. Naturalmente, il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione circa la pericolosità della persona destinataria del provvedimento in questione, in quanto altrimenti eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo. 3.2. Tuttavia, è del pari assodato che il giudice può e deve valutare la legittimità dell'atto, in quanto essa costituisce il presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato oggetto della sua cognizione;
è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, se all'esito di tale valutazione il giudice ritiene l'illegittimità dell'atto stesso, deve disapplicarlo, con le ineludibili conseguenze per la verifica dell'integrazione della fattispecie al suo esame (Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897). 4. Nel caso in esame il provvedimento emesso dal Questore, ex art. 2 d.lgs. cit., come emerge dalla sentenza impugnata, riportava il luogo di residenza del destinatario del foglio di via (Recanati) ed il conseguente ordine di rimpatrio entro il termine sopra indicato, di talché il provvedimento amministrativo risulta legittimo. Da ciò consegue che la mancata ottemperanza all'ordine di reimpatrio e di presentazione all'autorità di polizia nel termine assegnato può configurare l'ipotesi di reato in contestazione, quanto meno sotto il profilo dell'elemento 5 oggettivo, con la conseguente sussistenza in via di ipotesi della violazione di legge lamentata dal ricorrente. 5. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, alla luce dei rilievi di cui sopra, alla Corte di appello di ON competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di ON competente per l'appello. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.